L.R. Calabria 11/2011
Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce il Bollettino Ufficiale Telematico della Calabria come strumento esclusivo di pubblicità legale degli atti regionali, ne regola struttura, modalità di pubblicazione, consultazione, correzione, costi e banche dati. Il BURC è digitale dal 1° gennaio 2012; restano transitorie fino al 31 dicembre 2011 le vecchie procedure. Per gli atti già di competenza statale, la pubblicazione nel BURC sostituisce quella in altri bollettini o nella Gazzetta Ufficiale.
Istituzione del BURC telematico e disciplina della pubblicazione degli atti regionali
Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria
La legge disciplina il BURC come strumento di pubblicità legale e di comunicazione istituzionale della Regione Calabria. La pubblicazione telematica è funzionale a garantire trasparenza, accesso all’informazione e conoscibilità degli atti regionali, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa sull’accesso ai documenti amministrativi.
Funzione e valore legale della pubblicazione
Il BURC è lo strumento esclusivo di pubblicità legale delle leggi, dei regolamenti regionali e degli atti della Regione. La pubblicazione sul BURC ha valore legale e il testo degli atti pubblicati si presume conforme all’originale. La pubblicazione di testi coordinati, aggiornati e delle note ha invece solo valore informativo.
Struttura del BURC e ripartizione degli atti
Il Bollettino è articolato in tre parti, eventualmente suddivisibili in sezioni con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. Gli atti particolarmente complessi, nonché bilanci e conti consuntivi, possono essere pubblicati in appositi supplementi.
Nella prima parte confluiscono, tra gli altri:
- Statuto regionale e sue modifiche;
- leggi e regolamenti regionali;
- regolamenti del Consiglio regionale;
- atti interpretativi o applicativi di leggi e regolamenti;
- atti di indirizzo verso soggetti privati;
- richieste e risultati dei referendum regionali;
- dispositivi della Corte costituzionale e ordinanze di rimessione concernenti leggi regionali;
- atti che comportano oneri a carico del bilancio regionale.
Nella seconda parte sono pubblicati:
- deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale;
- decreti, ordinanze e altri atti del Presidente della Giunta aventi rilevanza esterna;
- deliberazioni e comunicati del Presidente o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, quando abbiano rilevanza esterna o debbano essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini;
- determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna;
- circolari esplicative delle leggi regionali e atti di indirizzo verso amministrazioni pubbliche;
- atti di enti locali, enti pubblici e altri enti, nonché, su specifica determinazione, atti di organi statali rilevanti per la Calabria;
- altri atti regionali o di enti pubblici da rendere conoscibili alla generalità dei cittadini.
Nella terza parte sono pubblicati:
- bandi e avvisi di concorso o di gara;
- bandi e avvisi per borse di studio, contributi, sovvenzioni e benefici economici o finanziari, nonché i relativi provvedimenti di approvazione;
- annunzi legali;
- graduatorie di concorsi, borse di studio, contributi e benefici;
- risultati di gare e aggiudicazioni di forniture, servizi e lavori pubblici.
Supplemento speciale
In un apposito supplemento speciale sono pubblicati:
- richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 Cost.;
- proposte di legge alle Camere;
- proposte di atti amministrativi di rilevante importanza.
Sono qualificati come atti amministrativi di rilevante importanza, tra gli altri, i pareri e le proposte connessi alla programmazione economica nazionale e comunitaria, i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 Cost. e i pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali, salvo termine inferiore a 60 giorni. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può inoltre disporre la pubblicazione di altri atti per favorire la conoscibilità dell’attività consiliare.
Atti non pubblicati e modalità di pubblicazione
Non sono pubblicati gli atti amministrativi regionali di rilevanza esclusivamente interna quando la legge non ne preveda la pubblicazione, né gli atti meramente attuativi di precedenti provvedimenti.
La pubblicazione avviene di regola in forma integrale, salvo i casi in cui sia espressamente prevista la pubblicazione per estratto. Sono pubblicati per estratto gli atti indicati per gli atti di cui alla disciplina della seconda parte che lo richiedano. La redazione dell’estratto spetta all’organo che ha emanato l’atto o all’amministrazione richiedente; per gli atti di iniziativa della Giunta provvede il servizio del competente assessorato. In ogni caso deve essere rispettata la normativa sulla protezione dei dati personali.
Richiesta di pubblicazione e termini
La pubblicazione è richiesta:
- dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio regionale, dagli assessori competenti o dai dirigenti generali regionali per gli atti degli organi regionali;
- dagli enti e dalle amministrazioni non regionali, indicando la norma che impone la pubblicazione oppure specificando il rilievo generale dell’atto.
