Sentenza n. 3508/2026 - Milano, Sezione 1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza n. 254/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11/04/2024, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l’importo di € 2.000,00=, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, quale contributo alla sua formazione professionale. Per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. *** Con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza n. 254/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a beneficiare, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 2.000,00. Nel ricorso la ricorrente chiedeva l'accredito della somma, oltre agli interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha eseguito tardivamente il giudicato, accreditando le somme dovute. La ricorrente ha quindi insistito soltanto per la condanna del Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha eseguito il comando contenuto nella sentenza del giudice ordinario e la ricorrente ha conseguito il bene della vita richiesto. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'Amministrazione ha adempiuto soltanto dopo l'avvio del giudizio di ottemperanza, sicché la controversia sarebbe stata presumibilmente accolta se fosse stata decisa nel merito. Nel liquidare le spese in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, il TAR ha considerato il limitato impegno difensivo richiesto da una controversia seriale avente a oggetto l'esecuzione di una sentenza in materia di Carta del docente. Le spese sono state distratte in favore dei difensori antistatari. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, divenuta superflua per l'intervenuta esecuzione.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali; il ricorso è divenuto privo di oggetto perché l'Amministrazione ha adempiuto dopo la sua proposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso e il ricorrente consegue il bene della vita, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento tardivo dell'Amministrazione, intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la domanda di ottemperanza non deve più essere esaminata nel merito.
- La liquidazione delle spese può essere contenuta quando il giudizio di ottemperanza riguarda una controversia seriale e non richiede l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto.
- La nomina del commissario ad acta richiesta per l'eventuale persistente inerzia amministrativa non deve essere disposta quando, prima della decisione, l'Amministrazione ha integralmente eseguito il giudicato.
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