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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 134 del 26/02/2026

Provvedimento del 26 febbraio 2026

Garante Privacy134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il reclamo di un interessato contro l’editore di una testata giornalistica per la mancata rimozione, deindicizzazione e aggiornamento di un articolo relativo a vicende giudiziarie poi definite favorevolmente per l’interessato. Dichiara infondata la domanda di rimozione, ritiene non accertabili violazioni sul merito della mancata soddisfazione delle richieste di deindicizzazione e aggiornamento, anche perché l’articolo era legittimamente conservato nell’archivio storico e la deindicizzazione era stata comunque effettuata nel corso del procedimento. Accerta invece la violazione degli obblighi di riscontro ex art. 12, parr. 3 e 4, GDPR per il mancato riscontro alle istanze dell’interessato e applica la misura dell’ammonimento.

Editrice del Mezzogiorno S.r.l. (La Gazzetta del Mezzogiorno): reclamo su rimozione, deindicizzazione e aggiornamento di articolo di cronaca giudiziaria

Editrice del Mezzogiorno S.r.l. - reclamo su rimozione, deindicizzazione e aggiornamento di articolo di cronaca giudiziaria

Il Garante esamina il reclamo di un interessato nei confronti dell’editore de "La Gazzetta del Mezzogiorno" per la permanenza online di un articolo relativo a una vicenda penale poi conclusa con assoluzione irrevocabile. Il procedimento riguarda, in particolare, la richiesta di rimozione della notizia, la sua deindicizzazione dai motori di ricerca e l’aggiornamento del contenuto con gli sviluppi successivi.

Origine del reclamo e richieste formulate

L’interessato aveva inviato più richieste preventive al titolare del trattamento, via PEC, chiedendo la cancellazione dell’articolo o, in subordine, la deindicizzazione e l’aggiornamento della notizia con evidenza dell’esito assolutorio della vicenda processuale. Secondo l’interessato, il contenuto era ormai superato e pregiudizievole, perché riportava soltanto la condanna di primo grado e non dava conto dell’assoluzione successiva e della definitiva chiusura del procedimento.

L’editore, in sede procedimentale, ha sostenuto che le richieste iniziali non fossero adeguatamente documentate, poiché mancavano elementi idonei a dimostrare con precisione il fatto storico e la definitività dell’esito favorevole. Ha inoltre affermato di avere comunque provveduto a deindicizzare il link dell’articolo.

Trattamento esaminato e quadro normativo

Il caso riguarda un trattamento di dati personali effettuato per finalità giornalistiche, con conservazione dell’articolo nell’archivio online della testata. Il Garante richiama la disciplina speciale prevista dal Codice privacy per i trattamenti giornalistici, gli artt. 136 e ss. e 137, comma 3, del Codice, nonché l’art. 6 delle Regole deontologiche, oltre agli artt. 5, par. 1, lett. b), e 17, par. 3, lett. d), GDPR in tema di compatibilità tra finalità originaria e archiviazione storica.

Valutazione sulla richiesta di rimozione

L’Autorità dichiara infondata la richiesta di rimozione dell’articolo. La pubblicazione era stata originariamente effettuata nell’esercizio del diritto di cronaca su una vicenda giudiziaria di interesse pubblico, e l’archivio online del giornale è stato ritenuto legittimo strumento di conservazione a fini storico-documentaristici, analogo all’archivio cartaceo.

In questa prospettiva, il trattamento non è stato ritenuto in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione né con la disciplina applicabile ai trattamenti giornalistici. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per ordinare la rimozione del pezzo dall’archivio della testata.

Valutazione sulle istanze di deindicizzazione e aggiornamento

Quanto alle richieste di deindicizzazione e aggiornamento, il Garante osserva che le prime istanze dell’interessato non erano accompagnate da elementi probatori sufficienti a dimostrare in modo preciso la corrispondenza tra l’articolo e la vicenda giudiziaria successivamente definita in senso favorevole. In particolare, non risultavano inizialmente allegati né il capo di imputazione né la motivazione dei provvedimenti, né era stata rappresentata la pendenza del giudizio di legittimità.

L’Autorità richiama la giurisprudenza citata nel provvedimento, evidenziando che l’editore deve intervenire su richiesta dell’interessato quando le circostanze poste a fondamento della domanda siano comprovate da elementi di prova pertinenti e sufficienti e quando il dato indicizzato risulti manifestamente inesatto. Nel caso concreto, tuttavia, la documentazione inizialmente prodotta non è stata ritenuta sufficiente a fondare un accertamento di violazione sul merito della mancata soddisfazione delle richieste.

Il Garante prende comunque atto che, nel corso del procedimento, l’editore ha provveduto a deindicizzare l’articolo. È stato inoltre precisato che resta impregiudicato il diritto dell’interessato di chiedere l’aggiornamento della notizia, previa trasmissione al titolare di informazioni utili e complete.

