Ordinanza ingiunzione o revoca n. 211 del 10/04/2025
Provvedimento del 10 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Vogliocasa Holding & Servizi S.r.l. non ha riscontrato una richiesta di informazioni ex art. 157 Codice privacy, inviata nell'ambito di un'istruttoria su telefonate promozionali di servizi immobiliari. Pur risultando estranea alla condotta di telemarketing, la Società avrebbe comunque dovuto rispondere all'Autorità. Per l'inosservanza è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, con ordine di pagamento entro 30 giorni e pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Vogliocasa Holding & Servizi S.r.l. sanzionata per mancato riscontro a una richiesta di informazioni del Garante ex art. 157 Codice privacy
Vogliocasa Holding & Servizi S.r.l. - mancato riscontro a richiesta di informazioni del Garante e sanzione pecuniaria
Il provvedimento riguarda Vogliocasa Holding & Servizi S.r.l., destinataria di una richiesta di informazioni dell'Autorità nell'ambito di un'istruttoria su telefonate promozionali indesiderate relative a servizi di intermediazione immobiliare. Il Garante ha ritenuto illecito il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 del Codice privacy e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla pubblicazione del provvedimento.
Origine del procedimento e fatti emersi
L'istruttoria trae origine da due doglianze - un reclamo e una segnalazione - relative alla ricezione di telefonate indesiderate per la promozione di servizi immobiliari dell'agenzia "Vogliocasa Milano". In riscontro alle richieste degli interessati, era stato rappresentato che i dati di contatto provenivano da Realmaps S.r.l.
Poiché non era stato possibile identificare con certezza l'agenzia immobiliare affiliata che aveva effettuato i contatti, l'Ufficio ha rivolto a Vogliocasa Holding & Servizi S.r.l. una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 157 del Codice, notificata via PEC il 14 maggio 2024. La richiesta è rimasta priva di riscontro. Anche i solleciti telefonici del 4 e 7 giugno 2024 non hanno prodotto un contatto utile con la Società.
Accertamento ispettivo e posizione della Società
In assenza di collaborazione, il Garante ha avviato il procedimento per la contestazione del mancato riscontro alla richiesta di informazioni. Successivamente, il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza ha eseguito accertamenti presso la sede della Società nei giorni 17 e 18 luglio 2024.
All'esito dell'ispezione è emerso che le telefonate oggetto di doglianza erano state effettuate da Undici S.r.l.s., affiliata Vogliocasa, la quale avrebbe agito come autonomo titolare del trattamento. Vogliocasa ha inoltre prodotto la documentazione da cui risultava che Realmaps aveva fornito le liste di contatti all'agenzia affiliata.
Nella comunicazione del 29 luglio 2024 la Società ha ribadito la propria estraneità alla condotta contestata e ha spiegato di non aver risposto alla richiesta del Garante perché riteneva che sarebbe stata l'agenzia interessata a chiarire i fatti. Ha quindi chiesto di non irrogare sanzioni o, in subordine, di applicare il minimo edittale.
Valutazioni del Garante sulla violazione dell'art. 157 del Codice
L'Autorità ha riconosciuto che Vogliocasa aveva dimostrato di essere estranea alla condotta di telemarketing contestata, imputabile invece all'agenzia affiliata, nei confronti della quale è stata avviata una separata istruttoria.
Tuttavia, tale estraneità non ha fatto venire meno l'obbligo di rispondere alla richiesta di informazioni dell'Autorità. Il Garante ha osservato che la richiesta, regolarmente notificata alla PEC della Società, necessitava comunque di un riscontro, anche solo per rappresentare la propria estraneità ai fatti. L'omissione ha rallentato l'azione amministrativa e reso necessario l'intervento ispettivo della Guardia di Finanza per acquisire le informazioni necessarie.
È stata quindi ritenuta integrata la violazione dell'art. 157 del Codice, in coordinamento con i doveri di collaborazione previsti dall'art. 31 del Regolamento (UE) 2016/679.
Sanzione, criteri di quantificazione e misure accessorie
L'Autorità ha applicato l'art. 83 del Regolamento GDPR, richiamando il principio di effettività, proporzionalità e dissuasività della sanzione. Ai fini della quantificazione sono stati considerati:
- come aggravante, la gravità colposa della condotta, connotata da noncuranza rispetto alla richiesta dell'Autorità;
- come attenuanti, l'assenza di precedenti procedimenti a carico della Società;
- come ulteriore attenuante, il grado di cooperazione prestato in sede ispettiva, avendo Vogliocasa individuato l'effettivo soggetto autore dei contatti e prodotto la documentazione relativa al rapporto con Realmaps.
All'esito del bilanciamento, è stata irrogata a Vogliocasa Holding & Servizi S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, pari allo 0,025% della sanzione massima edittale di 20 milioni di euro.
Il Garante ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito, ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, ritenendola proporzionata alla condotta omissiva e all'aggravamento dei tempi e dei costi del procedimento. È stata infine disposta l'annotazione nel registro interno dell'Autorità ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Effetti finali e tutela giurisdizionale
La Società è stata ingiunta a pagare la sanzione entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice mediante pagamento della metà dell'importo entro 30 giorni. È stata altresì indicata la possibilità di opposizione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall'art. 78 del Regolamento, dagli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011.
Punti principali
Origine dell'istruttoria
L'Autorità ha ricevuto un reclamo e una segnalazione relativi a telefonate indesiderate per la promozione di servizi di intermediazione immobiliare riferibili a "Vogliocasa Milano". Il fornitore dei dati di contatto, Realmaps S.r.l., era già stato oggetto di una separata istruttoria per criticità nei trattamenti di dati destinati alle agenzie immobiliari per finalità di marketing.
Richiesta di informazioni e mancato riscontro
Non essendo stato possibile individuare con certezza l'agenzia immobiliare affiliata responsabile dei contatti, il Garante ha inviato a Vogliocasa Holding & Servizi S.r.l. una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 157 del Codice. La richiesta, notificata via PEC il 14 maggio 2024, è rimasta senza risposta nonostante i solleciti telefonici del 4 e 7 giugno 2024 e il successivo avvio del procedimento.
Accertamenti ispettivi e chiarimento sulla responsabilità
L'ispezione del Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, svolta il 17 e 18 luglio 2024, ha chiarito che le telefonate segnalate erano state effettuate da Undici S.r.l.s., affiliata Vogliocasa, che avrebbe operato come autonomo titolare del trattamento. Vogliocasa ha prodotto documentazione da cui risultava che Realmaps aveva fornito le liste all'agenzia affiliata, ribadendo la propria estraneità alla condotta contestata.
Valutazione giuridica del Garante
Il Garante ha ritenuto che l'estraneità di Vogliocasa alla condotta promozionale non esonerasse la Società dall'obbligo di rispondere alla richiesta di informazioni. La destinataria della richiesta avrebbe dovuto comunque fornire un riscontro tempestivo e completo, anche solo per dichiarare la propria estraneità. Il mancato riscontro ha aggravato l'istruttoria e integrato la violazione dell'art. 157 del Codice, in rapporto anche agli obblighi di collaborazione di cui all'art. 31 del Regolamento.
Sanzione e misure accessorie
Per la violazione dell'art. 157 del Codice è stata irrogata a Vogliocasa una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, determinata tenendo conto della gravità colposa della condotta, dell'assenza di precedenti e della cooperazione prestata in sede ispettiva. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l'annotazione nel registro interno dell'Autorità.
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