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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4429/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società contribuente aveva chiesto il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 dell'IRES versata per gli anni 2011-2014 sostenendo di aver effettuato nel 2011 un investimento in un impianto fotovoltaico qualificabile per la detassazione prevista dall'art. 6, commi 13-19, legge n. 388/2000 (Tremonti ambiente). La società aveva altresì ottenuto le tariffe incentivanti del III conto energia (D.M. 6 agosto 2010) e inizialmente non aveva usufruito della detassazione per dubbi sulla cumulabilità dei due benefici. L'Agenzia impugnava il giudizio favorevole alla società, deducendo che i due benefici non sono cumulabili in quanto il DM III conto energia consente la cumulabilità solo con i benefici espressamente elencati tra i quali non figura la Tremonti ambiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la fruizione delle tariffe incentivate ex III conto energia sia esclusivamente cumulabile con i benefici espressamente previsti dal decreto e che la detassazione Tremonti ambiente non sia tra questi. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente. Sono stati assorbiti gli altri motivi. Le spese dei gradi di merito sono compensate tra le parti; la parte contribuente è condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • legge n. 388/2000, art. 6 commi 13-19 (Tremonti ambiente)

    Prevede una detassazione per investimenti ambientali; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto tale detassazione incompatibile con la fruizione contemporanea delle tariffe del III conto energia quando queste ultime sono state già percepite, escludendo la cumulabilità

  • decreto ministeriale 6 agosto 2010 (III conto energia), art. 5

    Stabilisce che le tariffe incentivanti del III conto energia sono cumulabili esclusivamente con i benefici tassativamente elencati nel Decreto stesso; la mancanza della Tremonti ambiente nell'elenco è stata interpretata come divieto di cumulo

  • decreto-legge n. 124/2019, art. 36 (conv. con modificazioni dalla legge n. 157/2019)

    Introduce una facoltà di assoggettare a tassazione l'importo dedotto mediante la Tremonti ambiente per consentire la conservazione dell'incentivo del conto energia mediante il versamento di una somma equivalente all'imposta dovuta; la Corte lo cita come conferma pratica della non cumulabilità dei due benefici e dell'esistenza di un meccanismo correttivo

  • Cass. Sez. U., n. 25479/2021 (giurisprudenza)

    Richiamata per distinguere la giurisdizione amministrativa rispetto a quella tributaria in relazione agli atti amministrativi attuativi che regolano i rapporti tra i due regimi agevolativi

  • d.lgs. n. 104/2010, art. 133, comma 1, lett. o)

    Norma sulla giurisdizione del giudice amministrativo; citata per indicare che alcune impugnazioni di atti amministrativi attuativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 38

    Prevede la procedura per la richiesta di rimborso tributario; costituisce la base formale della domanda presentata dalla contribuente

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 19

    Elenca le controversie e gli atti non rientranti nella giurisdizione tributaria; richiamato per sostenere che il provvedimento amministrativo attuativo non costituisce pretesa tributaria sostanziale cognoscibile dal giudice tributario

Massime di principio

  • Quando un decreto ministeriale che concede incentivi elenca espressamente i benefici cumulabili, l'assenza di un beneficio nell'elenco va considerata come divieto di cumulo salvo chiara norma contraria.
  • Se il contribuente ha già fruito di un incentivo regolato da un decreto (es. conto energia), in linea di principio non può ottenere contemporaneamente una detassazione prevista da altra norma se la disciplina del primo incentivo lo esclude esplicitamente.
  • Legislazione successiva che istituisce meccanismi di conversione o compensazione (es. art. 36 d.l. 124/2019) può offrire strade alternative per mantenere l'incentivo economicamente prevalente pagando la relativa imposta, ma non implica la piena cumulabilità originaria dei benefici.
  • In fase di richiesta di rimborsi o rettifiche fiscali è essenziale fornire documentazione chiara sul regime agevolativo effettivamente applicato e verificare preliminarmente la compatibilità normativa tra le varie agevolazioni.
  • Le controversie concernenti provvedimenti amministrativi attuativi relativi all'applicazione o concorso di benefici possono rientrare nella giurisdizione amministrativa; valutare attentamente il foro competente prima di proporre impugnazioni.
  • Se si intende ottenere un rimborso relativo a imposte non dovute per effetto di una agevolazione alternativa, occorre dimostrare di non aver percepito l'agevolazione alternativa o di aver esercitato le previste opzioni/rinunce nei termini di legge.

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