Sentenza del 15/01/2016 n. 554 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato integralmente un avviso di accertamento relativo all'anno 2001, con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEG e IRAP. I recuperi riguardavano: una parcella per spese legali ritenuta non imputabile per competenza al 2001; canoni di locazione e spese condominiali relative a un immobile utilizzato dal presidente della società; somme accantonate nella riserva sinistri, ritenute non più giustificate perché riferite a sinistri prescritti. L'Agenzia ha dedotto sei motivi, relativi a vizi di motivazione, violazione del principio di competenza, ultrapetizione e omessa considerazione dei termini di prescrizione degli obblighi risarcitori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi dell'Agenzia. Ha ritenuto corretta la decisione relativa alla parcella legale, poiché il costo risultava certo e determinabile già nel 2001 e doveva quindi essere imputato secondo il principio di competenza. Ha inoltre ritenuto non adeguatamente specifiche le censure sui costi dell'immobile e sull'asserita ultrapetizione. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la Commissione regionale aveva escluso la prescrizione degli obblighi di indennizzo sulla base di considerazioni ipotetiche e alternative, senza riferirle concretamente alle singole poste accantonate. Il sesto motivo, relativo alla prescrizione decennale dei danni morali, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al profilo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75
Il costo è fiscalmente imputabile all'esercizio secondo il principio di competenza quando, in quell'anno, la sua esistenza è certa e il relativo ammontare è obiettivamente determinabile. La Corte ha ritenuto che la parcella legale possedesse tali requisiti già nel 2001.
Legge n. 173 del 1997
La normativa imponeva l'accantonamento nella riserva sinistri; tuttavia, la deducibilità delle somme accantonate richiede che esse siano riferibili a obblighi risarcitori ancora effettivamente sussistenti e non prescritti.
Art. 2947 c.c.
La prescrizione degli obblighi risarcitori non può essere esclusa o affermata in astratto: occorre verificare concretamente, per ciascuna posizione, il termine applicabile, l'eventuale compimento di atti interruttivi e la natura del danno. La motivazione della Commissione regionale è stata ritenuta insufficiente perché meramente ipotetica.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni proposte. Nel caso concreto, la censura dell'Agenzia per ultrapetizione è stata respinta per difetto di specificità e per la mancata adeguata dimostrazione della domanda asseritamente formulata dalla contribuente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2
La disposizione delimita l'ambito della giurisdizione tributaria e dei poteri del giudice tributario; il richiamo è stato effettuato dall'Agenzia in relazione alla presunta pronuncia oltre i limiti della domanda, ma la censura non è stata accolta.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità fiscale, un costo va imputato all'esercizio in cui la sua esistenza è certa e il suo ammontare è obiettivamente determinabile, secondo il principio di competenza, indipendentemente dal momento del pagamento.
- Le contestazioni in cassazione devono essere specifiche e indicare concretamente quali elementi della motivazione o quali norme siano stati violati; censure generiche o meramente assertive possono essere dichiarate inammissibili o respinte.
- Gli accantonamenti fiscalmente dedotti devono essere collegati a passività effettive e attuali; quando l'obbligazione risarcitoria potrebbe essere prescritta, occorre verificare individualmente ogni posizione, considerando termine applicabile, atti interruttivi e natura del danno.
- Una motivazione fondata su possibilità astratte o ipotesi alternative, senza esaminare i fatti specifici rilevanti per le singole poste contabili, è insufficiente e può determinare la cassazione con rinvio.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente l'intera controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare il profilo accolto, determinare l'eventuale recupero imponibile e regolare le spese.
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