L.R. Calabria 14/2011
Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria interventi urgenti per censimento, mappatura, bonifica e smaltimento dell’amianto, con istituzione dell’Unità Speciale Amianto, approvazione del PRAC, obblighi di comunicazione per proprietari e imprese, controlli, sanzioni e contributi regionali. Prevede termini perentori e finanziamenti soprattutto per il 2011 e gli anni successivi secondo bilancio e PRAC.
Bonifica e smaltimento dell’amianto in Calabria
Interventi urgenti per la salvaguardia della salute e la bonifica dell’amianto in Calabria
La legge regionale della Calabria disciplina un insieme organico di misure per eliminare i rischi derivanti dall’esposizione a siti e manufatti contenenti amianto. L’obiettivo è la tutela della salute pubblica e dell’ambiente tramite censimento, pianificazione, monitoraggio sanitario, informazione, controlli e contributi per la rimozione e lo smaltimento.
Finalità e obiettivi
Il provvedimento attua la normativa statale in materia di amianto e predispone gli strumenti regionali per la salvaguardia della salute dei cittadini e il risanamento ambientale. Gli obiettivi includono:
- promozione di interventi di bonifica sul territorio regionale;
- sostegno ai soggetti affetti da patologie correlate all’amianto, anche con monitoraggi e analisi preventive;
- ricerca e sperimentazione su tecniche di bonifica, prevenzione e terapia;
- predisposizione di un piano decennale di eliminazione dell’amianto antropico;
- iniziative di educazione e informazione per ridurre il rischio sanitario. La Regione coordina gli interventi con la partecipazione di enti locali e altri soggetti coinvolti.
Struttura organizzativa regionale e strumenti operativi
La Regione opera tramite una speciale unità organizzativa temporanea presso l’Assessorato all’ambiente, denominata Unità Speciale Amianto (USA), costituita con personale del Dipartimento ambiente, del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie e dell’ARPACAL. La Giunta regionale individua con deliberazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’USA e gli uffici che collaborano, in particolare per la redazione del PRAC. Le principali attività affidate alla Regione, in collaborazione con ASP, province, comuni e soggetti pubblici e privati interessati, comprendono:
- creazione, entro 30 giorni dall’istituzione dell’USA, di un portale informatico su normativa, rischi, procedure di rimozione e albo imprese;
- redazione e diffusione di un opuscolo informativo;
- predisposizione e aggiornamento del Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC);
- monitoraggio delle patologie correlate;
- definizione dei criteri di assegnazione delle sovvenzioni per lo smaltimento;
- trattamento e aggregazione dei dati del censimento;
- linee guida per i piani comunali amianto (PAC);
- monitoraggio dei siti pubblici o ad uso pubblico maggiormente pericolosi.
Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC)
Il PRAC è il principale strumento di programmazione regionale. La Giunta regionale lo approva entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere vincolante della commissione consiliare competente. Il piano ha durata quinquennale ed è aggiornato ogni due anni con deliberazione della Giunta, oppure prima in caso di modifiche legislative o di nuove conoscenze emerse nell’attuazione. Il PRAC contiene azioni, strumenti e risorse per perseguire le finalità della legge. Deve includere, tra l’altro:
- censimento di impianti, edifici pubblici e privati, siti, mezzi di trasporto e affioramenti naturali di rocce contenenti amianto;
- mappatura georeferenziata delle zone interessate;
- criteri per la valutazione del rischio e per l’individuazione delle priorità di bonifica;
- monitoraggio della concentrazione di fibre nell’aria nelle aree più esposte;
- iniziative comunali di informazione e coinvolgimento della popolazione;
- sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti, raccolta dati epidemiologici e uso del registro regionale dei mesoteliomi;
- misure di prevenzione e tutela nei luoghi di vita e di lavoro;
- indirizzi per ASP e ARPACAL;
- elenco delle imprese abilitate alla rimozione e allo smaltimento;
- strumenti per formazione e aggiornamento di operatori e imprese;
- indirizzi per i PAC e la cooperazione degli enti locali;
- linee guida per incentivi regionali e per servizi sanitari ai cittadini esposti o malati;
- ulteriori strumenti o servizi regionali utili alla finalità della legge.
Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto
Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto è parte integrante del PRAC e, a sua volta, del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti. Esso deve individuare tipologia, numero e localizzazione degli impianti di smaltimento o stoccaggio definitivo, sulla base delle quantità e tipologie di rifiuti presenti sul territorio. Il piano va aggiornato secondo i termini e le condizioni previste per il PRAC e deve essere adeguatamente pubblicizzato, così da consentire alle imprese di programmare le attività. Deve inoltre assicurare, per ciascuna provincia, impianti autonomi, idonei e vicini ai luoghi di dismissione o raccolta, in modo da ridurre i trasporti e garantire l’autosufficienza dello smaltimento.
Obblighi di comunicazione dei proprietari e attività dei comuni
Ai fini del censimento, i soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti o materiali con amianto devono comunicarne la presenza alle ASP territorialmente competenti. I gestori di impianti di smaltimento devono comunicare alle ASP e alla Regione la quantità di amianto smaltito, aggiornando annualmente il dato. Il PRAC definisce tipologia e modalità di tali comunicazioni. I comuni, entro 60 giorni dalla pubblicazione del PRAC, devono attivare con ordinanza sindacale uno sportello informativo-ricettivo per il censimento e pubblicizzare l’iniziativa con avvisi, sistemi informatici e stampa. Possono inviare ai cittadini un modello per l’autodenuncia; in tal caso, i proprietari devono restituirlo compilato entro 45 giorni dal ricevimento. I dati raccolti costituiscono la base del Piano comunale amianto, da redigere secondo gli indirizzi del PRAC e da aggiornare annualmente. Il piano comunale deve contenere un piano d’azione annuale per la progressiva riduzione dell’amianto nei siti di competenza. L’inadempimento comporta l’esclusione dai benefici previsti dalla legge. I soggetti che rimuovono manufatti censiti devono integrare la documentazione per aggiornare gli archivi. I proprietari devono aggiornare o integrare la denuncia in caso di deterioramento del manufatto. Se l’amianto è deteriorato al punto da costituire rischio per la salute pubblica, il proprietario deve attuare le misure previste dal D.M. 6 settembre 1994. Le ASP trasmettono i dati alla Regione entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle denunce nella prima applicazione e poi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Competenze di ARPACAL e ASP
All’ARPACAL spettano la mappatura georeferenziata del territorio regionale e il monitoraggio e le analisi di laboratorio sui manufatti o siti contenenti amianto, su richiesta della Regione, delle ASP o dei comuni, oppure secondo priorità desunte dal censimento. Le indagini possono avvalersi della collaborazione di ISS, INAIL e MATT. Alle ASP compete la raccolta dei dati sulle imprese e sui relativi addetti che utilizzano indirettamente amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o bonifica, nonché il censimento dei siti e la tenuta dei registri. Le imprese devono trasmettere alle ASP la relazione annuale prevista dalla legge n. 257/1992 entro il mese di marzo dell’anno successivo, anche se le attività sono cessate. I dati raccolti vanno inviati alla Regione e ai comuni per l’integrazione nel PRAC e nei PAC e per la messa a disposizione di ARPACAL, ASP e province.
Registri e monitoraggio sanitario
Presso le ASP sono istituiti:
- il registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione da amianto;
- il registro delle imprese che effettuano bonifica e smaltimento di amianto. È inoltre potenziato il registro regionale dei mesoteliomi maligni, in collegamento con i centri nazionali di raccolta dati. Le modalità di tenuta e aggiornamento dei registri sono definite dal PRAC.
Informazione, portale e pubblicità istituzionale
La legge attribuisce grande rilievo all’informazione. Gli opuscoli informativi devono essere distribuiti a chi presenta i moduli di censimento e agli altri soggetti interessati, oltre che esposti in bacheca per almeno 24 mesi dall’entrata in vigore della legge. Il portale informatico regionale deve contenere materiale informativo e tecnico per sensibilizzare e supportare i cittadini. L’USA ne cura l’aggiornamento continuo. Il portale deve includere sezioni su:
- legge e commento;
- PRAC;
- aspetti sanitari;
- procedure di rimozione e elenco imprese abilitate;
- bandi e avvisi regionali;
- iniziative di altri enti;
- sportelli informativi, anche virtuali;
- cartografia web-gis con localizzazione dei siti;
- modulistica di censimento e sportello on-line per l’autodenuncia, poi inviata dall’operatore del portale all’ASP competente. I sindaci devono emettere l’ordinanza prevista per lo sportello entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURC e informare costantemente la popolazione tramite il portale o altri mezzi di informazione amministrativa. Le informative sul portale vanno inviate all’USA, che le pubblica entro 15 giorni.
