Deliberazione n. 511 del 11/09/2025
Provvedimento del 11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati il 25 agosto 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le piattaforme sono state ingiunte a impedire l’eventuale diffusione del materiale trasmesso in formato hash e a conservarne l’eventuale acquisizione in chiaro per 12 mesi a soli fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento si limita alla ratifica dell’operato d’urgenza e richiama la competenza del Garante a intervenire entro 48 ore dalla segnalazione.
Ratifica di provvedimenti urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per la rimozione/impedimento della diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti su materiale sessualmente esplicito diffuso online
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti adottati con urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito di una segnalazione riconducibile alla disciplina del c.d. revenge porn. L’intervento mira a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e a disciplinarne l’eventuale conservazione a fini probatori.
Contesto procedurale e base giuridica
Il procedimento origina da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha ritenuto di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice privacy e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il Garante richiama la propria competenza a intervenire entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la fattispecie normativa richiamata, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 288 e 289 del 25 agosto 2025. Con tali atti ha:
- ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
- imposto che tale conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le note di trasmissione ai gestori delle piattaforme, le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ratifica i provvedimenti urgenti adottati il 25 agosto 2025. La decisione finale si limita quindi a confermare l’efficacia degli atti d’urgenza, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede un intervento dell’Autorità entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente sulle piattaforme
A seguito della segnalazione, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 288 e 289 del 25 agosto 2025. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Le medesime società sono state inoltre prescritte di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 288/2025 e 289/2025 adottati il 25 agosto 2025 nei confronti delle tre piattaforme.
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