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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1377

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 della Commissione del 19 agosto 2021 che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’autorizzazione del nuovo alimento oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis alla luce di nuovi dati scientifici sulla sicurezza dell’astaxantina. Modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, confermando l’uso negli integratori alimentari ma introducendo una chiara limitazione per etichettatura e destinazione d’uso ai fini della tutela di lattanti, bambini e adolescenti sotto i 14 anni. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per i prodotti già presenti o in transito verso l’Unione.

Modifica le condizioni d’uso e l’etichettatura del nuovo alimento "oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis" e aggiorna l’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato integratori alimentari contenenti oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis, nell’ambito del regolamento (UE) 2015/2283 e dell’elenco dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Riguarda in particolare gli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE, con esclusione di quelli destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia, ai bambini e agli adolescenti di età inferiore a 14 anni. Prevede inoltre un regime transitorio per i prodotti già legalmente immessi sul mercato o già spediti nell’Unione da paesi terzi prima della data di entrata in vigore del regolamento.

Oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 interviene sull’autorizzazione del nuovo alimento "oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis" nell’ambito del sistema dei nuovi alimenti disciplinato dal regolamento (UE) 2015/2283. La Commissione aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati in seguito a nuovi elementi scientifici sulla sicurezza dell’astaxantina, con l’obiettivo di allineare le condizioni d’uso al profilo di sicurezza ritenuto idoneo dall’EFSA.

Contesto e motivazione della modifica

Il nuovo alimento era già stato autorizzato in passato per l’uso negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale. Tuttavia, nel 2017 la Commissione aveva rilevato, sulla base di pareri EFSA del 2014, che i livelli massimi allora autorizzati potevano determinare un’assunzione superiore alla dose giornaliera ammissibile allora considerata, con possibile non conformità all’articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283. Successivamente sono stati presentati nuovi dati scientifici, inclusi elementi emersi nella consultazione pubblica, che indicavano una dose giornaliera ammissibile più elevata e un’assunzione alimentare già significativa di astaxantina tramite il consumo normale di alcuni pesci e crostacei.

Su richiesta della Commissione, l’EFSA ha adottato il 18 dicembre 2019 un nuovo parere scientifico sulla sicurezza dell’astaxantina come nuovo alimento negli integratori alimentari. In tale parere, l’Autorità ha concluso che la dose giornaliera ammissibile è pari a 0,2 mg/kg di peso corporeo al giorno e che, tenendo conto dell’assunzione da dieta ordinaria, l’uso fino a 8,0 mg/giorno in integratori alimentari contenenti il nuovo alimento è sicuro per adulti e adolescenti di età superiore a 14 anni.

Ambito di utilizzo e limiti quantitativi

Il regolamento mantiene l’uso del nuovo alimento negli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, ma ne circoscrive l’impiego. La voce dell’elenco UE viene sostituita in modo da prevedere:

  • categoria di alimento: integratori alimentari;
  • esclusione espressa dei prodotti destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia, ai bambini e agli adolescenti di età inferiore a 14 anni;
  • livello massimo: 40-80 mg/giorno di oleoresina, corrispondenti a non più di 8 mg di astaxantina al giorno.

La modifica è quindi finalizzata a rendere coerenti le condizioni autorizzate con la valutazione scientifica aggiornata e con l’esigenza di limitare l’esposizione dei soggetti più giovani.

Requisiti di etichettatura

Il regolamento introduce un requisito di etichettatura specifico. La denominazione del nuovo alimento riportata sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono deve essere esattamente "oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis".

Per gli integratori alimentari contenenti tale sostanza, l’etichetta deve inoltre riportare l’indicazione che i prodotti non sono indicati per lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni. Questa prescrizione serve a rendere immediatamente percepibile al consumatore la limitazione d’uso sostanziale introdotta dal regolamento.

Regime transitorio

Per evitare impatti immediati sui prodotti già presenti sul mercato, il regolamento prevede un regime transitorio. Gli integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina e destinati alla popolazione in generale, già immessi legalmente sul mercato prima della data di entrata in vigore, possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

La stessa regola si applica ai prodotti importati nell’Unione se l’importatore può dimostrare che erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l’Unione prima della data di entrata in vigore. Il considerando rileva che tali misure mirano anche a contenere gli oneri amministrativi e a concedere agli operatori il tempo necessario per adeguare le prassi di etichettatura e distribuzione.

Obbligo di avviso sul punto vendita

Per i prodotti oggetto del regime transitorio, gli operatori del settore alimentare dovrebbero esporre un avviso nel luogo di vendita che informi che gli integratori alimentari non sono indicati per lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni. Si tratta di una misura di informazione al consumatore coerente con la limitazione di destinazione d’uso prevista dal regolamento.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco UE dei nuovi alimenti

Modifica la voce relativa a "oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis" nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.

Condizioni d’uso autorizzate

Conferma l’uso del nuovo alimento negli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, con esclusione di quelli destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia, ai bambini e agli adolescenti di età inferiore a 14 anni. Il livello massimo autorizzato è di 40-80 mg/giorno di oleoresina, corrispondenti a ≤ 8 mg di astaxantina al giorno.

Prescrizioni di etichettatura

Stabilisce che la denominazione del nuovo alimento in ეტichetta deve essere "oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis". Inoltre, l’etichetta degli integratori alimentari contenenti tale sostanza deve indicare che essi non sono indicati per lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni.

Misure transitorie per i prodotti già commercializzati o in transito

Gli integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina e destinati alla popolazione in generale, già immessi legalmente sul mercato prima dell’entrata in vigore, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. La stessa facoltà vale per i prodotti importati nell’Unione se l’importatore prova che erano stati spediti dal paese terzo e già in viaggio verso l’Unione prima dell’entrata in vigore.

Avviso sul luogo di vendita

Per i prodotti di cui al regime transitorio, gli operatori del settore alimentare dovrebbero esporre un avviso sul luogo di vendita che informi che tali integratori alimentari non sono indicati per lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura alimentareintegratori alimentari

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