Gli atti devono essere inviati all’Ufficio del BURC entro 5 giorni dall’emanazione. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati entro 10 giorni dalla promulgazione o emanazione; gli altri atti entro 15 giorni dalla ricezione da parte dell’Ufficio del BURC.
Correzione di errori e testi coordinati
Se il testo pubblicato non coincide con l’originale, il responsabile del Bollettino dispone la correzione con comunicato pubblicato nella prima parte del BURC, indicando puntualmente l’errore e il testo corretto, e, se necessario, ripubblicando l’intero atto.
La richiesta di correzione spetta, secondo il tipo di atto, agli uffici del Consiglio, al Segretario della Giunta, ai responsabili della struttura che ha emanato l’atto o agli enti e amministrazioni esterni interessati.
La legge disciplina anche la pubblicazione di note, rinvii normativi, articoli modificati e testi coordinati. Il Presidente della Giunta può disporre la pubblicazione di un testo aggiornato dell’atto, con modifiche evidenziate e fonte indicata; la redazione di testi e note è affidata alla Segreteria della Giunta regionale.
Periodicità e responsabilità organizzative
Il BURC è pubblicato di norma con cadenza settimanale e, quando necessario, anche più frequentemente. In caso di esigenze particolari possono essere pubblicati supplementi straordinari.
La gestione editoriale e amministrativa compete alla struttura regionale competente. Le direttive editoriali, i termini e le modalità di invio sono fissati dalla Giunta regionale su proposta congiunta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio. Il responsabile del BURC è individuato tra i dipendenti di categoria D1 della Giunta regionale in possesso di laurea ed è nominato dalla Giunta su proposta congiunta dei due Presidenti.
Regole tecniche e consultazione
Le regole tecniche per la pubblicazione sono definite con atto del Segretario della Giunta regionale, su proposta della struttura competente in materia di sistema informativo e d’intesa con la struttura del Consiglio, acquisiti i pareri dell’ufficio del BURC e della struttura competente in materia di informazione multimediale.
Le regole tecniche devono disciplinare, tra l’altro:
- invio elettronico degli atti;
- sicurezza, autenticità e integrità dei testi;
- archiviazione e conservazione;
- manutenzione e continuità operativa del sistema;
- accessibilità della sezione web dedicata al Bollettino;
- invio di avvisi di pubblicazione per via elettronica a soggetti o categorie determinate.
La consultazione del BURC sui siti della Regione e del Consiglio è libera, permanente e gratuita. È inoltre garantita consultazione assistita presso URP, biblioteche degli enti locali e i comuni calabresi dotati dei relativi servizi. Gli interessati possono chiedere la stampa degli atti di proprio interesse, dietro corresponsione di un contributo pari ai diritti di estrazione di copie. Nei comuni della Calabria deve essere inoltre disponibile gratuitamente almeno una copia dell’ultimo numero del BURC.
Spese di pubblicazione e proventi
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione Calabria, essendo l’attività svolta nell’esercizio di pubblica autorità per finalità istituzionali. La pubblicazione di specifiche categorie di atti è gratuita, in particolare:
- statuti degli enti locali;
- atti delle aziende del servizio sanitario regionale;
- atti degli enti e delle società del gruppo di amministrazione pubblica regionale;
- sentenze e ordinanze trasmesse dalla Corte costituzionale.
Per le pubblicazioni richieste da pubbliche amministrazioni, enti e altri soggetti pubblici o privati sono dovute le tariffe di inserzione fissate dalla Giunta regionale, quale contributo per l’attività istruttoria.
I proventi sono versati con pagamento elettronico tramite pagoPA e riversati trimestralmente alla Tesoreria regionale.
Banche dati degli atti amministrativi
Sono istituite banche dati degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio regionale. Gli atti pubblicati sul BURC sono anche resi disponibili sul sito istituzionale tramite tali banche dati, mentre non sono resi pubblici gli atti di rilevanza meramente interna, individuati con deliberazione della Giunta o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Le banche dati devono essere collegate tra loro per consentire una consultazione e ricerca agevoli. Le modalità di pubblicazione, accesso e le caratteristiche tecniche sono disciplinate dai rispettivi organi competenti, con coordinamento reciproco e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Disciplina finanziaria, decorrenza e abrogazioni
La legge dichiara di non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Il BURC telematico è pubblicato esclusivamente in formato digitale dal 1° gennaio 2012.
Fino al 31 dicembre 2011 restano ferme le vecchie procedure previste dalla legge regionale n. 19 del 2001, come innovate dalla presente disciplina. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le disposizioni incompatibili e, in particolare, gli articoli da 50 a 59 e 61 del Titolo III della legge regionale n. 19 del 2001.
Effetti sostitutivi rispetto a pubblicazioni esterne
La pubblicazione nel BURC degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce, a tutti gli effetti, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri e nel Foglio annunzi legali della Provincia.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore dopo 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.
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