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Sentenza

Sentenza n. 9065/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- -OMISSIS-, emesso dal Prefetto della Provincia di Roma in data 28.11.2022, con il quale è stato decretato il rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare, presentata in favore della ricorrente;

Giustizia amministrativa202301162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 28 novembre 2022, con cui era stata respinta la domanda di emersione presentata in suo favore. L'amministrazione aveva rilevato che, alla data di entrata in vigore dell'art. 103 d.l. 34/2020, tra la ricorrente e la datrice di lavoro esisteva già un rapporto di lavoro regolare, successivamente cessato il 23 giugno 2020; nello stesso giorno era stato pagato il contributo forfettario e il giorno successivo era stata presentata la domanda di emersione per le medesime mansioni. Secondo la Prefettura, tale sequenza integrava una condotta elusiva, finalizzata a creare artificiosamente i presupposti della procedura e a stipulare un contratto di soggiorno in frode alla legge. La ricorrente ha dedotto la violazione e l'errata interpretazione dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, sostenendo che, dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale, era divenuta priva di valido titolo di soggiorno e quindi irregolare, con conseguente possibilità di accedere alla procedura di emersione. Ha contestato anche la qualificazione della propria condotta come elusiva e ha sostenuto la sussistenza di tutti i requisiti per l'accoglimento dell'istanza e il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del diniego. Il Collegio ha ritenuto decisiva la circostanza, pacifica, che alla data del 19 maggio 2020 esistesse già tra le medesime parti un rapporto di lavoro regolare. La successiva cessazione del rapporto, il pagamento del contributo forfettario e la presentazione, il giorno seguente, di una domanda di emersione relativa alle stesse mansioni non potevano trasformare quel rapporto già regolarmente emerso nell'ordinamento in un rapporto suscettibile di regolarizzazione ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/2020. Al momento dell'instaurazione del rapporto e della presentazione dell'istanza, la ricorrente disponeva inoltre di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato per la richiesta di protezione internazionale, valido per il periodo rilevante; il diniego della protezione era intervenuto successivamente alla presentazione dell'istanza e all'instaurazione del rapporto. Il carattere eccezionale della disciplina di emersione ne impone un'applicazione restrittiva, limitata ai casi espressamente previsti dalla legge. Il giudice ha richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 103 consente al datore di lavoro di presentare domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con uno straniero presente sul territorio oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto irregolare, ma non consente di regolarizzare un rapporto già regolare instaurato anteriormente con il medesimo datore. La possibilità di accesso alla procedura per titolari di permesso per richiesta di asilo riguarda rapporti con datori diversi, non il medesimo rapporto già regolare; resta salva, secondo il richiamato orientamento, l'ipotesi di un lavoratore già titolare di un rapporto regolare a tempo parziale che chieda l'emersione per un diverso rapporto relativo alle ore residue. Il TAR ha quindi ritenuto il provvedimento conforme alla disciplina applicabile e immune dalle censure dedotte. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    i datori di lavoro possono presentare istanza di emersione: a) per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale; b) ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare

    La procedura eccezionale di emersione non è applicabile a un rapporto di lavoro già regolare, instaurato anteriormente all'entrata in vigore della norma, con il medesimo datore di lavoro. L'accesso resta possibile, secondo il principio richiamato, per un diverso rapporto di lavoro o per le ore ulteriori rispetto a un rapporto regolare a tempo parziale.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015

    permesso di soggiorno temporaneo, della durata di sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui l'interessato è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale

    Il permesso temporaneo rilasciato al richiedente protezione internazionale costituiva un valido titolo di soggiorno al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro e della presentazione dell'istanza di emersione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Disposizione richiamata nel dispositivo per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Disposizioni richiamate nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La procedura eccezionale di emersione prevista dall'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 non può essere utilizzata per regolarizzare un rapporto di lavoro che, alla data di entrata in vigore della disciplina, era già regolare tra il medesimo datore e il medesimo lavoratore.
  • La cessazione artificiosa di un rapporto di lavoro regolare, seguita dal pagamento del contributo forfettario e dalla presentazione di una domanda di emersione per le stesse mansioni e tra le medesime parti, non integra la situazione di irregolarità richiesta dall'art. 103 d.l. 34/2020.
  • Il possesso, da parte dello straniero, di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato per la richiesta di protezione internazionale esclude, per il periodo di validità del titolo, la configurabilità dell'irregolarità rilevante ai fini della procedura di emersione relativa al rapporto di lavoro già regolare.
  • L'applicazione della disciplina eccezionale di emersione non può essere estesa in via interpretativa a fattispecie non contemplate dalla legge; eventuali disallineamenti tra situazioni concrete e disciplina normativa non possono essere colmati dal giudice mediante un'interpretazione contra legem.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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