Sentenza n. 3822/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6744/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dal concorso e i motivi aggiunti contro la graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, esclusa da un concorso pubblico per dieci posti di dirigente sanitario chimico nella disciplina Chimica analitica per il mancato possesso del diploma di specializzazione nella disciplina, ha impugnato la sentenza del TAR deducendo l'irragionevolezza e la contraddittorietà della decisione, la violazione del bando e della disciplina regolamentare sull'accesso alla dirigenza sanitaria, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e contraddittorio e il difetto di motivazione. Ha sostenuto che il diploma di specializzazione avrebbe dovuto essere considerato alternativamente soddisfatto dall'esperienza professionale ultradecennale maturata nello svolgimento di funzioni asseritamente sovrapponibili a quelle oggetto del concorso, anche presso il Ministero della Salute, nonché dal dottorato di ricerca in Scienze chimiche. Ha inoltre dedotto, in via subordinata, l'illegittimità della clausola del bando e delle norme regolamentari applicate, prospettando anche l'illegittimità costituzionale delle norme legislative presupposte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha ritenuto che l'esclusione fosse corretta perché il diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso era previsto come requisito specifico sia dall'art. 2 del bando sia dall'art. 44 del d.P.R. n. 483/1997, e che la stessa appellante avesse riconosciuto di non possederlo. Non è stata accolta l'interpretazione secondo cui l'esperienza decennale prevista dall'art. 5 del d.P.R. n. 484/1997 avrebbe consentito l'ammissione in alternativa alla specializzazione: il richiamo a tale decreto nella premessa del bando non è sufficiente a modificare il chiaro contenuto della clausola concorsuale, che richiedeva il diploma di specializzazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che la clausola del bando aveva natura immediatamente lesiva e avrebbe dovuto essere impugnata autonomamente entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando; l'impugnazione proposta soltanto insieme all'esclusione non consentiva quindi di esaminare le censure rivolte alla legittimità della clausola. Per difetto di rilevanza non sono state esaminate neppure le questioni subordinate relative alla disciplina regolamentare e alla legittimità costituzionale delle norme legislative presupposte. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 del bando di concorso
La mancanza o la omessa dichiarazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo determina l’esclusione dal concorso
La clausola è stata interpretata nel senso di richiedere il possesso del diploma di specializzazione indicato tra i requisiti specifici, senza consentire l'equiparazione mediante esperienza professionale o altri titoli non previsti.
art. 44 d.P.R. n. 483/1997
Il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
La disposizione individua il diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso quale requisito di accesso alla qualifica di dirigente sanitario; il requisito non può essere sostituito dall'esperienza prevista da una diversa disciplina regolamentare.
art. 5 d.P.R. n. 484/1997
La previsione dell'esperienza decennale nella disciplina non è stata ritenuta applicabile in alternativa al diploma di specializzazione richiesto dal bando, anche perché il richiamo al decreto nella premessa del bando non modifica la specifica clausola di ammissione.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Le clausole del bando immediatamente lesive dell'interesse dei candidati devono essere impugnate autonomamente entro il termine decadenziale; la successiva impugnazione dell'atto applicativo non consente di rimettere in discussione la clausola ormai non tempestivamente contestata.
Massime di principio
- Quando il bando di concorso richiede espressamente il possesso di uno specifico diploma di specializzazione quale requisito di ammissione, l'assenza del titolo comporta l'esclusione se il candidato non può invocare una specifica previsione normativa di equipollenza o alternatività.
- Il richiamo di una fonte normativa nella premessa del bando non è sufficiente a introdurre requisiti alternativi o a derogare al chiaro contenuto della clausola di ammissione contenuta nella parte dispositiva della lex specialis.
- L'esperienza professionale maturata dal candidato non può essere automaticamente equiparata al diploma di specializzazione richiesto dal bando, salvo che una disposizione normativa applicabile preveda espressamente tale equiparazione o alternatività.
- Le clausole del bando di concorso che impongono requisiti immediatamente ostativi alla partecipazione devono essere impugnate autonomamente entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando; l'impugnazione successiva dell'esclusione non consente di contestare tardivamente la clausola presupposta.
- La mancata tempestiva impugnazione di una clausola immediatamente lesiva del bando impedisce l'esame delle questioni di illegittimità della clausola stessa e, per difetto di rilevanza, delle questioni subordinate concernenti le norme regolamentari o legislative che ne costituiscono il presupposto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1110/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1111/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1113/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1114/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1115/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →