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Legge

L.R. Marche 15/2011

Modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"

Normativa regionaleL.R. Marche 15/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Abruzzo n. 7/1995 su tutela della fauna, equilibrio ambientale e caccia, riscrivendo numerosi articoli e introducendo nuove disposizioni su istituti, autorizzazioni, appostamenti, vigilanza e calendario venatorio. Prevede norme transitorie per l’adozione di regolamenti e atti attuativi e sostituzioni terminologiche con ISPRA. Parzialmente incostituzionale per le parti dichiarate tali dalla Corte cost. n. 116/2012.

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e attività venatoria

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e all’attività venatoria in Abruzzo

La legge regionale interviene in modo ampio sulla l.r. 5 gennaio 1995, n. 7, che disciplina la protezione della fauna selvatica, la tutela dell’equilibrio ambientale e l’attività venatoria nella Regione Abruzzo. Il provvedimento aggiorna e sostituisce numerose disposizioni della disciplina base, introduce nuovi articoli e detta norme finali e transitorie per l’attuazione.

Ambito delle modifiche e quadro generale

Il testo non istituisce una disciplina autonoma, ma riforma in più punti la legge regionale sulla caccia e sulla fauna, incidendo su aspetti organizzativi, gestionali, autorizzativi e sanzionatori. Le modifiche riguardano in particolare:

  • criteri e indirizzi regionali in materia faunistico-venatoria;
  • regolazione degli appostamenti fissi;
  • istituti e procedure connesse all’esercizio venatorio;
  • controlli, vigilanza e aspetti applicativi;
  • coordinamento terminologico con l’ISPRA.

Nuove disposizioni introdotte e riscritture della disciplina base

La legge sostituisce integralmente o modifica numerosi articoli della l.r. n. 7/1995 e inserisce nuovi articoli, tra cui:

  • art. 7-bis;
  • art. 10-bis;
  • art. 26-bis;
  • art. 27-bis.

Il contenuto sostanziale delle nuove formulazioni non è riportato nel testo consolidato fornito, ma risulta chiaro che la legge amplia e rimodula la disciplina previgente in materia venatoria e faunistica.

Calendario venatorio, appostamenti e disciplina dell’esercizio venatorio

Tra le modifiche di maggiore rilievo rientrano quelle relative al calendario venatorio regionale e agli appostamenti fissi. La legge sostituisce l’art. 30 della l.r. n. 7/1995 e disciplina, tra l’altro, il calendario venatorio; tuttavia la parte che prevedeva una validità minima annuale e massima triennale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 116/2012, che ha ritenuto ammissibile solo una validità annuale.

Per gli appostamenti fissi, la disposizione modificata dall’art. 31 si applica solo a quelli da realizzarsi successivamente all’entrata in vigore della legge, con esclusione quindi degli appostamenti già esistenti.

Provvedimenti attuativi e regime transitorio

La legge affida alla Giunta regionale specifici adempimenti attuativi:

  • entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, adozione del regolamento previsto dal comma 2 dell’art. 27-bis della l.r. n. 7/1995;
  • entro 180 giorni dall’entrata in vigore, adozione dei provvedimenti di attuazione derivanti dalle modifiche apportate alla l.r. n. 7/1995.

Fino all’adozione dei nuovi provvedimenti restano efficaci gli atti precedentemente adottati. La legge, quindi, mantiene una continuità applicativa durante la fase di transizione.

Aggiornamento terminologico

Per adeguare il testo normativo al nuovo assetto istituzionale e tecnico-scientifico, la legge dispone sostituzioni automatiche di termini ricorrenti nella l.r. n. 7/1995:

  • l’espressione "istituto nazionale per la fauna selvatica" è sostituita con "istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";
  • la sigla "INFS" è sostituita con "ISPRA";
  • l’espressione "piano faunistico-venatorio regionale" è sostituita con "criteri e indirizzi regionali".

Incidenza della giurisprudenza costituzionale

Il testo dà atto di due interventi della Corte costituzionale, con sentenza n. 116/2012:

  • è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 22, nella parte in cui introduceva alcune modifiche all’art. 27 della l.r. n. 7/1995;
  • è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 26, nella parte in cui, sostituendo l’art. 30 della l.r. n. 7/1995, prevedeva una validità del calendario venatorio non solo annuale ma anche triennale.

Abrogazioni e coordinamento finale

La legge abroga inoltre l’art. 9 della l.r. 28 luglio 2009, n. 18. In sostanza, il provvedimento si inserisce nel processo di aggiornamento e coordinamento della normativa regionale abruzzese sulla fauna e sulla caccia, con effetti destinati a incidere soprattutto sull’assetto applicativo della disciplina venatoria regionale.

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