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Ordinanza

Ordinanza n. 3064/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Municipio Roma VIII – Direzione Tecnica, Servizio Urbanistico - Edilizia Privata, Ispettorato Edilizio, prot. CM-N°. 27567 del 10 marzo 2026, notificato in pari data, recante: “Mancato accoglimento delle osservazioni (Prot. CM/2026/19105 del 19/02/2026) e comunicazione di archiviazione d’ufficio della S.C.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire Prot. CM/2026/2403 del 13/01/2026”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa, per quanto di ragione, la precedente “Comunicazione di contrasto per la S.C.I.A. in alternativa al PdC” (prot. n. CM/2026/2403 del 13/01/2026);

Giustizia amministrativa202605498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione resa dal difensore e ha dichiarato la rinuncia alla domanda cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti edilizi impugnati. In applicazione analogica dell'art. 84, comma 2, c.p.a., richiamato insieme all'art. 57 c.p.a., ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.

TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di mancato accoglimento delle osservazioni e archiviazione d'ufficio di una SCIA alternativa al permesso di costruire, nonché la precedente comunicazione di contrasto

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Municipio Roma VIII recante il mancato accoglimento delle osservazioni e la comunicazione di archiviazione d'ufficio della SCIA in alternativa al permesso di costruire, unitamente alla precedente comunicazione di contrasto. Nel corso della camera di consiglio, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare. Dal testo non risultano esaminati nel merito specifici motivi di legittimità contro gli atti comunali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento generale della domanda cautelare incidentale.

  • art. 57 c.p.a.

    Impone al giudice di provvedere sulle spese anche all'esito della fase cautelare, compresa l'ipotesi di rinuncia all'istanza cautelare.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Applicato analogicamente per giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti.

Massime di principio

  • La rinuncia all'istanza cautelare, dichiarata in udienza dal difensore della parte istante, consente al giudice di definire la fase cautelare prendendone atto, senza esaminare i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora né il merito dell'impugnazione.
  • Anche in caso di rinuncia alla domanda cautelare il giudice amministrativo deve pronunciarsi sulle spese della relativa fase processuale.
  • Le spese della fase cautelare possono essere compensate tra le parti, in applicazione analogica dell'art. 84, comma 2, c.p.a., quando le circostanze concrete lo giustificano.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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