Sentenza del 13/07/2016 n. 14262 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa mediante controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per il disconoscimento della detrazione, nella dichiarazione relativa al 2002, di un credito IVA maturato nel 2001. La dichiarazione IVA relativa al 2001 era stata omessa, ma la società aveva aderito alla sanatoria fiscale prevista dalla L. n. 289/2002, art. 8, riportando poi il credito nella dichiarazione successiva. I giudici di merito avevano ritenuto che la sanatoria avesse regolarizzato l'omissione e che la detrazione fosse stata esercitata tempestivamente. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione sostenendo l'illegittimità del riconoscimento del credito e la possibilità di recuperarlo mediante controllo automatizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata, sebbene per una ragione diversa da quella prospettata dall'Agenzia delle entrate. Ha rilevato che, in materia di IVA, le norme nazionali sul condono di cui alla L. n. 289/2002 sono incompatibili con il diritto dell'Unione europea, poiché determinano una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili. Di conseguenza, tali norme devono essere disapplicate e viene meno l'effetto di regolarizzazione derivante dall'adesione al condono. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro la cartella. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato dei dati dichiarati e il recupero delle somme risultanti non dovute, secondo i presupposti previsti dalla legge.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
È richiamato dall'Agenzia delle entrate in relazione ai termini e alle modalità per la richiesta di rimborso delle imposte, ma la Corte non ha fondato la decisione su tale questione.
L. n. 289/2002, art. 8
La disposizione non può essere utilizzata per ritenere automaticamente regolarizzata, ai fini IVA, l'omessa dichiarazione e per consolidare il relativo credito, poiché la disciplina condonistica IVA è incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
L. n. 289/2002, art. 9
È stata ritenuta incompatibile con il diritto europeo nella parte in cui prevedeva l'estinzione automatica delle sanzioni amministrative tributarie connesse alle violazioni IVA.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 25 e 30
Disciplinano, rispettivamente, la registrazione degli acquisti e il riporto o utilizzo del credito IVA. Il loro richiamo non è stato sufficiente a legittimare la detrazione, poiché mancava una valida base dichiarativa e la sanatoria non poteva produrre effetti in materia IVA.
Direttiva 2006/112/CE, art. 2, par. 1, lett. a), c) e d), e artt. 193-273
Impongono agli Stati membri di assoggettare a IVA le operazioni imponibili e di garantire l'effettiva riscossione dell'imposta; ostano a condoni generalizzati che impediscano all'amministrazione di verificare le operazioni imponibili.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- In materia di IVA, le norme nazionali di condono o sanatoria non possono produrre effetti che impediscano in modo generale e indiscriminato l'accertamento dell'imposta o la verifica dei crediti IVA, perché devono essere interpretate e applicate nel rispetto del diritto dell'Unione europea.
- L'adesione a una sanatoria fiscale non regolarizza automaticamente un'omessa dichiarazione IVA né rende incontestabile un credito IVA riportato negli anni successivi.
- Un credito IVA può essere utilizzato in detrazione solo se risulta da una posizione fiscale validamente documentata e dichiarata; il suo semplice riporto in una dichiarazione successiva non è sufficiente a sottrarlo ai controlli dell'amministrazione.
- Il giudice nazionale e l'amministrazione finanziaria devono disapplicare le disposizioni interne sul condono IVA incompatibili con il diritto europeo, con conseguente riespansione del potere di accertamento dell'amministrazione.
- La Corte di cassazione può confermare il recupero fiscale anche per una motivazione diversa da quella sostenuta dall'ufficio, purché la decisione sia giuridicamente corretta e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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