Cassazione Penale, Sentenza n. 26583/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa confisca della somma di euro 19.100,00, dei telefoni cellulari e del bilancino di precisione trovati in sede di perquisizione e successivamente restituiti dallorgano giudicante; si deduceva che la somma era sproporzionata rispetto alle capacita economiche dellimputato e che gli oggetti erano strumentali allattività di spaccio, oltre che la applicability della disciplina della confisca per sproporzione dopo la modifica normativa del 2023
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alle statuizioni che hanno disposto il dissequestro e la restituzione del denaro e dei telefoni e alla mancata statuizione sul bilancino. Ha annullato la sentenza di primo grado in quei punti e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna in diversa composizione. La pronuncia sulla confisca della somma, dei telefoni e del bilancino e la motivazione relativa alla sussistenza del nesso di pertinenzialita dovranno essere effettuate dal giudice del rinvio alla luce dei criteri indicati dalla Corte
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
La norma che disciplina il reato di detenzione a fini di spaccio e la specifica fattispecie per la quale si procedeva; la Corte ha rilevato che, sebbene trattasi del comma 5, la modifica normativa successiva consente di applicare la confisca per sproporzione
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 85-bis
Rinvio allart. 240-bis cod. pen. per la confisca per sproporzione; la Corte ha ritenuto applicabile la versione modificata dallintervento legislativo del 2023, eliminando leccezione che prima escludeva il comma 5
d.l. 15 settembre 2023 n. 123, conv. con modificazioni in legge 13 novembre 2023 n. 159
Intervento normativo che ha modificato lart. 85-bis del d.P.R. 309/1990, rendendo possibile lapplicazione della confisca per sproporzione anche per la fattispecie del comma 5
codice penale, art. 240-bis
Disciplina la confisca per sproporzione obbligatoria: requisiti richiesti sono la condanna per reati-spia, la titolarita o disponibilita di beni sproporzionati rispetto al reddito e la mancata giustificazione della provenienza lecita; se sussistono, la confisca deve essere disposta
codice penale, art. 240
Consente la confisca dei beni che hanno servito a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o profitto; la sua applicazione e discrezionale ma richiede la prova del nesso di pertinenzialita o strumentalita stabile col reato
codice di procedura penale, art. 533
Prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, applichi le eventuali misure di sicurezza e provvedimenti conseguenti, tra cui quelli ablativi quando il presupposto e valutato
codice penale, art. 200
Principio sulla retroattivita delle norme piu favorevoli o applicazione della legge vigente al tempo della sentenza; la Corte ha ritenuto applicabile la nuova disciplina in quanto la sentenza di primo grado e stata pronunciata dopo lente in vigore della modifica
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Norma procedurale che consente al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione contro sentenze di assoluzione o condanna nei casi indicati; qui usata per motivare il ricorso del PG
codice di procedura penale, art. 623
Norma invocata per il rinvio per nuovo giudizio in diversa persona fisica (diversa composizione del tribunale), che la Corte ha disposto
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado condanna per cessione di stupefacenti, alla data della sentenza puo essere applicata la confisca per sproporzione ex art. 240-bis se la normativa vigente al momento della pronuncia lo consente; il giudice e tenuto a valutare espressamente i tre requisiti della confisca per sproporzione
- La confisca ex art. 240 (cose che hanno servito o sono prodotto del reato) e di natura discrezionale ma richiede una motivazione concreta sul nesso di strumentalita o di derivazione stabile tra bene e attivita illecita; non e sufficiente il solo riferimento a finalita di prevenzione
- Gli strumenti tipici dellattivita di spaccio (bilancino, telefoni usati per accordi, materiale per il confezionamento) possono essere confiscati se emerge un nesso stabile e non occasionale con lattivita criminale; il giudice deve argomentare in concreto questo nesso
- La modifica normativa puo cambiare lapplicabilita di misure ablative: per le misure applicabili si guarda alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado, nel rispetto dei limiti di retroattivita e degli articoli di codice penale che regolano la materia
- La mancata statuizione motivata sulla confisca puo determinare lannullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio; la parte interessata (pubblica accusa) puo proporre ricorso per cassazione per tali omissioni
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