Circolare numero 99 del 07-09-2022
L’articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), come modificato dall’articolo 12, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto che l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), possa essere riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica, provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La suddetta misura spetta altresì in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, nonché di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese. Con la presente circolare l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l'esonero integrale (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a 6.000 euro annui per 36 mesi, per le assunzioni, trasformazioni a tempo indeterminato e i trasferimenti effettuati nel 2022 di lavoratori provenienti da imprese la cui crisi è stata gestita con il coinvolgimento della struttura per la crisi d'impresa del MISE. Sono indicate condizioni, esclusioni, limiti di spesa, modalità di autorizzazione tramite il modulo ES119, obblighi di comunicazione nei flussi Uniemens/Posagri e rilevazioni contabili.
Esonero contributivo per assunzioni/trasformazioni/trasferimenti di lavoratori provenienti da aziende in crisi (art. 1, comma 119, legge 30/12/2021, n.234)
Punti principali
Soggetti beneficiari
Tutti i datori di lavoro privati (escluse le pubbliche amministrazioni) che assumono o trasformano a tempo indeterminato o acquisiscono per trasferimento lavoratori provenienti da imprese in crisi gestite con il coinvolgimento della struttura MISE.
Rapporti di lavoro incentivati
Nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato e trasferimenti effettuati tra il 1/1/2022 e il 31/12/2022; esclusi intermittenti, apprendistato, lavoro domestico e dirigenti; applicabile alle somministrazioni a scopo di assunzione e alle cooperative.
Misura e durata dell'incentivo
Esonero del 100% dei contributi previdenziali datoriale, fino a 6.000 euro l'anno (500 euro/mese o 16,12 euro/giorno), per un massimo di 36 mesi dalla data dell'evento incentivato; riduzione proporzionale per part-time; non si estende a 48 mesi per il Mezzogiorno.
Condizioni di spettanza e vincoli
Obbligo di regolarità contributiva (DURC), rispetto delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi; applicazione dei principi generali sugli incentivi con alcune deroghe (es. può essere riconosciuto anche per obblighi preesistenti o tra imprese collegate); sospensione del periodo solo per maternità obbligatoria.
Esclusioni e contributi non esonerabili
Non rientrano nello sgravio premi INAIL, contributi per TFR, alcuni fondi contrattuali e altri contributi non previdenziali o solidaristici indicati dalla normativa; applicazione del recupero dell'addizionale 1,40% per trasformazioni di tempo determinato stabilizzate entro 6 mesi.
Compatibilità con normativa aiuti di Stato
La misura non è selettiva e quindi non soggetta alla disciplina degli aiuti di Stato (art.107 TFUE); diversamente dall'esonero per l'occupazione giovanile, che richiedeva autorizzazione UE.
Coordinamento con altri incentivi
Escluso il cumulo con l'incentivo per assunzione di percettori di NASpI (art.2, comma 10-bis, legge n.92/2012) e con altre misure economiche o contributive; divieto generale di cumulo previsto dalla normativa richiamata.
Procedure di ammissione e limiti di spesa
Domanda telematica obbligatoria tramite Portale delle Agevolazioni modulo ES119; verifica MI SE su provenienza lavoratori; autorizzazione subordinata a capienza risorse: 2,5 M€ (2022), 5 M€ (2023), 5 M€ (2024), 2,5 M€ (2025). L'Istituto può autorizzare un importo maggiorato del 5% nei limiti del massimale.
Obblighi di comunicazione e fruizione (Uniemens/Posagri)
Indicazioni tecniche dettagliate per esposizione dell'esonero nei flussi Uniemens e Posagri: codici nuovi (ESCA, 37, LC, L566, L567, L5 ecc.), tempistiche per recupero periodi pregressi (finestra di tre mesi per arretrati) e modalità di conguaglio; controlli di coerenza con autorizzazioni.
Istruzioni contabili
Istituzione del conto GAW37229 nella gestione GAW per rilevare l'esonero; contabilizzazione delle somme conguagliate riportate nei DM2013 virtuali ai codici L566 e L567; stesse regole per gestione pubblica e settore agricolo.
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