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Sentenza

Sentenza n. 15072/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del decreto dipartimentale 29 novembre 2024, prot. n. 2921, adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito a conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento conseguite all’estero (Romania), avviato con istanza di data 8 maggio 2019, nella parte in cui il Ministero ha imposto lo svolgimento di misure compensative.

Giustizia amministrativa202501448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale che ha subordinato il pieno riconoscimento del titolo estero per la classe di concorso A046 al superamento di una prova attitudinale o, in alternativa, al tirocinio di adattamento di 300 ore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, laureata in Scienze politiche e titolare di qualifiche professionali per l'insegnamento conseguite in Romania, aveva chiesto nel 2019 il pieno riconoscimento del titolo ai fini dell'insegnamento nella classe A046. Il Ministero, con decreto del 29 novembre 2024, ha accolto solo parzialmente l'istanza, imponendo una prova attitudinale oppure, in alternativa, un tirocinio di adattamento di 300 ore. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del principio tempus regit actum, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto essere definito applicando la disciplina vigente al momento della domanda, non quella vigente alla conclusione del procedimento, nonché una disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti i cui titoli erano stati valutati nel 2019. Con il secondo motivo sono stati dedotti eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta, difetto di motivazione e contrasto con i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel 2022, poiché il provvedimento non avrebbe comparato i crediti formativi italiani con quelli conseguiti all'estero né indicato i crediti mancanti, finendo per privare di valore il titolo straniero. Con il terzo motivo è stato lamentato il mancato esame del percorso formativo e professionale svolto in Italia, compreso un tirocinio durante il periodo di prova e l'attività di insegnamento successivamente documentata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima, in linea generale, la definizione del procedimento sulla base della normativa vigente alla data di conclusione, e non di quella vigente alla presentazione della domanda. Nel caso concreto, le difficoltà interpretative relative ai titoli rumeni erano state definite dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria nn. 19, 20 e 21 del 2022; l'Amministrazione doveva quindi applicarne i principi in modo uniforme anche ai procedimenti già avviati e ai soggetti che avevano già agito in giudizio. Il Collegio ha ritenuto infondate le ulteriori censure: il mutuo riconoscimento non esclude la possibilità di imporre misure compensative proporzionate, relative, in particolare, alla conoscenza della lingua e alla verifica di una preparazione adeguata nelle discipline rilevanti. In mancanza di regole generali e astratte sufficientemente dettagliate, tali misure possono essere individuate mediante una valutazione concreta del percorso formativo. La fissazione di 300 ore di tirocinio è stata ritenuta congrua, anche perché la ricorrente non aveva indicato ragioni specifiche per cui sarebbe stato sufficiente un numero inferiore di ore e la scelta del tirocinio, alternativa alla prova attitudinale, dipendeva dalla sua stessa volontà. Il provvedimento aveva inoltre rilevato che i moduli psicopedagogici rumeni erano generici e non riferiti alle specificità dell'insegnamento, mentre la documentazione non indicava le modalità e l'istituzione scolastica del tirocinio svolto. Il TAR ha escluso di poter sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'Amministrazione in assenza di deduzioni idonee a confutare l'istruttoria amministrativa. La censura relativa all'attività di docente documentata nel 2025 è stata respinta e dichiarata inammissibile perché proposta con memoria non notificata e comunque riferita a una certificazione successiva alla conclusione del procedimento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • principio tempus regit actum

    In base a tale principio, in linea generale legittimamente l’Amministrazione definisce il procedimento sulla base della normativa vigente alla data di conclusione del procedimento, e non di quella vigente al momento della proposizione della domanda.

    Il procedimento amministrativo deve essere normalmente definito applicando la disciplina vigente al momento della sua conclusione, salvo specifiche ragioni derivanti dalla disciplina applicabile.

  • art. 4 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Osserva il Collegio che le richiamate pronunce del Supremo consesso amministrativo si sono occupate di casi nei quali l’Amministrazione italiana non aveva attribuito alcun rilievo al titolo conseguito all’estero ed hanno interpretato la direttiva n. 2005/36/CE sulla base dei principi del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali e di libera circolazione dei lavoratori (e dunque della fiducia reciproca dei Paesi dell’Unione europea sulla sostanziale equivalenza dei titoli di pari livello conseguiti nei singoli Stati membri).

    La disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali deve essere interpretata alla luce del mutuo riconoscimento e della libera circolazione, senza però escludere una verifica concreta delle differenze formative rilevanti.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Tali esigenze – affinché vi siano le opportune e proporzionate misure compensative consentite dall’art. 14 della direttiva 2005/36/CE - possono essere oggetto di specifiche discipline normative del singolo Stato, ovvero – in mancanza di regole generali e astratte – possono essere oggetto di valutazioni concrete, che in sede amministrativa (anche in considerazione della prassi) di volta in volta tengano conto di tutte le circostanze emerse in occasione del riscontro alle istanze degli interessati.

    Le misure compensative sono ammissibili quando risultano necessarie per assicurare un adeguato livello di insegnamento e possono essere individuate anche mediante valutazioni concrete dell'Amministrazione, purché opportune e proporzionate.

Massime di principio

  • Il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera deve essere normalmente definito applicando la normativa vigente alla data di conclusione del procedimento, non quella vigente al momento della presentazione dell'istanza.
  • Il principio del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro non impone il riconoscimento automatico e incondizionato del titolo, poiché lo Stato ospitante può verificare il possesso delle competenze essenziali necessarie per assicurare un adeguato livello di insegnamento.
  • Le misure compensative previste dall'art. 14 della direttiva 2005/36/CE possono essere stabilite mediante una valutazione concreta del percorso formativo individuale anche in assenza di una disciplina generale e astratta, purché siano opportune e proporzionate.
  • La fissazione di un tirocinio di adattamento di 300 ore può ritenersi congrua quando l'interessato non deduca specifiche ragioni idonee a dimostrare che sarebbe sufficiente un numero inferiore di ore e il provvedimento evidenzi lacune o genericità del percorso formativo estero.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione nella comparazione tra percorsi formativi esteri e requisiti nazionali quando l'istruttoria amministrativa sia stata svolta e non sia adeguatamente confutata da specifiche deduzioni.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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