L.R. FVG 1/2026
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 1/2026 aggiorna la disciplina del sostegno all’acquisto dei carburanti, introducendo identificativo digitale QR code, portale domande online, nuovi obblighi per beneficiari e gestori, controlli e sanzioni riformati. Prevede un regime transitorio fino al 31 dicembre 2026 per tessere e POS, con entrata in vigore dal 1° febbraio 2026.
Modifiche al sistema regionale di sconto carburanti in Friuli Venezia Giulia, con passaggio al digitale e nuove sanzioni
Modifiche al sistema regionale di sostegno all’acquisto dei carburanti
La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 1 del 2026 interviene in modo organico sulla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, riorganizzando competenze, procedure digitali, controlli, sanzioni e regole transitorie per il sostegno ai privati cittadini residenti in Regione nell’acquisto di carburanti per autotrazione.
Competenze, gestione operativa e rapporti con l’utenza
Le attività connesse alla concessione dei contributi, la vigilanza sull’osservanza della disciplina e l’irrogazione delle sanzioni sono attribuite alla struttura regionale competente della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile. I rapporti con gli utenti per l’accesso e la fruizione dei servizi sono invece svolti tramite strutture dell’Amministrazione regionale indicate sul sito istituzionale della Regione.
Definizioni e strumenti digitali
La disciplina aggiorna alcune definizioni rilevanti, introducendo il riferimento all’intestazione temporanea del veicolo nei casi consentiti dalla normativa statale. L’“identificativo digitale” è definito come QR Code; l’“abilitazione” è l’attivazione di tale identificativo per ottenere i benefici regionali; la “variazione dell’abilitazione” coincide con ogni modifica dei dati memorizzati sull’identificativo. È inoltre introdotta la figura del “gestore” come impresa che gestisce un impianto di distribuzione di carburanti stradale o autostradale.
Obblighi del beneficiario
Il beneficiario deve comunicare tramite il portale regionale delle domande online, entro 15 giorni dall’evento, ogni situazione che incida sulla disponibilità del mezzo agevolato: radiazione dal PRA, trasferimento della titolarità, scadenza di locazione/noleggio a lungo termine/usufrutto, scadenza dell’intestazione temporanea e ogni altra causa di perdita del possesso. In caso di variazioni anagrafiche, deve verificare l’aggiornamento dei dati sul portale entro 15 giorni e, se necessario, chiederne la correzione. L’identificativo digitale deve essere usato solo per il mezzo cui è riferito e non può essere ceduto per rifornire altri veicoli o all’acquirente del mezzo ceduto; il beneficio non può superare quello spettante fino all’aggiornamento delle variazioni.
Disattivazione dell’identificativo digitale
Il sistema informatico carburanti agevolati disattiva l’identificativo digitale in caso di decesso dell’intestatario, perdita della residenza in Regione, radiazione del mezzo, trasferimento della titolarità, cessazione del rapporto di locazione/noleggio/usufrutto, scadenza dell’intestazione temporanea o altra perdita del possesso del mezzo.
Pubblicazione dei prezzi e rilevazione dei dati
Il gestore deve dare adeguata evidenza pubblica ai prezzi praticati, in conformità al decreto ministeriale 31 marzo 2023; tali prezzi sono consultabili nell’APP cittadino e sul portale ID digitale. La struttura regionale competente rileva i prezzi alla pompa di ogni impianto nel territorio regionale, relativi ai rifornimenti con contributo regionale, e diffonde periodicamente le elaborazioni sul sito istituzionale.
Adempimenti dei gestori e flussi informativi
Il gestore deve comunicare alla struttura regionale competente sia l’inizio sia la cessazione dell’attività, nonché trasmettere i dati richiesti per il monitoraggio alla struttura regionale competente in materia di tributi. I rifornimenti agevolati avvengono con procedimento digitalizzato: l’abilitazione alla riduzione del prezzo è rilasciata su istanza tramite portale regionale delle domande online; l’APP cittadino e l’APP presidiante sono utilizzate per l’attivazione e l’uso dell’identificativo digitale; il contributo è erogato direttamente dal gestore mediante corrispondente riduzione del prezzo dovuto. Il gestore è responsabile delle reti di alimentazione e connettività necessarie al funzionamento degli strumenti digitali, utilizza propri dispositivi a proprie spese, e trasmette entro la prima giornata lavorativa successiva i dati sui carburanti venduti, rilevati dalle colonnine e riportati nel registro UTF. Le operazioni possono essere svolte anche da addetti alla vendita muniti dei dispositivi necessari e preposti dal gestore.
