Sentenza del 29/10/2015 n. 733 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sulla nozione di ente di diritto pubblico ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 13, paragrafo 1 - Non assoggettamento all'imposta - Nozione di "ente di diritto pubblico" - Società per azioni incaricata della fornitura di servizi in materia di programmazione e di gestione del servizio sanitario della regione autonoma delle Azzorre - Determinazione delle modalità di tali servizi, ivi compresa la loro retribuzione, in alcuni contratti programma stipulati tra detta società e la stessa regione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento all'IVA dei servizi di programmazione e gestione del servizio sanitario regionale forniti dalla S alla Regione autonoma delle Azzorre sulla base di contratti-programma, con compensi forfettari annuali. La società sosteneva di poter beneficiare del non assoggettamento previsto per gli enti di diritto pubblico che operano come pubbliche autorità. La Corte doveva stabilire se tali compensi costituissero il corrispettivo di un'attività economica e se la nozione di ente di diritto pubblico dovesse essere ricavata dalla direttiva sugli appalti pubblici.
La decisione
La Corte ha stabilito che l'attività costituisce un'attività economica ai fini IVA, poiché esiste un nesso diretto tra i servizi prestati e i compensi ricevuti, anche se questi sono forfettari e destinati a coprire i costi di funzionamento. Ha però precisato che il non assoggettamento può applicarsi soltanto se il giudice nazionale verifica congiuntamente che la società sia un ente di diritto pubblico, che operi nell'esercizio di prerogative di pubblica autorità e che il non assoggettamento non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza. La Corte ha escluso che la nozione IVA debba essere interpretata tramite la definizione prevista dalla direttiva 2004/18 sugli appalti pubblici. La decisione finale sull'applicazione concreta dell'esenzione è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 9, paragrafo 1
Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica.
La prestazione continuativa di servizi a fronte di un compenso determinato contrattualmente costituisce attività economica, indipendentemente dalla finalità pubblica dell'attività o dal fatto che il compenso sia forfettario.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 13, paragrafo 1
Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità.
Il non assoggettamento è un'eccezione da interpretare restrittivamente e richiede cumulativamente la natura pubblica dell'ente, l'esercizio dell'attività in veste di pubblica autorità e l'assenza di distorsioni concorrenziali rilevanti.
Direttiva 2004/18/CE, articolo 1, paragrafo 9
Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, dotato di personalità giuridica e sottoposto a finanziamento o controllo pubblico.
La definizione prevista per gli appalti pubblici non è automaticamente applicabile all'articolo 13 della direttiva IVA, perché opera in un contesto e con finalità differenti.
Codice IVA portoghese, articolo 2, paragrafi 2 e 3
La normativa nazionale recepisce il regime europeo relativo al non assoggettamento degli enti pubblici, subordinandolo all'assenza di distorsioni della concorrenza e prevedendo specifiche ipotesi di imponibilità.
Massime di principio
- I finanziamenti o compensi pubblici non sono automaticamente meri trasferimenti di bilancio: se sono collegati direttamente a servizi individuabili e prestati in base a un contratto, possono costituire corrispettivi imponibili IVA.
- La forma societaria privata non esclude necessariamente la qualifica di ente di diritto pubblico ai fini IVA; occorre una valutazione complessiva dell'integrazione dell'ente nell'amministrazione, del controllo pubblico, della struttura proprietaria e dei poteri esercitati.
- Per applicare il non assoggettamento IVA non basta che l'attività persegua un interesse pubblico: essa deve essere svolta nell'ambito di un regime giuridico proprio della pubblica autorità e mediante prerogative effettivamente utilizzabili per quella specifica attività.
- L'esenzione o il non assoggettamento devono essere negati quando producono distorsioni della concorrenza di una certa importanza, considerando anche la concorrenza potenziale purché l'ingresso di operatori privati sia concreto e non meramente ipotetico.
- Le nozioni utilizzate in settori diversi del diritto dell'Unione, come appalti pubblici e IVA, non possono essere sovrapposte automaticamente: bisogna considerare finalità, contesto e natura derogatoria della norma applicata.
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