L.R. Calabria 9/2011
Provvedimenti in materia sanitaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Calabria a reperire ulteriori risorse per la costruzione di quattro presidi ospedalieri previsti dall’Accordo di programma del 13 dicembre 2007, anche mediante indebitamento fino a 80 milioni di euro, e disciplina la messa a disposizione di alcune linee di finanziamento residue. Modifica inoltre la legge regionale n. 34/2010 sullo stanziamento di una rata annua di 30 milioni per un prestito pluriennale.
Provvedimenti in materia sanitaria e copertura finanziaria per investimenti ospedalieri
Provvedimenti in materia sanitaria e copertura finanziaria per investimenti ospedalieri
La legge interviene in materia di investimenti sanitari della Regione Calabria, con particolare riferimento alla copertura finanziaria dei maggiori costi per la realizzazione di presidi ospedalieri previsti dall’Accordo di programma integrativo del 13 dicembre 2007. Contiene anche una modifica alla disciplina regionale già vigente in tema di indebitamento e stanziamenti di bilancio.
Copertura finanziaria per i quattro presidi ospedalieri
Per garantire la copertura degli ulteriori oneri derivanti dalla costruzione dei quattro presidi ospedalieri previsti dall’Accordo di programma integrativo del 13 dicembre 2007, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all’indebitamento, previa verifica della disponibilità residua di risorse sui fondi:
- ex articolo 20 della legge n. 67/1988;
- ex articolo 71 della legge n. 448/1998;
- FAS 2007-2013.
Il ricorso al debito deve avvenire secondo le disposizioni del Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.
Caratteristiche del mutuo o del prestito obbligazionario
L’indebitamento è previsto per spese di investimento a carico del bilancio regionale e può essere contratto:
- fino a un importo massimo di euro 80.000.000,00;
- per una durata massima di 20 anni;
- in più soluzioni, mediante più atti di erogazione e quietanza.
La contrazione del debito è prevista a partire dall’esercizio finanziario 2014, indicato come data presumibile di effettivo utilizzo delle risorse.
Modalità di erogazione e copertura degli oneri
Gli atti di erogazione devono essere effettuati in funzione delle necessità di cassa e solo dopo l’esaurimento della dotazione finanziaria già disponibile sulla contabilità speciale n. 5106 presso la Banca d’Italia di Catanzaro, relativa al precedente mutuo di euro 110.000.000,00 già contratto dalla Regione Calabria per il medesimo accordo di programma.
Gli oneri connessi agli atti di erogazione e quietanza, inclusi interessi e rate di ammortamento, sono coperti mediante l’iscrizione delle somme necessarie in specifici capitoli di spesa del bilancio annuale 2014 e dei bilanci successivi.
Messa a disposizione di linee di finanziamento residue
Per le medesime finalità sono autorizzate le procedure per la messa a disposizione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007, di alcune linee di finanziamento non ancora utilizzate o residue:
- articolo 71 della legge n. 448/1998: finanziamento di euro 16.952.735,67 a carico dello Stato;
- articolo 20 della legge n. 67/1988, Accordo di programma stralcio 2004 per il settore degli investimenti sanitari: finanziamento residuo complessivo di euro 6.710.928,33, di cui euro 6.375.381,91 a carico dello Stato ed euro 335.546,42 a carico della Regione Calabria.
La quota regionale è allocata al capitolo n. 61060120 del bilancio annuale 2011 ed è finalizzata al Presidio di Rossano, Dipartimento di emergenza o urgenza.
Modifica alla legge regionale n. 34/2010
La legge sostituisce il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, prevedendo l’istituzione nell’UPB 6.1.01.01 della spesa del bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013 del capitolo 61010183 con stanziamento di euro 30.000.000,00.
Tale importo rappresenta la rata annua, comprensiva di interessi, per la durata di 30 anni. L’utilizzo dello stanziamento è subordinato:
- alla sottoscrizione del contratto di prestito;
- all’effettivo livello delle somme attinte.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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