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Sentenza

Sentenza del 01/12/2017 n. 531 - Comm. Trib. Prov. Pisa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un’intimazione di pagamento dell’importo complessivo di 29.356,66 euro, contestando principalmente la validità della notificazione effettuata via PEC. In particolare, sosteneva che l’atto fosse stato trasmesso come semplice file PDF privo di firma digitale e di attestazione di conformità, nonché senza una sua specifica richiesta di ricevere notifiche via PEC. Contestava inoltre la mancata o irregolare notificazione delle cartelle presupposte, l’assenza di allegazione delle cartelle, la violazione del contraddittorio e la mancata sottoscrizione del ruolo.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto infondata la censura relativa alla necessità di una richiesta specifica del contribuente, poiché, dal 1° giugno 2016, il concessionario è obbligato a notificare via PEC gli atti della riscossione ai professionisti e agli altri soggetti iscritti in pubblici registri, utilizzando l’indirizzo risultante dall’INI-PEC. Tuttavia, ha accolto il ricorso sotto il diverso profilo della validità del documento allegato. Secondo il Collegio, il semplice PDF derivante dalla scansione dell’atto non costituisce un documento informatico idoneo alla notificazione, in assenza di firma digitale e delle garanzie tecniche di integrità e immodificabilità; sarebbe stato necessario un documento sottoscritto digitalmente, normalmente in formato P7M. La notifica dell’intimazione è stata quindi dichiarata invalida e il ricorso è stato accolto. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992

    La controversia è stata introdotta previo esperimento della procedura di reclamo e mediazione tributaria.

  • Art. 26, comma 2, del D.P.R. 602/1973

    notifica a mezzo PEC degli atti della riscossione

    La norma, come modificata, consente e impone la notificazione via PEC agli operatori economici, professionisti e soggetti iscritti in pubblici registri, secondo le modalità previste dalla normativa tecnica.

  • Art. 14 del D.Lgs. 159/2015

    obbligo per il Concessionario per la riscossione ... di procedere alla notifica a mezzo PEC

    Dal 1° giugno 2016 la notifica via PEC è obbligatoria per gli atti destinati a professionisti, imprese individuali e società iscritti in pubblici registri; non è necessaria una preventiva richiesta del contribuente.

  • D.P.R. 68/2005

    posta elettronica certificata

    Disciplina il perfezionamento della trasmissione PEC mediante ricevute di accettazione e consegna.

  • Art. 6 della Legge 212/2000

    L’A.F. deve assicurare la effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati

    È richiamato a sostegno dell’esigenza che il contribuente riceva un atto conoscibile e adeguatamente motivato, anche mediante allegazione degli atti presupposti.

  • Art. 156 c.p.c.

    raggiungimento dello scopo

    La resistente lo ha invocato sostenendo che eventuali vizi della notificazione sarebbero sanati dalla conoscenza dell’atto; il Collegio, tuttavia, ha ritenuto invalida la specifica modalità di formazione e trasmissione dell’allegato PDF.

  • D.P.C.M. 13 novembre 2014

    regole tecniche per la formazione, gestione e conservazione del documento informatico

    Il Collegio lo ha utilizzato per affermare che un documento informatico deve presentare garanzie di integrità e immodificabilità, normalmente assicurate anche mediante firma digitale e corretta conservazione.

  • D.P.C.M. 3 dicembre 2013

    Regole tecniche per il protocollo informatico

    È richiamato per valorizzare la firma elettronica qualificata o digitale quale strumento idoneo a garantire l’efficacia probatoria e l’integrità del documento.

  • Artt. 20 e 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale

    identificazione digitale del sottoscrittore

    Il Collegio ha ritenuto necessaria l’identificazione digitale del soggetto che forma e sottoscrive l’atto, quale requisito per attribuire piena efficacia giuridica al documento informatico.

  • Art. 149-bis c.p.c.

    notificazione a mezzo posta elettronica certificata

    La resistente lo ha richiamato sostenendo la sua inapplicabilità alla notificazione degli atti del concessionario; la decisione si è concentrata invece sui requisiti del documento allegato alla PEC.

  • Art. 22, comma 5, del CAD

    esibizione dell’originale in caso di disconoscimento della copia

    Il ricorrente lo ha invocato dopo aver disconosciuto le copie prodotte da Equitalia, chiedendo l’esibizione degli originali.

  • Art. 2702 c.c.

    efficacia probatoria della scrittura privata

    È stato richiamato in relazione all’efficacia probatoria della firma elettronica avanzata o digitale.

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014

    Il ricorrente l’ha richiamata a sostegno dell’obbligo di instaurare il contraddittorio prima dell’adozione di determinati atti della riscossione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 117/2000

    La resistente l’ha richiamata per sostenere che la mancanza della sottoscrizione dell’atto amministrativo non comporta automaticamente invalidità, se la riferibilità dell’atto all’autorità emittente non è dubbia.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 577/2017

    La resistente l’ha richiamata per sostenere che la mancata sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non determina necessariamente l’invalidità dell’atto.

Massime di principio

  • Per i professionisti e gli altri soggetti iscritti in pubblici registri, dal 1° giugno 2016 la notifica degli atti della riscossione via PEC può essere obbligatoria e non richiede una specifica richiesta preventiva del destinatario.
  • La validità della notifica PEC non dipende soltanto dalla prova dell’invio e della consegna del messaggio, ma anche dalla corretta formazione dell’atto allegato.
  • Secondo l’orientamento espresso in questa sentenza, un semplice PDF ottenuto dalla scansione di un atto cartaceo, privo di firma digitale e di adeguate garanzie di integrità e immodificabilità, non è sufficiente a integrare una valida notificazione dell’atto tributario.
  • In controversie analoghe occorre verificare il formato dell’allegato, la presenza della firma digitale, le ricevute PEC, l’indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi e la documentazione attestante la formazione e conservazione del documento informatico.
  • La decisione riflette un orientamento tecnico-formale affermatosi nel periodo iniziale della diffusione delle notifiche PEC; per valutare casi attuali è necessario considerare anche l’evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva.
  • La contestazione della mancata notifica delle cartelle presupposte deve essere accompagnata da una verifica concreta delle relate di notifica, degli estratti di ruolo e degli atti effettivamente prodotti dall’ente della riscossione.

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