Sentenza del 16/07/2018 n. 1446 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Ricavi da cessione immobili - Accertamento tramite presunzioni gravi, precise e concordanti - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini IRES, IRAP e IVA, i ricavi dichiarati dalla società per il 2008 in relazione alla vendita di 26 appartamenti, ritenendo non veritieri i prezzi indicati nei rogiti. La rettifica si fondava sui valori OMI, sugli importi dei mutui concessi agli acquirenti, sulle perizie degli istituti di credito, sui contratti preliminari, sul confronto con immobili analoghi e sull'antieconomicità della gestione e della conseguente non congruità dello studio di settore. La società contestava, tra l'altro, la carenza di motivazione, l'assenza di contraddittorio preventivo, l'illegittimità dell'accertamento parziale, la duplicazione d'imposta e l'insussistenza di utili extracontabili e della loro distribuzione ai soci.
La decisione
La Commissione ha rigettato integralmente l'appello principale della contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto legittimo l'accertamento basato su un insieme di presunzioni gravi, precise e concordanti, nonché la ricostruzione dei ricavi degli immobili per i quali mancavano i preliminari, mediante il confronto con immobili similari e l'applicazione del criterio del minor valore tra perizia e valore ricostruito. È stata confermata la validità degli avvisi di accertamento. La società è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, quantificate in 10.000 euro oltre 500 euro di esborsi per il primo grado e 12.000 euro oltre 500 euro di esborsi per il secondo grado, oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973
La Commissione ha ritenuto che tra gli elementi utilizzabili per l'accertamento parziale possano rientrare anche le presunzioni.
Art. 27 del d.P.R. n. 600/1973
Ritenuta del 12,50% sugli utili distribuiti ai soci con partecipazione non qualificata
La società, quale sostituto d'imposta, era tenuta a operare le ritenute sugli utili occultamente distribuiti ai soci interessati.
Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000
Statuto dei diritti del contribuente
Il termine dilatorio di 60 giorni e il contraddittorio preventivo sono stati ritenuti non necessari, per le imposte non armonizzate, in assenza di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente. Per le imposte armonizzate, l'omissione del contraddittorio rileva solo se il contribuente dimostra ragioni difensive sostanziali che avrebbe potuto far valere.
Art. 10, comma 7, della legge n. 212/2000
Comunicazione del processo verbale di constatazione e termine per le controdeduzioni
La questione di legittimità costituzionale relativa alla limitazione della norma ai casi di accesso, ispezione o verifica è stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale.
Art. 2704 c.c.
Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
L'inopponibilità della mancanza di data certa tutela esclusivamente i terzi; pertanto la società non poteva invocarla per neutralizzare un preliminare a essa riferibile.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Il rigetto integrale dell'appello ha comportato la dichiarazione dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto.
Art. 38 del d.lgs. n. 385/1993
Credito fondiario e limite ordinario di finanziabilità
Il valore dei mutui, normalmente non superiore all'80% del valore dell'immobile e delle opere da eseguire, può costituire elemento indiziario per ricostruire il reale prezzo di vendita.
Art. 295 c.p.c.
Sospensione necessaria del processo
La richiesta di sospensione formulata nell'interesse del socio è stata considerata una questione riferibile alla posizione del socio e non alla legittimazione autonoma della società.
Massime di principio
- I valori OMI, considerati isolatamente, non sono normalmente sufficienti a rettificare i ricavi; tuttavia, se combinati con mutui, perizie bancarie, preliminari, prezzi di immobili comparabili e altri elementi oggettivi, possono formare presunzioni gravi, precise e concordanti.
- In presenza di una società a ristretta base partecipativa, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere presunta. Spetta quindi al contribuente dimostrare concretamente che tali utili non sono stati distribuiti o che sono stati destinati ad altri impieghi.
- L'antieconomicità della gestione e la non congruità rispetto agli studi di settore costituiscono elementi presuntivi a carico del contribuente, che deve fornire una spiegazione documentata e credibile delle perdite o dei prezzi dichiarati.
- Un contratto preliminare può essere valorizzato dall'Amministrazione anche se privo di data certa, quando la società non agisce come terzo estraneo e il documento è comunque riferibile alla sua attività e trova conferma nelle pattuizioni del rogito.
- Per contestare efficacemente una rettifica presuntiva non è sufficiente negare genericamente il maggior prezzo: occorre spiegare e provare, per ciascuna vendita, le ragioni economiche della differenza tra il prezzo dichiarato e gli indicatori utilizzati dall'Ufficio.
- Le contestazioni relative alla posizione personale dei soci devono essere proposte dai soci interessati; la società non è legittimata a far valere in modo autonomo diritti o vizi propri degli avvisi notificati ai soci.
- L'assenza di contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento: per le imposte armonizzate il contribuente deve indicare quali difese sostanziali avrebbe concretamente svolto e dimostrare che avrebbero potuto incidere sull'esito.
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