Contributi regionali e accesso ai benefici
La Regione concede contributi per interventi di bonifica di manufatti di amianto presenti su aree ed edifici di proprietà pubblica, dichiarati di pubblica utilità o soggetti a procedure espropriative finalizzate al recupero ambientale. I contributi sono assegnati a enti locali o soggetti pubblici secondo una graduatoria fondata sul rischio sanitario-ambientale. Per accedere ai benefici occorre:
- aver effettuato il censimento dei manufatti di competenza;
- informare gli utenti o frequentatori dei rischi legati all’esposizione;
- presentare un progetto con impegno alla sensibilizzazione della popolazione e alla pubblicizzazione prolungata dell’intervento;
- se il manufatto è parte funzionale dell’edificio o area, sostituirlo con materiali e tecniche conformi alla legge. I benefici sono concessi fino alla messa in atto degli strumenti previsti dal PRAC. Il Dipartimento dell’ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, deve predisporre l’avviso con modalità, termini e parametri tecnici; le domande sono presentabili dal 90° giorno dall’entrata in vigore. Le risorse sono assegnate fino a esaurimento o fino alla scadenza del termine. La legge prevede anche contributi per la bonifica di manufatti su immobili o aree pubbliche e private e per le aziende operanti nel settore della rimozione e smaltimento, con entità e modalità stabilite dal PRAC. I richiedenti devono completare le opere e trasmettere il certificato di avvenuto smaltimento in discariche o centri autorizzati. Chi non ha adempiuto al censimento non può accedere ai benefici o ad altri strumenti regionali per i manufatti non censiti. È consentito censire oltre il termine ordinario e accedere ai benefici solo se:
- il titolo di proprietà è stato acquisito dopo la scadenza del termine;
- sussiste impossibilità oggettiva di conoscere la presenza dell’amianto nelle pertinenze, come nel caso di canne fumarie o tubature interrate non visibili e non volute dal proprietario attuale.
Controlli, vigilanza e sanzioni
La vigilanza sugli adempimenti è svolta da ASP, ARPACAL e agenti di polizia locale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente. I controlli sulla presenza del materiale sono effettuati dal comune; quelli sullo stato di conservazione spettano alle ASP competenti. Il rapporto delle attività di controllo e monitoraggio fa parte dei registri e deve essere trasmesso trimestralmente all’USA. Le sanzioni previste sono:
- da 2.582,29 a 5.164,57 euro per la mancata comunicazione dell’obbligo di censimento;
- da 50 a 100 euro per la mancata comunicazione della quantità di amianto smaltito. Il comune può modulare le sanzioni in fasce economiche secondo quantità, pericolosità e stato di conservazione del materiale. Le somme riscosse confluiscono in un fondo destinato al finanziamento della rimozione e dello smaltimento, con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali.
Clausola valutativa
La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sui risultati della legge in tema di tutela della salute, bonifica, sostegno alla ricerca e informazione. Ogni due anni presenta alla commissione consiliare competente una relazione su:
- efficacia delle risorse finanziarie nella bonifica dei siti censiti;
- impatto delle attività di informazione e sorveglianza sanitaria sulla riduzione delle patologie asbesto-correlate;
- contributo dell’informazione alla segnalazione spontanea dell’amianto da parte dei privati e alla sua rimozione;
- criticità emerse. La relazione è pubblica. I beneficiari degli interventi devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione.
Termini, copertura finanziaria ed entrata in vigore
Tutti i termini previsti dalla legge sono espressamente perentori. La copertura finanziaria per l’attivazione delle strutture e del portale è quantificata in 250.000 euro per il 2011, mediante riduzione di un fondo di bilancio; per gli anni successivi gli oneri, stimati a regime in 200.000 euro, sono coperti con la legge di bilancio e la legge finanziaria collegata. I contributi dell’articolo 11 sono finanziati, nei limiti della disponibilità e delle modalità di utilizzo, con risorse comunitarie allocate su specifico capitolo di bilancio. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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