Cassazione Penale, Sentenza n. 14125/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per reati connessi all'appartenenza ad associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis c.p.) e reati 'fine' quali estorsione, danneggiamento a mezzo incendio, detenzione e porto di armi, nonché per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorso (tre motivi) censura: 1) mancata prova e illogicità sulla sussistenza di una nuova cellula 'ndranghetistica (cosca Martino) e sulla capacità intimidatoria/omertà; 2) insufficiente prova del ruolo di "organizzatore" attribuito a Salvatore Martino; 3) inaffidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori e mancanza di riscontri probatori per il reato associativo di droga.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame che disponeva la custodia in carcere. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito: sussistenza di un'articolazione territoriale (cosca Martino) nata per gemmazione dalla cosca Grande Aracri, sufficiente collegamento con la casa‑madre e presenza dei tratti organizzativi distintivi; elementi probatori convergenti (dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni, elementi indiziari) idonei a sostenere la qualificazione di promotore/organizzatore del ricorrente e la sua posizione di vertice nel traffico di stupefacenti. Rigetto del ricorso e conferma della misura cautelare (con condanna del ricorrente alle spese processuali).
Norme richiamate
Applicata anche a nuove articolazioni locali collegate alla "casa‑madre": non è sempre necessaria una esteriorizzazione eclatante della forza intimidatrice se la nuova cellula eredita riconoscibilità e fama criminale dalla casa‑madre e presenta moduli organizzativi tipici (ruoli, regole, sostegno ai detenuti), sicché può presagire pericolosità attuale.
art. 416‑bis, comma secondo, cod. pen. (ruolo di capo/organizzatore)
Il ruolo di organizzatore richiede poteri decisionali e di gestione di un settore del gruppo criminale: la giurisprudenza consente di riconoscerlo anche a chi, in un gruppo preesistente, promuove adesioni, sovraintende alla gestione, assegna ruoli, esercita vigilanza e può espellere o disciplinare affiliati.
art. 416‑bis.1 cod. pen. (aggravanti)
Richiamata come aggravante sotto i profili del metodo e dell'agevolazione: la presenza di caratteristiche aggravanti è stata ritenuta integrata in relazione al contesto associativo mafioso.
La contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata ritenuta supportata da convergenti dichiarazioni dei collaboratori, precedenti coinvolgimenti processuali e intercettazioni che mostrano l'organizzazione, i canali di rifornimento e la gestione dei proventi, sufficiente per giustificare misure cautelari.
Massime di principio
- Per configurare una "nuova" articolazione mafiosa è sufficiente dimostrare il collegamento organico‑funzionale con la casa‑madre e la presenza di moduli organizzativi tipici; non sempre è necessaria un'evidente esteriorizzazione della forza intimidatrice se la nuova cellula eredita la "fama" criminale della casa‑madre.
- Il ruolo di organizzatore/capo richiede elementi specifici (poteri decisionali, gestione di risorse e persone, capacità di imporre scelte e di espellere membri): conversazioni, resoconti di collaboratori e prove di controllo economico/gestionale possono soddisfare questi requisiti.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se rese da fonti convergenti e riscontrate da intercettazioni e altri elementi indiziari, possono costituire base idonea per misure cautelari: la difesa deve proporre alternative concrete e coerenti per neutralizzare il quadro indiziario, non limitarsi a contestazioni generiche.
- In sede di Cassazione avverso provvedimenti cautelari la verifica è sulla correttezza dell'applicazione del diritto e sulla logicità della motivazione; non si procede a un libero rinnovamento probatorio ma si valuta se il giudice del riesame abbia dato adeguata e coerente motivazione ai fatti e agli indizi.
- Per contrastare efficacemente ordinanze cautelari fondate su indizi plurimi, è utile fornire elementi specifici che smentiscano il nesso organico‑funzionale con la casa‑madre, la concreta titolarità di funzioni direttive, o offrire spiegazioni alternative per le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori.
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