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Decreto dirigenziale n. 172 del 18/06/2021

Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto approva in modo organico le disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune destinati al trasporto pubblico di persone, integrando norme europee e nazionali. L’allegato tecnico disciplina progettazione, profili di linea, stazioni, recupero ed evacuazione, prevenzione incendi, segnaletica, attraversamenti e parallelismi, riposizionamenti, elettrotecnica e sicurezza del personale. Il provvedimento sostituisce il precedente decreto dirigenziale del 16 novembre 2012, si applica ai progetti presentati dopo l’entrata in vigore e prevede una verifica di aggiornamento entro tre anni.

Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Il decreto approva un allegato tecnico organico che riordina la disciplina delle infrastrutture funiviarie per il trasporto pubblico di persone, coordinando norme europee e nazionali. La base di riferimento principale è il Regolamento (UE) 2016/424, integrato con il D.P.R. 753/1980, il D.M. 1 dicembre 2015 n. 203, il decreto dirigenziale 11 maggio 2017 e le norme tecniche di settore richiamate nell’allegato.

Base normativa e finalità

L’atto dà attuazione alle esigenze di sicurezza dell’infrastruttura degli impianti a fune, raccogliendo in forma sistematica prescrizioni già esistenti e nuove specificazioni tecniche. Viene richiamato il parere favorevole della Commissione per le funicolari aeree e terrestri e viene evidenziato l’adempimento agli obblighi di informazione previsti dalla direttiva 2015/1535, con successiva comunicazione alla Commissione europea.

Ambito di applicazione

Le norme si applicano agli impianti a fune in servizio pubblico destinati al trasporto di persone, e in particolare:

  • funivie bifune a va e vieni o a va/vieni;
  • funivie bifune a moto unidirezionale;
  • funivie monofune;
  • funicolari;
  • sciovie, sia a fune alta sia a fune bassa;
  • slittinovie.

L’allegato definisce anche la Commissione per le funicolari aeree e terrestri (CFAT), cui è attribuito un ruolo consultivo nei casi di soluzioni tecniche alternative o innovative.

Soluzioni tecniche alternative e innovative

Il decreto ammette soluzioni diverse da quelle testualmente previste, purché il progettista dimostri la conformità ai requisiti essenziali dell’Allegato II del Regolamento (UE) 2016/424. Per le soluzioni innovative è prevista, ove necessario, una sperimentazione probante e può essere sentita la CFAT.

Documentazione tecnica e iter progettuale

Per il progetto ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e per il progetto definitivo funiviario finalizzato al nulla osta ex art. 3 D.P.R. 753/1980, il decreto elenca la documentazione da produrre. Tra gli elaborati richiesti figurano:

  • relazione tecnica generale;
  • planimetrie e profili longitudinali;
  • disegni di stazione e di linea;
  • calcoli delle funi, delle prestazioni e delle velocità;
  • indicazioni sulle evacuazioni;
  • elenco di attraversamenti e parallelismi;
  • relazioni geologiche, geotecniche e di stabilità del sito;
  • piano di evacuazione, salvo le sciovie;
  • analisi di sicurezza e relazione di sicurezza ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2016/424;
  • rispondenza ai requisiti essenziali dell’Allegato II;
  • certificazioni CE dei componenti e dei sottosistemi.

È inoltre richiesto il manuale d’uso e manutenzione, comprensivo della manutenzione delle opere infrastrutturali, da depositare entro il termine dei lavori.

Figure professionali e competenze

Tutti gli elaborati devono essere in lingua italiana e firmati da un ingegnere iscritto alla sezione A. Il progettista generale, individuato dalla ditta costruttrice, assume la responsabilità del coordinamento e della reciproca compatibilità dei componenti e dei sottosistemi. Gli elaborati devono essere sottoscritti anche dal richiedente.

Procedure di esame e competenza amministrativa

Il decreto distingue tre livelli procedurali:

  • giudizio preliminare di ammissibilità per il progetto di cui al punto 2.1.1;
  • esame e nulla osta tecnico per il progetto definitivo di cui al punto 2.1.2;
  • giudizio di ammissibilità per soluzioni diverse o innovative.

