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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 3827 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRAP - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL TRANSFER PRICING - Non ammessa - Ragione - Principio di derivazione della base imponibile dal bilancio civilistico - Rileva .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità all'IRAP della disciplina del transfer pricing prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR. Tale disciplina consente, ai fini delle imposte sui redditi, di rettificare i valori delle operazioni infragruppo tra soggetti collegati per assicurare che siano determinati secondo condizioni di libera concorrenza. La sentenza ha ritenuto che essa non possa essere utilizzata per rideterminare la base imponibile IRAP, poiché, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 244/2007, la base imponibile IRAP deriva direttamente dal bilancio civilistico e comprende le componenti positive e negative del valore della produzione risultanti dal bilancio.

La decisione

È stata esclusa l'applicazione della disciplina del transfer pricing alla determinazione della base imponibile IRAP. Ai fini IRAP rilevano, in linea generale, i componenti del valore della produzione risultanti dal bilancio civilistico, senza una rettifica automatica fondata sull'art. 110, comma 7, del TUIR. Il testo non specifica l'esito formale del dispositivo né identifica le parti, ma il principio affermato favorisce il contribuente qualora l'Amministrazione avesse effettuato una rettifica IRAP esclusivamente sulla base del transfer pricing.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, del TUIR

    La disciplina sul transfer pricing, dettata all'art. 110 comma 7 del TUIR, non può essere applicata per la determinazione della base imponibile dell'Irap

    La norma disciplina la valorizzazione delle operazioni tra imprese associate ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituisce, di per sé, una base normativa per rettificare la base imponibile IRAP.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008

    introduzione ... del principio di derivazione diretta della base imponibile Irap dal bilancio civilistico

    La riforma ha rafforzato il principio secondo cui il valore della produzione netta IRAP è determinato sulla base delle risultanze del bilancio civilistico; pertanto, le componenti positive e negative rilevano secondo i valori contabilizzati, salvo specifiche disposizioni IRAP.

Massime di principio

  • La disciplina del transfer pricing prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR non può essere applicata automaticamente per rettificare la base imponibile IRAP.
  • Per l'IRAP occorre partire dalle risultanze del bilancio civilistico e applicare esclusivamente le variazioni espressamente previste dalla normativa IRAP.
  • Una rettifica IRAP fondata soltanto sulla non conformità ai valori di libera concorrenza può essere contestata se manca una specifica disposizione che ne consenta l'applicazione ai fini IRAP.
  • Il principio riguarda la determinazione della base imponibile IRAP e non esclude che la disciplina del transfer pricing possa continuare a operare ai fini delle imposte sui redditi.

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