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Regolamento

R.R. Puglia 21/2010

Modifiche al Reg. reg. 6 aprile 2005, n. 22- “Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della Regione Puglia” di cui all'Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale).

Normativa regionaleR.R. Puglia 21/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il Reg. reg. Puglia n. 22/2005 sugli interventi per l’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva. Per le imprese beneficiarie che, per cause oggettive non imputabili, non abbiano ottenuto entro l’esercizio a regime la certificazione ambientale prevista, è ammesso un rinvio fino a 24 mesi dalla chiusura di tale esercizio. Il riferimento per gli indicatori ambientali diventa il terzo esercizio sociale intero successivo all’entrata a regime.

Differimento della certificazione ambientale per gli incentivi turistico-ricettivi in Puglia

Modifica al regime degli interventi turistico-ricettivi in Puglia

Il regolamento regionale interviene sul Reg. reg. Puglia 6 aprile 2005, n. 22, relativo agli interventi per l’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro per lo sviluppo locale. La modifica riguarda esclusivamente una specifica condizione legata alla certificazione ambientale richiesta alle imprese beneficiarie.

Ambito della modifica

La disciplina introdotta opera nel contesto delle regole su cumulo e revoche dei benefici previsti dal regolamento del 2005. Non modifica in generale il sistema degli incentivi, ma integra la disciplina delle cause di revoca per tenere conto di ritardi non imputabili all’impresa nella produzione della certificazione ambientale.

Differimento della certificazione ambientale

Per le imprese beneficiarie che non abbiano ottenuto, entro l’esercizio a regime, la certificazione prevista dall’art. 11, lettera J) sulle prestazioni ambientali, il regolamento consente un differimento del termine di presentazione della certificazione stessa, purché il mancato conseguimento dipenda da cause oggettive e non imputabili all’impresa.

Le condizioni operative previste sono:

  • il ritardo deve dipendere da cause oggettive e non imputabili al beneficiario;
  • la certificazione può essere presentata entro e non oltre 24 mesi dalla chiusura dell’esercizio a regime.

Periodo di riferimento per gli indicatori ambientali

In conseguenza del differimento ammesso, il periodo di riferimento per la rilevazione degli indicatori ambientali richiamati dalla lettera J) viene spostato al terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime. La norma dunque adatta il parametro temporale di valutazione alle imprese che ottengono la certificazione in ritardo nei limiti consentiti.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, avvenuta il 30 dicembre 2010. Si applica quindi nell’ambito della Regione Puglia e produce effetti da quella data.

Testo integrale

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