Cassazione Penale, Sentenza n. 23914/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza di mancata convalida per vizio di travisamento per omissione, sostenendo che il Tribunale di Padova ha omesso circostanze di fatto decisive e ha valutato elementi emersi dopo l'arresto, compiendo un sindacato di merito e confondendo la convalida con il giudizio sulla custodia cautelare. In particolare il PM ha richiamato il sequestro di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento, nonché chat relative a pregresse cessioni, come fatti che, se considerati ex ante, avrebbero giustificato la convalida dell'arresto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il vizio dedotto. Ha ritenuto che il giudice della convalida ha illegittimamente considerato elementi emersi successivamente all'arresto e ha fatto valutazioni di merito estranee al sindacato sulla convalida. Eliminando dalla motivazione gli elementi sopravvenuti, le risultanze investigative indicate dal PM (sequestro di stupefacente e materiale, chat su pregresse cessioni) dimostrano che l'arresto era legittimo. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente.
Norme richiamate
art. 391 cod. proc. pen.
«nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto»
La Corte applica l'art. 391(4) nel senso che la convalida dell'arresto deve essere valutata in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità del soggetto, ma il giudizio deve essere esercitato con parametro di ragionevolezza e limitato agli elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'arresto, senza approfondimenti di merito sulla responsabilità.
art. 386, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento ai termini procedurali che il giudice della convalida deve verificare prima di valutare la ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria.
art. 390, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro temporale per la verifica dell'osservanza dei termini nella fase di convalida; il sindacato del giudice deve tenerne conto unitamente agli altri elementi conosciuti.
art. 380 e 381 cod. proc. pen.
Richiamati per definire il quadro dei reati e della flagranza rilevanti ai fini della valutazione della convalida: il giudice deve accertare se, alla luce degli elementi conosciuti, sussisteva ragionevole ipotizzabilità di reato tra quelli indicati.
orientamenti giurisprudenziali consolidati
La Corte ribadisce il principio consolidato che il giudice della convalida deve operare un giudizio ex ante, limitato agli elementi conoscibili al momento dell'arresto; non può valutare fatti emersi successivamente né compiere accertamenti di responsabilità o sulla gravità indiziaria riservati a fasi successive.
Massime di principio
- Il giudice della convalida deve valutare la legittimità dell’arresto con giudizio ex ante, basandosi solo su elementi conosciuti o conoscibili al momento dell’esecuzione della misura.
- Non sono consentite valutazioni di merito sulla responsabilità dell’indagato o sulla gravità indiziaria nella sede della convalida; quelle sono riservate a fasi successive (esame cautelare, dibattimento).
- Se il giudice tiene conto di elementi sopravvenuti e ne fa cenno nella decisione di mancata convalida, il vizio può integrare travisamento per omissione o uso di elementi estranei, fondato motivo di annullamento.
- Quando il ricorso del pubblico ministero mira a verificare l’operato della polizia giudiziaria su una fase ormai perente, la Corte può annullare senza rinvio l’ordinanza di non convalida se risulta che, escludendo gli elementi sopravvenuti, l’arresto era giustificato.
- Prove materiali acquisite al momento dell’arresto (es. sequestro di stupefacente, materiale per il confezionamento, chat documentali) sono particolarmente rilevanti nella valutazione ex ante della ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria.
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