L.R. FVG 4/2026
Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Friuli Venezia Giulia la localizzazione e realizzazione degli insediamenti logistici comunali e regionali, definendo soglia di rilevanza a 3 ettari di superficie operativa e imponendo per quelli regionali una co-programmazione con la Regione. Fissa criteri localizzativi, ruoli del GTL e regole transitorie: fino ai criteri regionali non sono assentibili nuovi insediamenti regionali.
Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici in Friuli Venezia Giulia
Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia stabilisce criteri uniformi per la localizzazione e la realizzazione degli insediamenti logistici, con attenzione alla tutela ambientale, alla salute pubblica, al contenimento del consumo di suolo e alla rigenerazione urbana. La disciplina distingue tra insediamenti di rilevanza comunale e regionale, assegnando ai secondi una procedura di co-programmazione con la Regione.
Ambito di applicazione e definizioni
La normativa si applica ai nuovi insediamenti logistici di rilevanza comunale e regionale, anche quando derivino dal trasferimento della sede operativa, nonché agli insediamenti esistenti il cui ampliamento faccia superare la soglia di rilevanza regionale. Rientrano tra gli insediamenti logistici:
- piattaforme logistiche non intermodali;
- centri di magazzinaggio generale e simili;
- centri di movimentazione merci e prodotti, anche a supporto del commercio;
- depositi di merci o veicoli;
- attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti;
- data center.
La superficie operativa comprende capannoni, magazzini o depositi, uffici, piazzali, viabilità interna e parcheggi funzionali all’attività; restano escluse le aree verdi e quelle di mitigazione e compensazione interne o esterne all’area di intervento.
Classificazione per rilevanza territoriale
Gli insediamenti logistici con superficie operativa inferiore a tre ettari sono qualificati come di rilevanza comunale. Quelli che interessano, anche per ampliamento, una superficie operativa pari o superiore a tre ettari sono considerati di rilevanza regionale.
Se un Comune propone l’ampliamento di un insediamento esistente che comporti il superamento della soglia dei tre ettari, deve comunicarlo alla Regione. In tale ipotesi il Gruppo tecnico regionale della logistica (GTL) esprime entro sessanta giorni un parere sulla compatibilità dell’intervento, quando l’attività resti di piccole o medie dimensioni, riutilizzi aree esistenti, generi traffico medio-basso e serva principalmente il mercato comunale nel rispetto degli indici di sostenibilità stabiliti dal Comune.
Localizzazione urbanistica e ambiti idonei
Gli insediamenti logistici devono essere localizzati in zone territoriali omogenee in cui siano verificate le condizioni insediative sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali. Gli ambiti urbanisticamente idonei sono le zone omogenee D, H, L, M, N e P previste dal PURG o dagli strumenti urbanistici comunali.
Per gli insediamenti di rilevanza regionale è obbligatoria la co-programmazione con la Regione. Quelli di rilevanza comunale non sono soggetti alla co-programmazione, ma devono comunque rispettare i criteri e gli indirizzi di localizzazione; il Comune trasmette alla Regione la documentazione dell’intervento per consentire la verifica dell’eventuale necessità di attivare la procedura regionale.
Criteri e indirizzi regionali di localizzazione
Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare, sentita la Commissione consiliare competente, una deliberazione con i criteri e gli indirizzi per la localizzazione degli insediamenti logistici. Tali criteri si basano, tra gli altri, sui seguenti principi direttivi:
- collegamenti con la mobilità locale, regionale e nazionale, incluse le reti TEN-T, e verifica degli impatti su congestione e sicurezza viabilistica;
- presenza di parcheggi funzionali;
- incidenza sul consumo di suolo e sull’uso di fonti rinnovabili, con indicazione delle mitigazioni e attenzione anche alle zone agricole richiamate dalla disciplina statale in materia di rinnovabili;
- priorità alle aree dismesse, da rigenerare, da bonificare o disponibili negli ambiti degli interporti regionali e dell’area retroportuale dei porti di Trieste, Monfalcone e San Giorgio di Nogaro;
- perequazione territoriale tra i Comuni coinvolti;
- opere di mitigazione e compensazione delle esternalità negative;
- tutela della salute pubblica, dei beni ambientali e paesaggistici, sviluppo sostenibile e adattamento ai cambiamenti climatici;
- considerazione degli insediamenti regionali esistenti, dei cluster logistici, del traffico indotto e delle criticità, in coerenza con il PRITMML;
- collegamenti stradali verso terminal intermodali e scali merci;
- specifica attenzione ai data center, che richiedono aree produttive o industriali adeguate e infrastrutture energetiche idonee a ridurre l’impatto ambientale e paesaggistico;
- posizione transfrontaliera e cooperazione territoriale europea;
- collocazione rispetto agli ambiti dei Consorzi di sviluppo economico locale.