Mancato riscontro alle richieste dell’interessato e violazione dell’art. 12 GDPR

Il profilo decisivo del provvedimento riguarda il mancato riscontro alle richieste dell’interessato presentate prima del reclamo. Il Garante accerta che la società editrice non aveva fornito alcuna risposta alle istanze, in violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza previsti dall’art. 12, parr. 3 e 4, GDPR.

L’Autorità ribadisce che il titolare deve sempre riscontrare le richieste degli interessati nei termini previsti, anche quando ritenga di non poterle accogliere o le reputi manifestamente infondate. In tali casi, il titolare è tenuto a motivare il rifiuto e a informare l’interessato della possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo o ricorso giurisdizionale. Il provvedimento richiama anche il Considerando 59 e precedenti decisioni dell’Autorità in materia.

Misura adottata, attenuanti e annotazione interna

Pur avendo accertato la violazione dell’art. 12 GDPR, il Garante ha ritenuto proporzionata la misura dell’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. La scelta è motivata dalla collaborazione della società nel corso del procedimento, dall’assenza di precedenti e dalla circostanza che la gestione delle istanze, secondo quanto riferito dall’editore, si attiva tramite l’indirizzo del DPO indicato nella privacy policy del sito, mentre l’interessato aveva utilizzato l’indirizzo PEC societario.

È stata inoltre disposta l’annotazione della misura nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.

Esito finale

In sintesi, il Garante:

  • dichiara infondato il reclamo quanto alla rimozione dell’articolo;
  • archivia la contestazione sul merito della mancata deindicizzazione e del mancato aggiornamento;
  • ammonisce Editrice del Mezzogiorno S.r.l. per la violazione degli obblighi di riscontro ex art. 12, parr. 3 e 4, GDPR;
  • dispone l’annotazione interna della misura adottata.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste dell'interessato

Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un interessato contro Editrice del Mezzogiorno S.r.l., editrice de "La Gazzetta del Mezzogiorno". L’interessato chiedeva la rimozione o, in subordine, la deindicizzazione di un articolo di cronaca giudiziaria pubblicato anni prima, ritenuto non più attuale dopo la successiva assoluzione in appello e la definitività dell’esito favorevole.

Posizioni delle parti e documentazione prodotta

L’interessato aveva inviato varie richieste via PEC per ottenere cancellazione, deindicizzazione e aggiornamento della notizia, sostenendo che l’editore non avesse mai risposto. L’editore ha replicato di non avere avuto prova sufficiente della definitività della vicenda e della pertinenza tra il dispositivo prodotto e i fatti narrati, aggiungendo di avere comunque deindicizzato l’articolo. Nel corso del procedimento è emerso che l’interessato ha poi trasmesso il dispositivo della Cassazione che ha reso irrevocabile l’assoluzione.

Valutazione sulla richiesta di rimozione

Il Garante ha ritenuto infondata la domanda di rimozione dell’articolo. La pubblicazione era avvenuta nell’esercizio del diritto di cronaca su vicende giudiziarie di interesse pubblico e la conservazione nell’archivio online è stata considerata funzionale a una finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico, compatibile con la disciplina privacy e con i limiti all’esercizio del diritto di cancellazione previsti dall’art. 17, par. 3, lett. d), GDPR.

Valutazione su deindicizzazione e aggiornamento

Quanto alle istanze di deindicizzazione e aggiornamento, il Garante ha rilevato che le prime richieste non erano corredate da elementi sufficienti a dimostrare in modo preciso il rapporto tra l’articolo e la successiva definizione favorevole del procedimento penale, né era stato inizialmente rappresentato l’ulteriore passaggio in Cassazione. Per tali ragioni non sono stati ravvisati profili di violazione nel merito della mancata soddisfazione delle richieste. È stato però preso atto che l’editore ha deindicizzato l’articolo nel corso del procedimento.

Violazione degli obblighi di riscontro

È stata invece accertata la violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4, GDPR, perché la società non aveva fornito alcun riscontro alle richieste dell’interessato presentate prima del reclamo. Il Garante ha ribadito che il titolare deve comunque rispondere entro i termini previsti, anche quando ritenga la richiesta manifestamente infondata, motivando l’eventuale diniego e informando l’interessato dei rimedi esperibili.

Misura applicata e conseguenze

Tenuto conto della collaborazione mostrata nel procedimento, dell’assenza di precedenti e della gestione interna delle istanze tramite l’indirizzo del DPO indicato nella privacy policy, il Garante ha ritenuto proporzionato l’ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatooblio e deindicizzazionepubblicazione giornalistica e archivio storicocorrettezza e trasparenzapubblica amministrazione

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