Gestione software e banche dati
La struttura regionale competente cura programmazione, gestione e manutenzione del software tramite INSIEL S.p.A. Per queste finalità utilizza la banca dati informatica dei residenti nei Comuni della Regione e può stipulare convenzioni con l’ACI per l’aggiornamento della banca dati dei mezzi.
Vigilanza, controlli e recuperi
La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni dei capi II e II bis è affidata alla struttura regionale competente. Gli organi dell’Amministrazione finanziaria, delle Camere di Commercio e delle Amministrazioni comunali segnalano le violazioni di cui vengano a conoscenza. La stessa struttura irroga le sanzioni e dispone i recuperi delle somme indebitamente percepite, anche applicando le regole del procedimento amministrativo regionale e, per quanto non previsto, la legge regionale n. 1/1984. Le somme indebitamente rimborsate per contributi non effettivamente praticati sono recuperate con interessi al tasso legale e, se possibile, mediante compensazione sui successivi rimborsi.
Sanzioni per le persone fisiche
Sono previste sanzioni da 50 a 200 euro per chi rifornisce beneficiando di un contributo superiore al dovuto. È inoltre punito con sanzione da 100 a 400 euro chi usa l’identificativo digitale senza essere più titolare del diritto sul mezzo, chi lo usa per un mezzo diverso o chi lo cede ad altri per rifornire un mezzo diverso. Non si applicano sanzioni né recuperi se le variazioni sono intervenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento.
Sanzioni per i gestori
Il gestore che utilizza indebitamente l’identificativo digitale altrui per erogare carburante a un mezzo diverso è punito con sanzione da 1.000 a 2.000 euro e sospensione, fino a 90 giorni, dell’abilitazione sull’APP presidiante; per tale violazione non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Sono previste inoltre sanzioni da 100 a 200 euro per il rifornimento su mezzo diverso senza corretta verifica, da 100 a 200 euro per le violazioni degli obblighi di comunicazione, da 80 a 200 euro per il mancato invio dei dati nei termini e da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto per contributi non effettivamente praticati. È esclusa la sanzione per il mancato invio dovuto a guasti o malfunzionamenti previamente segnalati a INSIEL S.p.A.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati raccolti per le finalità della legge è regolato dal GDPR e dal Codice privacy. I titolari del trattamento devono adottare misure di sicurezza adeguate; l’informativa privacy, disponibile sulle app, sul portale e sul sito regionale, descrive raccolta, trattamento e protezione dei dati.
Regime transitorio
Fino all’avvio del portale regionale delle domande online, le attività di attivazione e variazione delle abilitazioni restano svolte dalle strutture regionali indicate sul sito istituzionale. Fino alla dismissione per obsolescenza di tessere e POS, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, i titolari della tessera possono continuare a rifornirsi presso gli impianti dotati di POS; i gestori operano secondo la precedente disciplina per i rifornimenti con tessera e devono comunque effettuare la nuova comunicazione dei dati. INSIEL S.p.A. continua a sostituire e manutenere i POS fino a esaurimento delle apparecchiature e dei ricambi. I procedimenti sanzionatori per violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge e non ancora definiti sono conclusi dalle Camere di Commercio, che incassano i relativi proventi. Per facilitare la transizione, possono essere definite modalità di coordinamento tra sistema digitale e tessera, e le strutture regionali pubblicano le modalità per ottenere copia cartacea dell’identificativo digitale. È inoltre prevista, per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore, la possibilità di avvalersi di tre unità di personale di società in house delle Camere di Commercio.
Abrogazioni e decorrenza
La legge abroga numerose disposizioni della legge regionale 14/2010 e di altre leggi regionali correlate, superate dalla nuova disciplina. Le norme entrano in vigore il 1° febbraio 2026 e la disciplina transitoria sui sistemi tessera/POS resta comunque limitata al 31 dicembre 2026.
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