Cassazione Civile, Ordinanza n. 06143/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda della fondazione previdenziale volta ad accertare l’omesso versamento, da parte di una società di capitali operante in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, del contributo del 2% previsto per il fondo speciale degli specialisti esterni. I giudici di merito avevano ritenuto dovuti i contributi per più annualità, con prescrizione solo per il periodo anteriore al 2 luglio 2008, e avevano condannato la società al pagamento di una somma complessiva, oltre interessi, applicando anche sanzioni per evasione contributiva. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, del Protocollo d’Intesa del 21 dicembre 2016, degli artt. 112 e 116 c.p.c. e della l. n. 388 del 2000, sostenendo che i conteggi della fondazione fossero errati perché calcolati sull’intero fatturato senza escludere la parte riconducibile alle prestazioni rese con soli medici dipendenti; ha inoltre affermato che il contributo andasse applicato solo al fatturato riferibile alle prestazioni svolte da medici in regime libero-professionale, e ha contestato le sanzioni civili ritenendo tempestiva la regolarizzazione e non integrato l’occultamento richiesto dalla disciplina sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la Corte d’appello si fosse uniformata all’orientamento consolidato secondo cui la base contributiva del contributo ENPAM del 2% è costituita dal fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche rese in convenzione/accreditamento con il SSN e svolte con l’apporto di medici o odontoiatri in collaborazione libero-professionale, con applicazione dell’abbattimento forfettario del 60% e del prelievo contributivo sul netto. Dall’altro lato, ha considerato inammissibili o comunque infondate le doglianze con cui la società pretendeva di censurare la concreta ricostruzione del fatturato operata dai giudici di merito, trattandosi di accertamenti di fatto non riesaminabili in sede di legittimità, per di più in presenza di "doppia conforme". È stata inoltre confermata la correttezza della sanzione per evasione contributiva, poiché la mancata comunicazione dei dati sul fatturato integra occultamento anche in caso di denuncia incompleta o non veritiera. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, implicitamente, risultano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 39, l. n. 243 del 2004
Le società professionali mediche ed odontoiatriche ... versano ... un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative
La base del contributo è il fatturato annuo riferibile alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del SSN con l’apporto di medici o odontoiatri in collaborazione libero-professionale, non l’intero fatturato della società.
art. 1, comma 40, l. n. 243 del 2004
Restano fermi gli obblighi contributivi per altri rapporti di accreditamento, diversi da quelli disciplinati dal comma 39.
Protocollo d’Intesa del 21 dicembre 2016
Il fatturato annuo costituente la base contributiva ... è quello attinente a tutte le prestazioni specialistiche ... effettuate dai medici e dagli odontoiatri non in rapporto di dipendenza con le strutture accreditate
Conferma che il fatturato rilevante è solo quello prodotto dai professionisti non dipendenti.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
La violazione di legge presuppone una ricostruzione del fatto già accertata e non contestata; non consente di rimettere in discussione l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Il vizio di omesso esame è utilizzabile solo nei limiti consentiti, e non è proponibile quando la doglianza riguarda in realtà la ricostruzione del fatto o quando operi il limite della doppia conforme.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme il vizio motivazionale è precluso, salvo la specifica dimostrazione di divergenze tra le due decisioni di merito.
artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, c.p.c.
Nei giudizi soggetti al rito del lavoro il convenuto deve contestare specificamente i conteggi allegando circostanze puntuali idonee a dimostrarne l’erroneità.
art. 116 l. n. 388 del 2000
L’evasione contributiva ricorre anche quando la denuncia obbligatoria sia incompleta o non conforme al vero, perché ciò occulta all’ente previdenziale i presupposti dell’imposizione.
art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ferma la verifica amministrativa di eventuali esenzioni.
d.P.R. nn. 119 e 120 del 1988
L’abbattimento forfettario della base contributiva tiene conto dei costi dei materiali e delle spese generali.
art. 380bis.1 c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con ordinanza depositata nei termini previsti dal rito camerale.
Massime di principio
- Nel sistema contributivo ENPAM ex art. 1, comma 39, l. n. 243 del 2004, la base imponibile non coincide con l’intero fatturato della società, ma con il solo fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche rese al SSN con l’apporto di medici o odontoiatri non dipendenti, previa applicazione dell’abbattimento forfettario previsto dalla disciplina di settore.
- L’individuazione del fatturato rilevante ai fini del contributo ENPAM è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, non può essere rivalutato sotto la veste della violazione di legge.
- Il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere usato per contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; se la censura riguarda l’accertamento fattuale, essa va ricondotta, se ne ricorrono i presupposti, al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., nei limiti però segnati dalla doppia conforme.
- Nel rito del lavoro la contestazione dei conteggi dell’attore deve essere specifica e puntuale, con indicazione di circostanze di fatto idonee a dimostrarne l’errore; un mero dissenso sulla regola giuridica applicata non è sufficiente.
- Ai fini delle sanzioni per evasione contributiva, l’occultamento può consistere anche in una denuncia incompleta o non veritiera, non essendo necessaria la totale assenza di documentazione.
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