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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 15026 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato il diritto del lavoratore dipendente a ottenere il rimborso del 90% dell'IRPEF relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versata all'Erario dal datore di lavoro mediante ritenute alla fonte. Secondo l'Amministrazione, le agevolazioni previste per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990 dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, avrebbero riguardato esclusivamente il sostituto d'imposta che aveva materialmente effettuato il versamento, e non il lavoratore sostituito. La Corte ha dovuto quindi stabilire se il lavoratore fosse legittimato a presentare direttamente l'istanza di rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto del contribuente al rimborso del 90% delle somme versate per gli anni 1990-1992, ritenendo tempestiva l'istanza e accertato l'effettivo versamento delle imposte. Il lavoratore dipendente, quale contribuente e percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, è legittimato a chiedere il rimborso anche se il versamento materiale è stato eseguito dal datore di lavoro sostituto d'imposta. La Corte ha riconosciuto una solidarietà attiva tra sostituto e sostituito nei rapporti con l'Erario. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23

    I datori di lavoro, nella qualità di sostituti di imposta, "devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percepienti, con obbligo di rivalsa".

    La ritenuta è materialmente operata dal datore di lavoro, ma l'imposta resta riferibile al lavoratore percettore, che è il contribuente sostanziale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64

    La figura del sostituto d'imposta non esclude che il sostituito sia obbligato al pagamento dell'imposta e partecipi al rapporto tributario con l'Erario.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Sono legittimati a chiedere il rimborso delle imposte non dovute sia il soggetto che ha materialmente effettuato il versamento, cioè il sostituto, sia il contribuente sottoposto a ritenuta, cioè il sostituito.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 3

    Il versamento diretto può essere effettuato dal contribuente personalmente o tramite il sostituto che esegue la ritenuta alla fonte; pertanto il versamento eseguito dal sostituto è fiscalmente imputabile anche al sostituito.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17

    I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ... possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 ... diminuito al 10 per cento.

    La disposizione ha consentito ai soggetti colpiti dal sisma di definire la posizione pagando il 10% del dovuto e, secondo l'interpretazione consolidata della Cassazione, ha riconosciuto a chi aveva già pagato il diritto al rimborso del 90%.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665

    I soggetti colpiti dal sisma ... che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento ... hanno diritto ... al rimborso di quanto indebitamente versato.

    La norma ha recepito il diritto al rimborso per chi aveva già versato più del 10%, includendo sia il sostituto sia il lavoratore sostituito. Il termine biennale per l'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    Disciplina il termine per proporre l'istanza di rimborso; nel caso specifico, il termine biennale è stato computato dal 1° marzo 2008 in base alla successiva disciplina legislativa.

  • Ordinanza Ministeriale n. 2057 del 21 dicembre 1990

    La sospensione riguardava i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, non l'esistenza o l'ammontare dell'obbligazione fiscale, e non ha escluso i lavoratori dipendenti dal beneficio.

  • Costituzione, art. 23

    In materia tributaria opera il principio della riserva di legge; un'ordinanza amministrativa non può modificare la doverosità o l'entità dell'obbligazione tributaria.

  • Codice civile, artt. 1294 e 1306

    I rapporti tra sostituto e sostituito sono stati ricondotti ai principi delle obbligazioni solidali, inclusa la solidarietà nei rapporti con l'Erario e l'eventuale estensione del giudicato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate tramite il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando un'imposta è versata materialmente da un sostituto d'imposta tramite ritenuta, il contribuente sostituito non perde, per questo solo fatto, la legittimazione a chiedere il rimborso.
  • In presenza di una norma agevolativa che consente di definire una posizione tributaria pagando una percentuale ridotta, il beneficio può spettare anche a chi abbia già pagato una somma superiore, sotto forma di rimborso della differenza, se la finalità della norma è compensativa o indennitaria.
  • Il riferimento normativo al soggetto che ha effettuato il versamento non deve essere interpretato automaticamente in senso restrittivo: il versamento del sostituto può essere fiscalmente imputato anche al contribuente sostituito.
  • Gli atti interpretativi dell'Agenzia delle Entrate, come circolari e risoluzioni, non sono vincolanti per il contribuente, per il giudice né per la stessa Amministrazione e non possono restringere diritti riconosciuti dalla legge.
  • Le ordinanze amministrative che sospendono adempimenti o versamenti non possono, in assenza di una specifica previsione legislativa, modificare i soggetti beneficiari dell'agevolazione o incidere sull'esistenza dell'obbligazione tributaria.
  • Per ottenere un rimborso agevolato occorre verificare cumulativamente il presupposto soggettivo, il periodo d'imposta, l'effettivo versamento all'Erario, l'eventuale esclusione di categorie particolari e il rispetto del termine per la presentazione dell'istanza.

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