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Provvedimento

Deliberazione n. 116 del 22/02/2024

Provvedimento del 22 febbraio 2024

Garante Privacy116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati l’8 febbraio 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis del Codice privacy relative a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure urgenti disponevano l’adozione immediata di accorgimenti per impedire la diffusione dei contenuti sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram e la conservazione, a fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi. Il provvedimento del 22 febbraio 2024 si limita alla ratifica di tali determinazioni d’urgenza.

Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 22 febbraio 2024, due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a segnalazioni presentate ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento riguarda la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Origine del procedimento e base normativa

La decisione si inserisce nel meccanismo speciale previsto dall'art. 144-bis del Codice, introdotto per contrastare il c.d. revenge porn. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che il Garante decida entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimenti urgenti adottati l'8 febbraio 2024

A seguito di tre segnalazioni protocollate presso l'Ufficio del Garante, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità dei fatti segnalati con l'art. 144-bis e, in via d'urgenza, ha adottato due determinazioni, numeri 68 e 69 dell'8 febbraio 2024. Tali determinazioni sono state trasmesse il medesimo giorno ai gestori delle piattaforme interessate.

Misure ordinate alle piattaforme

Le misure urgenti hanno previsto:

  • l'ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram;
  • la trasmissione del materiale in formato hash, quale modalità tecnica indicata nel provvedimento;
  • la prescrizione di conservare, a soli fini probatori, l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l'obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all'Autorità le relative modalità.

Ratifica finale del Garante

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 68/2024 e 69/2024. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure preventive e conservative disposte per impedire la diffusione dei contenuti e preservarne eventuale valore probatorio.

Punti principali

Segnalazioni per possibile diffusione di contenuti intimi

La persona interessata ha presentato tre segnalazioni all’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, ossia il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Intervento urgente sulle piattaforme

Verificata la compatibilità delle segnalazioni con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 68 e 69 dell’8 febbraio 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Contenuto delle misure disposte

Le determinazioni urgenti hanno ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram, trasmettendo il materiale in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che fosse acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 68/2024 e 69/2024 adottati l’8 febbraio 2024.

Come è indicizzato

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