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Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 1/2013

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI (ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)) DI CUI È TITOLARE L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 1/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento individua, per l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e le relative operazioni consentite quando la legge non li specifichi. Si applica ai trattamenti per finalità di rilevante interesse pubblico, con aggiornamenti periodici tramite nuovo regolamento. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e ha abrogato il regolamento regionale n. 2 del 2006.

Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna

Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna

Il regolamento disciplina, per il territorio della Regione Emilia-Romagna e in particolare per l’Assemblea legislativa, il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato per finalità di rilevante interesse pubblico. L’atto opera nel quadro del d.lgs. n. 196 del 2003 e definisce, nei casi in cui la legge non li indichi già, i tipi di dati trattabili e le operazioni consentite.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda i trattamenti di dati sensibili e giudiziari svolti dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dagli organi assembleari e dai loro membri, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e attività istituzionali, nonché dalle strutture organizzative dell’Assemblea legislativa. Il regolamento si applica solo quando il trattamento sia necessario per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice privacy o da altre disposizioni di legge.

Principi generali del trattamento

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato. È ammesso solo quando, per conseguire la finalità di interesse pubblico nel caso concreto, non sia possibile utilizzare dati anonimi oppure dati personali non sensibili o non giudiziari. La disciplina dunque pone un criterio di residualità del trattamento di categorie particolari di dati.

Tipi di dati e operazioni eseguibili

I tipi di dati sensibili e giudiziari, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite e le operazioni di trattamento consentite sono individuati nelle schede allegate numerate da 1 a 12, che fanno parte integrante del regolamento. Il contenuto operativo della disciplina rinvia quindi a tali allegati per la concreta identificazione dei trattamenti ammessi.

Aggiornamento periodico

L’individuazione dei dati trattabili e delle operazioni eseguibili non è statica: il regolamento prevede un aggiornamento periodico mediante apposito regolamento dell’Assemblea legislativa. La disciplina, quindi, può essere rivista nel tempo in funzione dell’evoluzione normativa e delle esigenze istituzionali.

Pubblicazione, decorrenza e abrogazioni

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed è reso disponibile sul sito internet istituzionale dell’Assemblea legislativa. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Con la sua entrata in vigore è abrogato il regolamento regionale 13 febbraio 2006, n. 2, relativo alla medesima materia.

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