Il progetto definitivo viene presentato alla regione o all’ente delegato e, tramite questi, all’USTIF competente; il nulla osta tecnico è rilasciato dall’USTIF o dalla Direzione generale secondo il D.M. 29 settembre 2003. Per le soluzioni innovative il giudizio spetta alla Direzione generale, sentita eventualmente la CFAT.

Disposizioni generali su tracciato, profilo limite, sagoma e velocità

L’allegato detta prescrizioni analitiche per:

  • scelta del tracciato, che deve escludere pericoli per viaggiatori, personale e terzi;
  • tracciato delle funicolari, con limiti di accelerazione trasversale, inclinazione del pavimento del veicolo e lunghezza dello scambio;
  • tracciato delle funivie, con regole su deviazioni orizzontali, intervia, lunghezze di campata e condizioni di evacuazione;
  • tracciato di sciovie e slittinovie, con limiti di pendenza, regole per piste di risalita e distanze da crepacci, ghiacciai e piste da sci.

Sono inoltre definiti profilo limite, sagoma limite e distanze minime tra veicoli, rispetto a terreno, strutture, altri impianti e linee elettriche. Il testo contiene valori numerici specifici per velocità massime di marcia e intervalli minimi tra veicoli per ciascuna tipologia di impianto.

Norme comuni alle stazioni e aree di imbarco/sbarco

Il decreto disciplina in dettaglio le stazioni, imponendo recinzioni, vie di transito, aree di lavoro, visibilità del posto di manovra, banchine e protezioni anticaduta. Per seggiovie, cabinovie e sciovie sono previste regole particolari su:

  • zone di stabilizzazione e sicurezza;
  • aree d’imbarco e sbarco;
  • pedane mobili, pedane di allineamento e pedane a quota variabile;
  • sistemi di telecamere e registrazione immagini;
  • distanze tra seduta, banchina e terreno.

Per gli impianti a collegamento temporaneo è regolato anche l’immagazzinamento dei veicoli, con possibilità di mantenerli in linea solo in presenza di specifiche condizioni documentali.

Stazione motrice, argani e freni

Sono previste prescrizioni per la protezione del macchinario, la collocazione del banco di manovra e della cabina di trasformazione. Il decreto impone un argano principale e, salvo eccezioni espressamente ammesse, un argano di recupero; disciplina inoltre l’eventuale argano di riserva.

I sistemi frenanti devono essere plurimi e coordinati, con capacità di arresto nelle condizioni più sfavorevoli di carico e aderenza. Sono fissati valori minimi di decelerazione, criteri di ripetizione delle manovre di avvio e arresto, requisiti di indipendenza delle sorgenti di energia e tempi massimi per il recupero dei viaggiatori.

Tensione e guida delle funi

La disciplina della tensione e della guida delle funi è ampia e comprende:

  • corsa dei carrelli tenditori;
  • finecorsa meccanici ed elettrici;
  • contrappesi e sistemi idraulici;
  • area di spostamento dei contrappesi;
  • dispositivi di ammortizzazione;
  • requisiti per i sistemi fissi e per quelli delle sciovie;
  • guida e supporto delle funi in linea e nelle stazioni.

Sono stabiliti obblighi di sorveglianza della tensione, di sicurezza dei sistemi idraulici e di prevenzione di scarrucolamenti e accavallamenti.

Recupero ed evacuazione

Il capitolo 7 definisce la regola generale per cui, in caso di arresto prolungato, deve essere possibile informare i viaggiatori e condurli in luogo sicuro entro un tempo adeguato. Il piano di evacuazione deve descrivere mezzi, strutture, procedure, personale necessario e condizioni del terreno, dell’impianto e del clima.

Sono fissati tempi obiettivo per recupero ed evacuazione, nonché regole specifiche per:

  • percorsi di evacuazione delle funicolari;
  • evacuazione verticale delle funivie fino a 100 m dal terreno;
  • veicoli di soccorso;
  • soccorso integrato.

Prevenzione incendi e segnalazione al volo

Il decreto richiama la normativa antincendio e impone la redazione della valutazione del rischio di incendio, eventualmente con progetto antincendio. La valutazione deve considerare caratteristiche dell’impianto, contesto ambientale, attività pericolose limitrofe e distanze rispetto a depositi combustibili.

