Regolamento (UE) 2021/1379
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1379 della Commissione del 19 agosto 2021 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva famoxadone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva famoxadone ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base delle criticità emerse nella valutazione dei rischi. Di conseguenza, la sostanza viene soppressa dall'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Sono inoltre previste misure transitorie per la revoca delle autorizzazioni nazionali dei prodotti che la contengono e per l'eventuale periodo di tolleranza, limitato nel tempo.
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva famoxadone e adeguamento dell'elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva famoxadone, ai prodotti fitosanitari che la contengono e, in conseguenza, alle autorizzazioni nazionali di tali prodotti negli Stati membri. Incide sul regime di approvazione previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e sull'elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con misure transitorie per revoche e periodi di tolleranza; non preclude una nuova domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva famoxadone
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1379 della Commissione, adottato il 19 agosto 2021, interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La finalità è disporre il mancato rinnovo dell'approvazione del famoxadone, in ragione delle criticità emerse nella procedura di riesame e della mancata dimostrazione, per alcuni impieghi rappresentativi, del rispetto dei criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento di base.
Contesto della valutazione e motivi della decisione
La sostanza famoxadone era stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2002/64/CE ed è quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inclusione nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1141/2010 e dichiarata completa dallo Stato membro relatore, che ha poi trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e alla Commissione.
Le conclusioni dell'EFSA del 3 luglio 2015 hanno evidenziato profili di rischio non superati: è stato ritenuto altamente probabile il superamento del livello ammissibile di esposizione dell'operatore per i lavoratori durante la raccolta manuale delle colture, anche con DPI; è stato inoltre indicato un rischio elevato a lungo termine per i mammiferi e un rischio elevato per gli organismi acquatici. L'Autorità ha anche rilevato che le informazioni disponibili non erano sufficienti per concludere sulle valutazioni del rischio a lungo termine per gli uccelli. Nonostante le osservazioni del richiedente, i motivi di preoccupazione non sono stati dissipati.
Effetti sulla disciplina UE delle sostanze attive approvate
In conseguenza della decisione di non rinnovare l'approvazione, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo la riga 35 dell'allegato, parte A, relativa al famoxadone. In tal modo, l'elenco delle sostanze attive approvate viene aggiornato per riflettere la cessazione dell'approvazione della sostanza.
Misure transitorie per Stati membri e operatori
Il regolamento impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti famoxadone entro il 16 marzo 2022. È inoltre disciplinato l'eventuale periodo di tolleranza di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009: se concesso, esso deve essere il più breve possibile e non può superare la scadenza del 16 settembre 2022.
Rapporti con altri atti e possibilità di nuova procedura
Il regolamento si collega anche al regolamento di esecuzione (UE) 2021/745, che aveva prorogato fino al 30 giugno 2022 il periodo di approvazione del famoxadone; tuttavia, poiché la decisione sul rinnovo è stata adottata prima di tale data prorogata, il nuovo regolamento produce i suoi effetti anticipatamente. È inoltre chiarito che il mancato rinnovo non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del famoxadone ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e portata obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva famoxadone non è rinnovata, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione discende dal fatto che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato il soddisfacimento dei criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento.
Modifica dell'elenco delle sostanze approvate
L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato con la soppressione della riga 35 relativa al famoxadone, in modo da allineare l'elenco UE delle sostanze attive approvate al mancato rinnovo.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti famoxadone entro il 16 marzo 2022, concedendo quindi un periodo limitato per la gestione della transizione normativa.
Periodo di tolleranza
Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve scadere entro il 16 settembre 2022 e deve essere il più breve possibile.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Possibilità di nuova domanda
Il regolamento precisa espressamente che non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del famoxadone ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
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