L.R. Puglia 19/2010
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la formazione del bilancio regionale pugliese 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013, fissando gli importi delle spese pluriennali e aggiornando le regole sul recupero e riutilizzo di somme rientrate da trasferimenti vincolati UE o statali. Ha efficacia riferita al triennio 2011-2013 e oggi risulta sostanzialmente superata per esaurimento del periodo finanziario.
Disposizioni per il bilancio di previsione 2011 e il bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia
Disposizioni per il bilancio di previsione 2011 e il bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia
Il provvedimento riguarda la Regione Puglia e interviene sulla costruzione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. La disciplina contiene sia previsioni finanziarie di durata limitata al triennio considerato, sia una modifica permanente alla normativa regionale sulla gestione dei recuperi e delle riassegnazioni di somme.
Spesa a carattere pluriennale
La legge stabilisce che gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa previste da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le misure indicate nella tabella A allegata. Si tratta quindi di una quantificazione autorizzatoria valida solo per il triennio di riferimento.
Recuperi, revoche, rimborsi e riassegnazione delle somme
La legge sostituisce il comma 1 dell’articolo 72 della legge regionale Puglia n. 28 del 2001, ridefinendo le modalità di trattamento contabile delle somme recuperate, revocate o rimborsate. La nuova disciplina riguarda:
- somme precedentemente erogate a soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti vincolati dall’Unione europea o dallo Stato;
- eventuali quote di cofinanziamento regionale collegate a tali trasferimenti.
Per i trasferimenti vincolati, gli importi recuperati sono introitati al bilancio corrente e imputati all’originario capitolo di entrata; se devono essere riutilizzati, sono riassegnati al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente. Per le quote di cofinanziamento regionale, gli importi sono invece versati su appositi capitoli di entrata che alimentano il fondo di cui all’articolo 54, con successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.
La riassegnazione delle somme avviene con deliberazione della Giunta regionale. Nei confronti dei soggetti privati, i recuperi sono maggiorati degli interessi legali.
Valenza temporale e attualità della disciplina
Le disposizioni strettamente legate al bilancio 2011-2013 hanno natura esaurita e non producono più effetti operativi per annualità successive. La modifica dell’articolo 72 della legge regionale n. 28 del 2001, invece, ha portata generale nell’ordinamento contabile regionale, pur essendo inserita in una legge finanziaria di esercizio.
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