R.R. Puglia 24/2010
Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Puglia che, in attuazione delle Linee guida nazionali del DM 10 settembre 2010, individua aree e siti non idonei alla localizzazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Mira a semplificare le autorizzazioni e prevede che nelle aree elencate non sia consentita l’installazione degli impianti indicati; restano consentite, previa autorizzazione, le sole opere di connessione esterne a tali aree.
Individuazione delle aree e dei siti non idonei agli impianti da fonti rinnovabili in Puglia
Individuazione delle aree non idonee agli impianti da fonti rinnovabili in Puglia
Il regolamento regionale della Puglia attua le Linee guida nazionali del DM 10 settembre 2010 in materia di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La disciplina serve a orientare e semplificare i procedimenti autorizzativi, individuando sul territorio regionale le aree e i siti nei quali l’installazione di determinate tipologie di impianti non è consentita.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento persegue due obiettivi principali: da un lato accelerare e semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e delle opere connesse; dall’altro definire, in coerenza con le linee guida nazionali, le aree non idonee alla localizzazione di specifiche tipologie di impianti nel territorio della Regione Puglia.
L’individuazione delle aree non idonee avviene secondo le modalità previste dalle Linee guida nazionali e sulla base dei criteri contenuti nell’allegato 3 delle stesse.
Criteri per la qualificazione di un’area come non idonea
La non idoneità di un’area deriva dalla ricognizione delle disposizioni poste a tutela di interessi pubblici rilevanti, tra cui:
- ambiente;
- paesaggio;
- patrimonio storico e artistico;
- tradizioni agroalimentari locali;
- biodiversità;
- paesaggio rurale.
L’idea di fondo è che tali aree presentino obiettivi di protezione incompatibili con l’insediamento, in quella specifica localizzazione, di determinate tipologie o dimensioni di impianti, rendendo elevata la probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede autorizzativa.
Nel testo si precisa inoltre che l’allegato 1 riporta i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che fondano l’inidoneità di specifiche aree, nonché le ragioni della loro incompatibilità con gli impianti considerati.
Tipologie di impianti considerate
Il regolamento rinvia all’allegato 2, che contiene una classificazione delle tipologie di impianti da fonte rinnovabile per:
- fonte energetica;
- potenza;
- tipologia di connessione.
La classificazione è elaborata sulla base della Tabella 1 delle Linee guida nazionali ed è funzionale a definire, in concreto, quali combinazioni di impianto risultino non compatibili con le singole aree.
Regola di non localizzazione e opere connesse
Nelle aree e nei siti indicati nell’allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili ivi indicate.
È invece consentita la realizzazione delle sole opere di connessione relative a impianti esterni alle aree e ai siti non idonei, ma soltanto previa acquisizione degli eventuali pareri previsti dalla legge.
Criteri sostanziali di valutazione
La determinazione dell’inidoneità delle singole aree o tipologie di aree si fonda sulla considerazione dei valori meritevoli di tutela, cioè:
- ambiente;
- paesaggio;
- patrimonio storico e artistico;
- tradizioni agroalimentari locali;
- biodiversità;
- paesaggio rurale.
Il regolamento assume che tali valori possano rendere incompatibile la localizzazione di determinate tipologie di impianti da fonti rinnovabili in specifiche porzioni del territorio pugliese.
Rilievo pratico
Il provvedimento è utile per la verifica preventiva della localizzazione di impianti da fonti rinnovabili in Puglia, perché consente di individuare le aree nelle quali l’autorizzazione è tendenzialmente preclusa o fortemente sfavorita. La disciplina non stabilisce un termine finale di efficacia, ma opera quale regolazione regionale vigente in materia di localizzazione degli impianti nel territorio pugliese.
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