Cassazione Penale, Sentenza n. 01603/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione per dodici sentenze relative a reati principalmente di furto commessi tra il 14 maggio 2015 e il 21 giugno 2022. Denuncia: (1) violazione dell'art. 671 c.p.p. per non aver valutato positivamente lo stato di tossicodipendenza e ludopatia come elemento unificante; (2) violazione dell'art. 81, comma secondo, c.p. e vizio di motivazione per non aver riconosciuto il "medesimo disegno criminoso" nonostante omogeneità di reati, finalità e modalità; (3) vizio di motivazione per mancata considerazione della contiguità temporale e della possibilità di riconoscimento parziale della continuazione per gruppi di reati vicini nel tempo e luogo; (4) errata valutazione dello stato di tossicodipendenza, considerato ostativo anziché potenziale elemento unificante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro e rinviato al giudice dell'esecuzione per nuovo esame, richiamando i principi secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede verifica approfondita di indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione dei fatti). Ha precisato che lo stato di tossicodipendenza può rilevare come elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso solo se sussistono anche gli altri indicatori; ha censurato la motivazione che ha svalutato o omesso l'analisi della dipendenza senza adeguata spiegazione. Ha altresì richiamato l'obbligo di valutare la possibilità di riconoscimento parziale per gruppi di reati ravvicinati e ha disposto l'applicazione dell'art. 34, comma 1, c.p.p. (conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 183/2013) e l'oscuramento dei dati sensibili.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Deve essere applicato tenendo conto che lo stato di tossicodipendenza è un elemento da valutare e non automaticamente ostativo; il giudice deve motivare specificamente l'incidenza della tossicodipendenza sul disegno criminoso.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
La continuazione richiede un "medesimo disegno criminoso" desumibile da indici quali omogeneità del reato e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità e preventiva programmazione; la mera reiterazione non è sufficiente.
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Va applicato secondo la pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013: il giudice che ha già pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza precedente non può partecipare al nuovo giudizio di rinvio.
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato nella parte dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 183/2013 in combinato con l'art. 34 c.p.p.; la pronuncia incide sulla composizione del giudice nel nuovo esame.
L. n. 49 del 2006 (modifica art. 671 c.p.p.)
La modifica non ha creato un nuovo concetto di continuazione per tossicodipendenti: permane l'esigenza che i reati siano frutto di una preventiva e specifica programmazione unitaria.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione occorre provare, oltre all'identità o omogeneità dei reati, concreti indicatori di un "medesimo disegno criminoso": omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità e preventiva programmazione.
- La tossicodipendenza può costituire un elemento che avvalora l'esistenza di un disegno unitario solo se valutata insieme agli altri indici; il giudice deve analizzarla esplicitamente e motivare la sua incidenza.
- La mera distanza temporale elevata non esclude automaticamente la continuazione: il giudice deve valutare la possibilità di riconoscimento parziale per gruppi di reati commessi in epoche contigue o con forti analogie.
- Grava sul ricorrente/condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione; non è sufficiente richiamare solo contiguità cronologica e identità del titolo di reato.
- Il giudice che ha già partecipato alla decisione impugnata non può partecipare al nuovo esame dopo l'annullamento con rinvio, ai sensi dell'art. 34 c.p.p. come interpretato dalla Corte costituzionale.
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