Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 10/2011

Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34.

Normativa regionaleL.R. Calabria 10/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Calabria ad acquistare le azioni di Sial Servizi Spa detenute da Italia Lavoro Spa fino al completo controllo della società e stanzia per il 2011 le risorse necessarie: 90.000 euro per il valore delle azioni e 345.000 euro per coprire perdite e costi di gestione connessi alla sospensione delle attività. Prevede anche la copertura di maggiori oneri per 25.000 euro e l’aggiornamento del documento tecnico di bilancio.

Acquisto delle azioni Sial Servizi Spa e copertura dei relativi oneri regionali

Acquisto delle azioni di Sial Servizi Spa e finalità dell’intervento

La legge regionale, applicabile alla Regione Calabria, interviene sulla partecipazione societaria regionale in Sial Servizi Spa, società impegnata nella gestione del servizio di anagrafe zootecnica. La Giunta regionale viene autorizzata ad acquistare le azioni detenute da Italia Lavoro Spa fino al raggiungimento della totalità del capitale sociale.

Copertura finanziaria e spese autorizzate per l’esercizio 2011

Per rendere possibile l’operazione e far fronte agli effetti economici connessi alla gestione della società, la legge autorizza esclusivamente per l’esercizio finanziario 2011 i seguenti stanziamenti:

  • 90.000 euro per il riconoscimento a favore di Italia Lavoro Spa del valore di mercato delle azioni dismesse;
  • 345.000 euro per concorrere al ripianamento della perdita di esercizio collegata alla sospensione delle attività di Sial Servizi Spa, somma riferita ai costi di gestione sostenuti dalla società.

Entrambe le spese sono imputate all’UPB 2.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Copertura dei maggiori oneri e variazioni di bilancio

La legge quantifica i maggiori oneri derivanti dall’intervento in 25.000 euro e dispone che essi siano coperti mediante le risorse già allocate nella medesima UPB 2.2.04.04 – Capitolo 22040414. La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trattandosi di un intervento finanziario riferito all’esercizio 2011, la disciplina di spesa ha natura temporalmente limitata a tale annualità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.