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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1378

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il contenuto e il formato elettronico del certificato che deve accompagnare gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori di paesi terzi che importano nell'Unione prodotti biologici o in conversione. Definisce inoltre l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti che possono effettuare i controlli e rilasciare il certificato, con le informazioni essenziali da rendere pubbliche. L'atto attua il regolamento (UE) 2018/848 e mira a garantire uniformità, tracciabilità e certezza giuridica nelle importazioni biologiche.

Regolamento di esecuzione che disciplina il certificato elettronico per l'importazione nell'Unione di prodotti biologici e in conversione da paesi terzi e approva l'elenco delle autorità/organismi di controllo riconosciuti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori stabiliti in paesi terzi coinvolti nelle importazioni nell'Unione di prodotti biologici o in conversione ai sensi del regolamento (UE) 2018/848. Riguarda le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46 di tale regolamento, competenti a effettuare i controlli e rilasciare il certificato. L'elenco vale per i paesi terzi e le categorie di prodotti indicati nell'allegato II, con esclusione delle categorie/prodotti già coperti da un accordo sul commercio di prodotti biologici ai sensi dell'articolo 47 o da un riconoscimento di equivalenza ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/848. Si applica dal 1º gennaio 2022 ed è direttamente applicabile negli Stati membri; la sua efficacia decorre dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378: certificato per le importazioni biologiche da paesi terzi

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2018/848 in materia di importazione nell'Unione di prodotti biologici e in conversione da paesi terzi. La Commissione interviene per uniformare il contenuto del certificato rilasciato dagli organismi di controllo riconosciuti e per pubblicare l'elenco delle autorità e degli organismi abilitati al controllo e alla certificazione, con l'obiettivo di rafforzare tracciabilità, controlli e certezza del diritto.

Finalità e contesto normativo

L'atto si inserisce nel sistema di importazione previsto dall'articolo 45 del regolamento (UE) 2018/848, che consente l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti biologici o in conversione importati da paesi terzi solo se gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori sono stati sottoposti ai controlli delle autorità o degli organismi di controllo riconosciuti e hanno ottenuto un certificato di conformità. In questa prospettiva, il regolamento precisa il modello del certificato e i mezzi tecnici per la sua emissione, nonché l'elenco dei soggetti riconosciuti competenti nei paesi terzi.

Certificato elettronico per operatori, gruppi di operatori ed esportatori

Ai sensi dell'articolo 1, il certificato deve essere rilasciato dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo riconosciuti ex articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, a favore degli operatori, gruppi di operatori ed esportatori di paesi terzi sottoposti ai controlli di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i). Il certificato attesta che il soggetto è conforme al regolamento (UE) 2018/848.

Il certificato:

  • è emesso in formato elettronico;
  • segue il modello dell'allegato I;
  • è rilasciato tramite TRACES, il sistema esperto per il controllo degli scambi di cui all'articolo 2, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715;
  • consente di identificare l'operatore, il gruppo di operatori o l'esportatore, inclusi i membri del gruppo quando applicabile;
  • indica la categoria dei prodotti certificati secondo la classificazione dell'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848;
  • riporta il periodo di validità;
  • deve essere aggiornato ogni volta che cambiano i dati contenuti.

Contenuto del modello di certificato

L'allegato I dettaglia il contenuto minimo del certificato. Tra gli elementi obbligatori figurano il numero del documento, l'indicazione del soggetto certificato, i dati anagrafici e l'autorità/organismo di controllo, le attività svolte, le categorie di prodotti e il relativo metodo di produzione, il repertorio dei prodotti e la qualificazione come biologico o in conversione, nonché la data, il luogo, la firma e il periodo di validità.

Per i gruppi di operatori deve essere inserito anche l'elenco dei membri del gruppo ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848. Sono inoltre previsti elementi opzionali, che possono essere compilati discrezionalmente dall'autorità o dall'organismo di controllo, tra cui:

  • quantitativi stimati dei prodotti;
  • informazioni sui terreni e sulla loro estensione;
  • elenco dei locali o delle unità operative;
  • indicazione se le attività siano svolte per fini propri o come appaltatore per conto di terzi;
  • informazioni sugli appaltatori terzi e sulla ripartizione delle responsabilità;
  • dati sull'accreditamento dell'organismo di controllo, compreso il nome dell'organismo di accreditamento e il collegamento al certificato di accreditamento;
  • altre informazioni eventualmente ritenute rilevanti.

Elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti

L'articolo 2 rinvia all'allegato II per l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848. Per ciascun soggetto l'elenco riporta:

  • nome e codice numerico;
  • categorie di prodotti per ciascun paese terzo;
  • paesi terzi di origine delle categorie di prodotti, purché non già coperti da un accordo sul commercio di prodotti biologici ex articolo 47 o da un riconoscimento di equivalenza ex articolo 48;
  • durata del riconoscimento;
  • eventuali eccezioni al riconoscimento.

L'allegato II specifica che informazioni ulteriori, come indirizzo postale, sito internet, email di contatto e nome dell'organismo di accreditamento, sono consultabili sul sito web della Commissione dedicato all'agricoltura biologica.

Categorie di prodotti interessate

Il regolamento utilizza una classificazione standard delle categorie di prodotti biologici e in conversione, ripresa dall'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848. Le categorie comprendono:

  • vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
  • animali e prodotti animali non trasformati;
  • alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati;
  • prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati all'alimentazione;
  • mangimi;
  • vino;
  • altri prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2022. In quanto regolamento dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Certificato per operatori, gruppi di operatori ed esportatori di paesi terzi

Le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 rilasciano un certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi sottoposti ai controlli previsti dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i). Il certificato attesta la conformità al regolamento (UE) 2018/848 e deve essere rilasciato in formato elettronico, secondo il modello dell'allegato I, tramite TRACES. Deve consentire l'identificazione del soggetto certificato, della categoria di prodotti, del periodo di validità e deve essere aggiornato ogni volta che cambiano i dati contenuti.

Contenuto minimo e modello del certificato

L'allegato I definisce gli elementi obbligatori: numero del documento; indicazione se si tratta di operatore, gruppo di operatori o esportatore; nome e indirizzo; autorità/organismo di controllo con codice numerico; attività svolte; categorie di prodotti e metodi di produzione; repertorio dei prodotti e qualificazione come biologico o in conversione; data, luogo, firma e periodo di validità; elenco dei membri del gruppo di operatori, se applicabile. Sono previsti anche elementi opzionali, tra cui quantitativi, informazioni sui terreni, locali e unità produttive, attività svolte in proprio o come appaltatore, responsabilità dell'appaltatore terzo, elenco degli appaltatori e dati sull'accreditamento dell'organismo di controllo.

Elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti

L'articolo 2 rinvia all'allegato II per l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848. Per ciascun soggetto sono indicati nome e codice, categorie di prodotti coperte per ciascun paese terzo, paesi terzi interessati, durata del riconoscimento ed eventuali eccezioni. L'allegato II precisa che ulteriori dati di contatto e le informazioni sull'organismo di accreditamento sono disponibili sul sito web della Commissione dedicato all'agricoltura biologica.

Categorie di prodotti e relazione con altri regimi di riconoscimento

L'allegato II codifica le categorie di prodotti interessate: vegetali non trasformati, animali non trasformati, alghe e acquacoltura non trasformate, prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione, mangimi, vino e altri prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti. L'elenco si applica solo laddove i prodotti non siano già coperti da un accordo sul commercio di prodotti biologici ex articolo 47 o da un riconoscimento di equivalenza ex articolo 48 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaimportazionicertificazionecontrolli ufficialicommercio con paesi terzi

Testo integrale

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