Sentenza del 08/04/2016 n. 6855 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva ritenuto sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione necessario per l'applicazione dell'IRAP. Sosteneva di svolgere attività di consulenza presso lo studio del rag. F., senza una propria struttura organizzativa, senza sostenere costi di locazione, senza personale dipendente e con soltanto limitate spese per consumi. Il fatto di essere inserita in una struttura organizzativa riferibile ad altri, secondo la ricorrente, non poteva dimostrare l'esistenza di una propria autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo motivo, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che la struttura organizzativa dello studio altrui non può essere imputata alla professionista collaboratrice e che, nel caso concreto, gli elementi indicati nella dichiarazione dei redditi escludevano l'esistenza di una autonoma organizzazione propria. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al rimborso delle spese di tutti i gradi di giudizio, quantificate in 600 euro per il primo grado, 800 euro per il secondo grado e 1.800 euro per la cassazione, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 486 del 1987, art. 2
La norma è richiamata quale base del presupposto impositivo dell'IRAP. La Corte la interpreta nel senso che l'imposta è dovuta dal lavoratore autonomo soltanto quando l'attività sia svolta con autonoma organizzazione.
Art. 370, comma 1, c.p.c.
La disposizione è richiamata per la costituzione dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di cassazione.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte ha deciso direttamente la causa nel merito, senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Cass., Sezioni Unite, n. 12108/2009; Cass. n. 8556/2011; Cass. n. 3473/2014
La giurisprudenza richiamata individua l'autonoma organizzazione quando il professionista è responsabile della propria organizzazione, non è inserito in strutture riferibili ad altri, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. Chi chiede il rimborso o contesta l'imposta deve provare l'assenza di tali condizioni.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'IRAP a un professionista non è sufficiente dimostrare che egli lavori all'interno di uno studio organizzato: occorre provare l'esistenza di una autonoma organizzazione riferibile personalmente al contribuente.
- L'organizzazione, i beni, il personale e i vantaggi strutturali appartenenti a uno studio o a un professionista terzo non possono essere automaticamente imputati al collaboratore che vi opera.
- L'assenza di dipendenti, di costi di locazione e di beni strumentali eccedenti il minimo necessario costituisce un elemento rilevante per escludere l'autonoma organizzazione, soprattutto se documentata dalle dichiarazioni fiscali e dalla contabilità.
- Nel giudizio per il rimborso dell'IRAP il contribuente deve fornire elementi concreti sull'assenza di una propria organizzazione; tuttavia, una volta dimostrato che l'attività è svolta presso una struttura altrui e senza costi organizzativi propri, tale circostanza può deporre direttamente per l'esclusione dell'imposta.
- La valutazione deve riguardare la situazione concreta del singolo professionista e non può fondarsi esclusivamente sull'esistenza o sull'importanza dello studio presso cui egli presta la propria attività.
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