È inoltre prevista la segnalazione alle autorità aeronautiche delle linee che possono costituire ostacolo alla navigazione aerea e, se installati, i dispositivi di segnalazione devono essere dimensionati con criteri di sicurezza funiviaria.

Vento massimo di esercizio, comunicazioni e segnaletica

Il decreto definisce il vento massimo di esercizio e impone dispositivi di rilevazione e segnalazione del vento, con allarmi ottici e acustici e riduzione automatica della velocità. Le modalità di esercizio in caso di condizioni meteo avverse per sciovie e funicolari sono affidate all’analisi di sicurezza e al regolamento di esercizio.

Sono disciplinati anche i sistemi di comunicazione con la rete pubblica, i collegamenti interni tra stazioni e veicoli, e la comunicazione con i viaggiatori. La segnaletica deve rispettare le norme UNI richiamate e sono indicati i pittogrammi da utilizzare nelle varie tipologie di impianto.

Funicolari automatiche e funivie bifune senza freno sulla portante

Per le funicolari ad esercizio automatico sono previste telesorveglianza, videocontrollo, recinzioni del tracciato, gestione degli accessi, procedure di evacuazione e porte con requisiti specifici. Per le funivie bifune senza freno sulla portante il decreto detta prescrizioni integrative per preservare l’integrità dell’anello trattivo e per prevenire incidenti con anello integro, con soglie di allarme e arresto automatico legate all’oscillazione trasversale.

Calcoli funiviari e azioni correlate

Il capitolo 15 costituisce il nucleo tecnico del decreto. Stabilisce i criteri generali di calcolo, i metodi ammessi, le ipotesi sulle azioni e sulle combinazioni di carico, le verifiche delle funi, della trasmissione della forza periferica alla puleggia motrice e del calcolo della potenza motrice.

Sono fissati valori di riferimento per:

  • azioni del vento e del ghiaccio;
  • sicurezza delle funi portanti, traenti, portanti-traenti, tenditrici e di soccorso;
  • aderenza sulla puleggia motrice;
  • rapporti di flessione;
  • condizioni di carico più sfavorevoli;
  • potenza continuativa e potenza in accelerazione.

Opere civili d’infrastruttura funiviaria

Il capitolo 16 disciplina le opere civili di stazione e di linea, rinviando alle NTC e alla norma EN 13107 per tenere conto delle specificità funiviarie. Sono trattati:

  • vita nominale e classe d’uso;
  • materiali e resistenza alla corrosione;
  • azioni permanenti, variabili e ambientali;
  • vento, neve, ghiaccio, sisma e valanghe;
  • azioni eccezionali funiviarie;
  • combinazioni di carico;
  • verifiche allo SLU, allo SLE e a fatica;
  • tiranti di ancoraggio e collegamenti metallici.

Elettrotecnica di impianto

Il capitolo 17 disciplina tutte le parti elettriche non rientranti nel sottosistema 5. Definisce sorgenti di energia interne ed esterne, circuiti di distribuzione, smistamento e ausiliari, e prescrive criteri di separazione, ridondanza e sicurezza per gli interruttori generali funiviari.

Sono inoltre regolati:

  • disponibilità delle sorgenti per recupero e soccorso;
  • illuminazione normale e di emergenza;
  • illuminazione notturna;
  • telecomando della marcia da stazioni non motrici;
  • protezioni contro contatti diretti e indiretti;
  • equipotenzialità e messa a terra delle funi;
  • protezione contro i fulmini;
  • arresto per rottura di funi ausiliarie;
  • registratore degli arresti e rallentamenti per vento.

Attraversamenti e parallelismi

Il capitolo 18 impone, per i nuovi impianti con attraversamenti o parallelismi, una documentazione specifica a corredo del progetto, comprensiva di accordo tra esercenti e di misure di protezione, manutenzione, soccorso ed evacuazione. Sono regolate le distanze e le cautele per:

  • strade e aree pubbliche;
  • corsi d’acqua navigabili;
  • altri sistemi di trasporto ad impianti fissi;
  • teleferiche e impianti similari;
  • linee elettriche e telefoniche;
  • canali, condotte e condotte d’acqua in pressione.

