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Regolamento

R.R. Puglia 23/2010

Modifiche al Reg. reg. 6 aprile 2005, n. 21 - POR Puglia 2000-2006. Asse IV “Sistemi locali di sviluppo” Mis. 4.14 “Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche”.

Normativa regionaleR.R. Puglia 23/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il r.r. Puglia n. 21/2005 sulla misura 4.14 del POR Puglia 2000-2006, consentendo alle imprese beneficiarie che non abbiano ottenuto per cause oggettive la certificazione ambientale richiesta di presentarla entro 24 mesi dalla chiusura dell’esercizio a regime. La misura riguarda solo la disciplina del programma POR Puglia 2000-2006 e si applica in ambito regionale pugliese.

Modifiche al regolamento POR Puglia 2000-2006 per la misura 4.14 sul turismo

Modifiche alla disciplina della misura 4.14 del POR Puglia 2000-2006

Il regolamento interviene sul regolamento regionale Puglia 6 aprile 2005, n. 21, relativo al POR Puglia 2000-2006, Asse IV “Sistemi locali di sviluppo”, misura 4.14 “Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche”. La modifica riguarda in particolare le regole sul cumulo e sulle revoche, con un adattamento del requisito di certificazione ambientale richiesto alle imprese beneficiarie.

Disciplina del differimento per la certificazione ambientale

Per le imprese beneficiarie che, per cause oggettive e non imputabili alle stesse, non abbiano ottenuto entro l’esercizio a regime la certificazione prevista dall’art. 11, lettera k), relativa alle “Prestazioni ambientali”, è ammesso il differimento del termine per la presentazione della certificazione. Il nuovo termine massimo è fissato in non oltre 24 mesi dalla chiusura dell’esercizio a regime.

In conseguenza di tale modifica, il periodo di riferimento per la rilevazione degli indicatori collegati alla lettera k) coincide con il terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime.

Effetti sul regime di revoca

La disposizione si innesta sull’art. 16 del regolamento originario, che disciplina cumulo e revoche. Resta ferma la regola generale secondo cui alcune infrazioni o inadempienze comportano revoca totale e altre revoca totale o parziale; la modifica introduce però una specifica deroga temporale per la certificazione ambientale, limitando il rischio di revoca nei casi in cui il ritardo dipenda da cause oggettive non imputabili all’impresa.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento è dichiarato urgente e entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. La disciplina ha efficacia nell’ambito regionale pugliese ed è collegata a un programma comunitario già definito (POR Puglia 2000-2006).

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