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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21351/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva di SGR Asset Ltd nella fase esecutiva, sulla base della tesi che la catena di cessione dei crediti fosse viziata dall'atto di cessione d'azienda dichiarato inefficace. SGR Asset deduceva che il pagamento che avrebbe estinto il credito si riferiva a un diverso titolo esecutivo e contestava la dichiarazione di estinzione del credito pronunciata in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio la non integrità del contraddittorio nel giudizio di appello: la Dry Gestioni Ltd (cedente originaria) era litisconsorte necessario e non era stata chiamata nel processo di secondo grado né estromessa tacitamente, mentre l'appello incidentale della Botarelli contestava proprio i profili relativi alla legittimazione del cedente. Per tale motivo la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, con l'ordine di integrare il contraddittorio chiamando la Dry Gestioni Ltd e di procedere al nuovo esame, liquidando inoltre le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    il processo prosegue tra le parti originarie"; "in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso

    Stato generale secondo cui il processo continua tra le parti originarie; il successore a titolo particolare non elimina automaticamente la qualità di litisconsorte necessario del dante causa salvo estromissione formale o tacita.

  • art. 331 c.p.c.

    Imposta l'onere per le parti appellanti di integrare il contraddittorio mediante la notificazione dell'atto d'impugnazione al litisconsorte necessario quando il giudice d'appello fissi il relativo termine; la norma tutela l'integrità del contraddittorio in appello.

  • art. 343 c.p.c.

    Prevede che l'appello incidentale, nel rito ordinario, non richiede la stessa forma di notificazione dell'appello principale ma la tempestiva costituzione in appello; rilevante per stabilire oneri notificatori nei diversi tipi di impugnazione.

  • art. 615 c.p.c.

    Norma di riferimento per l'opposizione all'esecuzione che è stata utilizzata dalla Botarelli nella fase di opposizione agli atti di precetto.

  • art. 1266 c.c.

    Stabilisce l'obbligo del cedente di garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione; motivo per cui il cedente ha un interesse diretto alla controversia che coinvolge la validità della cessione.

  • art. 395 c.p.c.

    Citata nel contesto delle vicende pregiudiziali (revoca di pronuncia di gravame), ma non oggetto della decisione centrale; disciplina la revoca per sopravvenienze processuali.

Massime di principio

  • Se chi impugna in qualità di successore a titolo particolare non notifica l'appello anche al dante causa, il giudice d'appello deve verificare se il dante causa sia stato estromesso (anche tacitamente) dal contraddittorio; in mancanza di estromissione la mancata partecipazione del dante causa configura vizio di integrità del contraddittorio rilevabile d'ufficio.
  • L'estromissione tacita del cedente può operare solo se il cedente ha espresso disinteresse al gravame o se le controparti hanno accettato il contraddittorio esclusivamente nei confronti del cessionario senza eccezioni o domande nei confronti del cedente.
  • Quando in appello sia proposta una domanda incidentale che contesti l'esistenza o la titolarità del diritto del cedente, l'estromissione tacita non può ritenersi sussistente: il cedente resta litisconsorte necessario e deve essere chiamato in causa.
  • Il giudice d'appello, davanti all'omessa notificazione nei confronti del litisconsorte necessario, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. prima di risolvere le questioni sostanziali; la mancata integrazione determina la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
  • Chi acquisisce crediti tramite catena di cessioni deve verificare e, se necessario, provvedere formalmente alla chiamata delle parti originarie nei giudizi già instaurati; l'omissione può far cadere gli atti impugnativi per vizi procedurali.
  • In presenza di provvedimenti fallimentari che hanno dichiarato inefficace una cessione d'azienda, la validità delle successive cessioni di crediti è nella disponibilità delle parti ma potrà essere contestata e necessita la partecipazione del cedente originario per valutare garanzie e pagamenti ricevuti (es. pagamento alla curatela).

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