Riposizionamenti

Il capitolo 19 disciplina il riposizionamento di impianti a fune, anche provenienti da altri Paesi se certificati secondo la direttiva 2000/9/CE o il Regolamento (UE) 2016/424. Sono fissate condizioni temporali stringenti: l’impianto non deve aver interrotto il servizio pubblico da oltre due anni e non deve aver superato 25 anni per le sciovie o 30 anni per gli altri impianti al momento della domanda.

La procedura comprende domanda, sopralluogo, inventario, smontaggio, immagazzinamento, progetto di riposizionamento, programma dei controlli e documentazione finale. Per le funi sono previste limitazioni al riutilizzo; per gli impianti certificati è richiesta una nuova analisi di sicurezza e, se necessario, nuova certificazione dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi modificati.

Sicurezza del personale

Il capitolo 20 non sostituisce la disciplina generale del d.lgs. 81/2008, ma individua gli accorgimenti infrastrutturali necessari per proteggere il personale di esercizio e di manutenzione. Vengono prescritti requisiti su accesso ai dispositivi di tensionamento, attrezzamenti per l’evacuazione, piattaforme di lavoro, accessi sicuri, parapetti, scale, punti di attacco per sollevamento e abbassamento delle funi, punti di ancoraggio e mezzi tecnici per movimentare carichi pesanti.

Entrata in vigore, abrogazione e verifica futura

Il decreto abroga il decreto dirigenziale 16 novembre 2012 sulle infrastrutture degli impianti a fune per il trasporto di persone. È pubblicato sul sito del Ministero e entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro tre anni dall’entrata in vigore, le disposizioni tecniche devono essere sottoposte a verifica per l’eventuale aggiornamento o revisione.

Punti principali

Approvazione dell'allegato tecnico e effetti normativi

Sono approvate le disposizioni tecniche contenute nell’allegato, che costituiscono l’articolazione organica delle norme europee del Regolamento (UE) 2016/424, integrate con la normativa nazionale vigente. Gli impianti realizzati in conformità all’allegato si presumono conformi ai requisiti essenziali dell’Allegato II del regolamento UE, ferma restando la possibilità di soluzioni tecniche alternative o innovative purché sia dimostrata la conformità ai requisiti essenziali.

Ambito di applicazione e progettazione

Le norme si applicano a funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone. Il decreto distingue tra progetto ai fini del nulla osta tecnico ex D.P.R. 753/1980, progetto definitivo funiviario e progetto strutturale esecutivo, definendo la documentazione tecnica minima, i firmatari abilitati e le procedure di esame da parte dell’organo di sorveglianza e dell’USTIF o della Direzione generale competente.

Prescrizioni su linea, stazioni, esercizio e sicurezza

L’allegato contiene regole dettagliate su tracciato, profilo limite, sagoma limite, distanze di sicurezza, velocità massime, intervalli tra veicoli, stazioni motrici, tensionamento e guida delle funi, recupero ed evacuazione, protezione antincendio, segnalazione al volo, comunicazioni con i viaggiatori, segnaletica, funicolari automatiche, funivie bifune senza freno sulla portante e calcoli funiviari. Sono fissati criteri e valori tecnici puntuali per la progettazione e l’esercizio sicuro.

Opere civili, impianti elettrici e tutela del personale

Il decreto disciplina le opere civili di infrastruttura funiviaria secondo le NTC e la norma EN 13107, con regole su azioni permanenti, vento, neve, ghiaccio, sisma, valanghe, verifiche geotecniche e a fatica. Regola inoltre l’elettrotecnica di impianto, le fonti di energia, l’illuminazione, la messa a terra, la protezione contro i fulmini e i dispositivi di emergenza. Un capitolo finale specifica le misure progettuali per la sicurezza del personale e della manutenzione.

Riposizionamenti e applicazione temporale

È disciplinato il riposizionamento di impianti a fune, con condizioni temporali, procedure di smontaggio, inventario, progetto di riposizionamento, controlli, riutilizzo dei componenti e scadenze tecniche. Il decreto abroga il precedente atto del 16 novembre 2012, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e prevede la verifica delle disposizioni entro tre anni.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimoopere pubbliche e infrastrutturesicurezza stradalefinanziamenti e contributiappalti pubblici

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