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Circolare

Circolare numero 100 del 12-09-2022

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria dell’8 settembre 2022 ha innalzato di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 14 settembre 2022 è pari all’1,25%.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 1,25% dal 14/09/2022. Ciò comporta l'aggiornamento degli interessi di dilazione e differimento applicabili alle rateazioni e ai differimenti dei versamenti e la determinazione delle sanzioni civili previste dall'art.116 della legge 388/2000. Vengono indicate le nuove misure percentuali, le condizioni per le riduzioni in caso di procedure concorsuali e l'applicazione retroattiva al mese di contribuzione di agosto 2022 per i differimenti autorizzati.

Adeguamento del TUR e conseguenze su interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili - decorrenza 14/09/2022

Punti principali

Premessa

Decisione BCE dell'8/09/2022 con innalzamento del tasso di riferimento sulle operazioni di rifinanziamento principali a 1,25% a decorrere dal 14/09/2022; tale variazione incide su interessi di dilazione/differimento e sulle sanzioni civili previste dalla legge 388/2000.

Interesse di dilazione e di differimento

L'interesse di dilazione per le rateazioni è fissato al 7,25% annuo e si applica alle rateazioni presentate dal 14/09/2022; i piani di ammortamento già emessi e notificati non subiscono modificazioni. L'interesse per i differimenti è anch'esso del 7,25% annuo e, per i differimenti autorizzati, si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2022.

Sanzioni civili

Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari al 6,75% annuo (TUR 1,25% maggiorato di 5,5 punti), con limite massimo del 40% salvo disciplina specifica. In caso di evasione resta ferma la sanzione del 30% fino al limite del 60% dell'importo dovuto. Anche le ipotesi di cui al comma 10 sono soggette alla misura del 6,75% annuo.

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Secondo la deliberazione del CdA n.1 dell'8/01/2002, nelle procedure concorsuali le sanzioni ridotte sono calcolate sul TUR: per la lettera a) la riduzione corrisponde al TUR (oggi 1,25%), mentre per l'ipotesi di evasione (lettera b) il tasso è TUR maggiorato di 2 punti (3,25%). La riduzione è subordinata al pagamento integrale di contributi e spese e il limite massimo della riduzione non può essere inferiore al tasso di interesse legale; dato che il TUR coincide con il tasso legale in vigore (1,25%), le riduzioni operano sulla base delle misure definite alla stessa data.

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