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Sentenza

Sentenza n. 584/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 858/2024, pubblicata in data 09 luglio 2024 dal Tribunale di Latina, Sez. Lavoro, Dott. Umberto Maria Costume, all'esito del procedimento portante RG n. 286/2023, notificata in data 24 settembre 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 1.500,00;

Giustizia amministrativa202600110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza del Tribunale di Latina, Sezione lavoro, che imponeva l'accredito di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre alle spese di lite

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 858/2024 del Tribunale di Latina, passata in giudicato e notificata al Ministero il 24 settembre 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere alla docente il beneficio economico di euro 1.500,00, mediante attivazione e accredito sulla Carta elettronica del docente, nonché al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del procuratore antistatario. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva accreditato la somma sulla Carta del docente e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Tuttavia, non è stata prodotta documentazione idonea a comprovare né l'integrale esecuzione della sentenza quanto al beneficio principale né la liquidazione delle spese del giudizio presupposto.

La decisione

Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, perché essa presuppone l'accertamento di un sopravvenuto assetto sostanziale integralmente satisfattivo della pretesa, risultante in modo chiaro e non revocabile dagli atti di causa. La semplice dichiarazione della ricorrente sull'avvenuto accredito non era sufficiente, in assenza di prova documentale, a dimostrare la piena soddisfazione della pretesa azionata. Il Collegio ha tuttavia ritenuto evidente, dal tenore della nota depositata, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel giudizio di ottemperanza e ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile. Il Ministero è stato condannato, in applicazione della soccombenza virtuale, al pagamento di euro 500,00 per le spese del giudizio, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato promosso per ottenere i provvedimenti necessari ad assicurare l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Individua le finalità e le modalità del beneficio economico destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, erogato mediante la Carta elettronica del docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È richiamato con riferimento alla notificazione della sentenza al Ministero e ai relativi effetti.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere, quale pronuncia di merito, può essere dichiarata soltanto quando l'attività amministrativa sopravvenuta abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata e tale piena satisfattività risulti in modo chiaro e documentato dagli atti di causa.
  • La mera dichiarazione della parte ricorrente circa l'avvenuta esecuzione del provvedimento giudiziale non è sufficiente per dichiarare la cessazione della materia del contendere se manca una prova documentale dell'integrale adempimento, comprese le eventuali obbligazioni accessorie oggetto del giudicato.
  • Quando, pur non essendo provata in modo idoneo l'integrale esecuzione necessaria per la cessazione della materia del contendere, dagli atti emerga la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudizio di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, quando il comportamento dell'amministrazione abbia determinato la proposizione del ricorso e il successivo venir meno dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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