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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1405

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1405 della Commissione del 20 agosto 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vanille de l'île de La Réunion» (IGP)]

Normativa europea32021R1405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1405 dispone la registrazione nel registro UE delle DOP e IGP del nome "Vanille de l'île de La Réunion" come indicazione geografica protetta. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata e che non è stata notificata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha natura meramente registrativa e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Vanille de l'île de La Réunion".

Ambito di applicazione

Si applica al nome geografico "Vanille de l'île de La Réunion", che viene registrato come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie ecc.). Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Registrazione di "Vanille de l'île de La Réunion" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1405 della Commissione attua la procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. L’atto registra il nome "Vanille de l'île de La Réunion" come indicazione geografica protetta, a seguito della pubblicazione della domanda presentata dalla Francia e in assenza di opposizioni nei termini di legge.

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama, nei considerando, l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina la pubblicazione della domanda di registrazione, e l'articolo 51 del medesimo regolamento, relativo alla procedura di opposizione. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, il nome deve essere iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto

L'articolo 1 dispone la registrazione del nome "Vanille de l'île de La Réunion" come IGP. Il prodotto rientra nella classe 1.8 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè tra gli altri prodotti dell'allegato I del trattato, con riferimento alle spezie e categorie affini.

Decorrenza ed efficacia nell'Unione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Registrazione dell'IGP

L'articolo 1 iscrive nel registro il nome "Vanille de l'île de La Réunion" come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo ad altri prodotti dell’allegato I del TFUE (spezie ecc.).

Presupposti della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Francia è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichedenominazioni di origine protette

Testo integrale

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