Tali criteri valgono anche come parametri di riferimento per gli insediamenti di rilevanza comunale e regionale.
Procedura di co-programmazione per gli insediamenti regionali
Il Comune che intende approvare una variante urbanistica o un piano attuativo in variante per destinare aree a insediamenti logistici di rilevanza regionale deve, dopo la pubblicazione della deliberazione regionale sui criteri, indicare espressamente tale rilevanza e attivare prima dell’adozione la procedura di intesa di co-programmazione con la Regione. La procedura può essere avviata dal Comune o da più Comuni interessati; se la proposta nasce da un privato, essa va formalizzata alla Regione, che coinvolge il o i Comuni interessati.
L’istanza deve contenere:
- richiesta di attivazione di una riunione di co-programmazione, anche telematica;
- documento descrittivo e motivato della previsione urbanistica, con indicazione puntuale delle aree, della destinazione d’uso, delle tipologie di merci o prodotti trattati, della verifica dei principi direttivi regionali, del business plan, dello studio di impatto sulla viabilità di area vasta e degli studi su paesaggio, ambiente e mitigazioni;
- studio della capacità residua della rete esistente e, se emergono criticità, schema di sostenibilità infrastrutturale con le migliorie trasportistiche necessarie;
- progetto dell’intervento e business plan con descrizione strategica, economico-patrimoniale e finanziaria, anche in funzione della dimostrazione della sostenibilità e degli effetti occupazionali.
La riunione è convocata e gestita dal GTL, con partecipazione dei soggetti istituzionali componenti. Nel corso delle riunioni successive il Comune può impegnarsi a modificare i documenti presentati per raggiungere l’intesa. La Regione può invitare con funzione consultiva i Comuni limitrofi o territorialmente interessati; se la proposta è di iniziativa privata, può essere invitato anche il proponente. Se l’area interessa zone D1, possono essere invitati anche i Consorzi di sviluppo economico locale.
L’intesa non può essere sottoscritta se almeno uno dei componenti del GTL esprime una valutazione negativa motivata dalla mancanza dei criteri e degli indirizzi regionali.
Gruppo tecnico regionale della logistica
Il GTL è l’organismo che sovrintende alla co-programmazione per gli insediamenti logistici di rilevanza regionale e al loro monitoraggio periodico. È composto dai Direttori centrali, o loro delegati, delle strutture regionali competenti in materia di infrastrutture e territorio, ambiente ed energia, attività produttive e turismo, risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
Il GTL istruisce la documentazione progettuale e verifica la sostenibilità dell’intervento, anche sulla base del business plan e dell’eventuale documentazione di variante urbanistica. È supportato da rappresentanti dei servizi regionali competenti in pianificazione territoriale e paesaggistica, trasporto pubblico, mobilità e logistica, infrastrutture stradali e portuali.
Il GTL valuta l’istanza rispetto ai criteri regionali e indica, se necessario, le prescrizioni da recepire nella variante o nel nuovo documento di piano. Nella fase istruttoria invita il Comune o i Comuni proponenti a presentare la proposta localizzativa e può impartire direttive. La Giunta regionale viene informata annualmente sugli esiti del monitoraggio degli insediamenti assentiti.
Il GTL è coadiuvato dalla Cabina di regia dei trasporti e della logistica, che esprime un parere obbligatorio ma non vincolante di natura tecnico-economica. Le modalità operative della co-programmazione e il ruolo dei rappresentanti regionali sono demandati a una deliberazione della Giunta da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Per la partecipazione alle attività del GTL e alle riunioni non spettano rimborsi né gettoni.
Regime transitorio e norme finali
Fino all’approvazione dei criteri e indirizzi regionali, non sono assentibili interventi di localizzazione di insediamenti logistici di rilevanza regionale. Dopo la pubblicazione della deliberazione regionale, le proposte di variante urbanistica per attività di logistica devono indicare espressamente se si riferiscono a insediamenti di rilevanza regionale.
Per gli insediamenti logistici di rilevanza regionale compresi in accordi di programma di interesse regionale, l’intesa di co-programmazione si coordina con il procedimento di approvazione dell’accordo di programma ai sensi della disciplina sul procedimento amministrativo regionale.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia; nel testo fornito la decorrenza indicata è il 12 marzo 2026. La disciplina è quindi applicabile a partire da tale data, con il vincolo transitorio che sospende gli interventi di rilevanza regionale fino all’adozione dei criteri e indirizzi della Giunta regionale.
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