Cassazione Civile, Sentenza n. 11952/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il dott. Roberto Venesia (medico di medicina generale) chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire il corrispettivo per prestazioni ADP (Assistenza Domiciliare Programmata) rese tra il 2010 e il 2015 a pazienti collocati presso RSA. L'ASL aveva recuperato le somme ritenendole non dovute ai sensi dell'art. 5, comma 3, allegato G, ACN 2005, che dispone: "Il trattamento economico [dell'ADP] cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali". In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda subordinata del medico ex art. 2041 c.c.; la Corte d'appello aveva poi riformato la sentenza accogliendo l'appello incidentale del medico. L'ASL ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi
La decisione
Prima dell'esame della cassazione le parti hanno raggiunto un accordo e l'ASL ha dichiarato rinuncia al ricorso (31/03/2025), con adesione del controricorrente. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza pronunciarsi sul merito. Per effetto dell'adesione alla rinuncia non si è provveduto sulle spese (ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.) e non è stato imposto alla parte ricorrente il pagamento del "doppio contributo unificato"
Norme richiamate
art. 5, comma 3, allegato G, ACN 2005
Il trattamento economico [dell'ADP] cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali
La norma contrattuale è stata invocata dall'ASL per giustificare il recupero dei corrispettivi corrisposti per ADP durante il periodo di degenza in RSA; nel provvedimento di cassazione non è stata fatta valutazione di merito sulla corretta applicazione della norma, percheé il giudizio è stato estinto per rinuncia
art. 2041 cod. civ.
Norma richiamata in relazione alla domanda subordinata proposta dal medico (azione di arricchimento senza causa). La corte d'appello aveva riformato il primo grado con esito favorevole al medico su questioni connesse all'insussistenza dell'ingiustificato arricchimento
art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
L'adesione alla rinuncia esime il giudice dal provvedere sulle spese; la Corte ha applicato questo principio nel dichiarare estinto il giudizio senza decidere sulle spese
Cass. Sez. 6-L, 20/01/2015, n. 901
Principio secondo cui la rinuncia alla impugnazione è valida se sottoscritta dalla parte e dal difensore; il giudice ha richiamato tale giurisprudenza per considerare valida la rinuncia depositata
Cass. Sez. U, 19/07/2024, n. 19976
Giurisprudenza richiamata in ordine al mancato obbligo di imporre il "doppio contributo unificato" in caso di sopravvenuta rinuncia; la Corte ha seguito tale orientamento
Massime di principio
- La rinuncia al gravame da parte dell'appellante, con adesione dell'altra parte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione di merito: le questioni sostanziali restano quindi prive di pronuncia definitiva.
- Quando una controversia viene estinta per rinuncia non si decide sulle spese (art. 391, comma 4, c.p.c.) e, in base alla giurisprudenza recente, non sussiste l'obbligo di imporre il "doppio contributo unificato" alla parte rinunciante.
- Se si contesta la corretta applicazione di clausole contrattuali (es. cessazione del trattamento ADP in caso di ricovero), è importante ottenere una pronuncia sul merito: la semplice rinuncia dell'altra parte priva il giudicato di valore vincolante per futuri casi analoghi.
- In contenziosi sul recupero di somme tra ASL e medici per prestazioni retribuite, possono concorrere profili contrattuali e di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.); la scelta tra impugnare o transigere ha conseguenze procedurali rilevanti anche sul carico delle spese processuali.
- Per tutelarsi in situazioni simili, chi ritiene di aver diritto a compensi (o chi intende recuperare somme) deve valutare il rapporto tra norme contrattuali (ACN), prova delle peculiari condizioni di erogazione della prestazione e la convenienza ad arrivare a una decisione definitiva rispetto a un accordo/rinuncia che estingue il giudizio senza pronuncia.
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