R.R. Lombardia 4/2006
Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26( BURL del 28 marzo 2006 n. 13, 1° suppl. ord. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento lombardo disciplina raccolta, trattamento, autorizzazione e scarico delle acque di prima pioggia, di lavaggio e, in alcuni casi, di seconda pioggia provenienti da specifiche superfici scolanti di attività a rischio. Stabilisce competenze di Comune e Provincia, ordina i recapiti possibili, fissa limiti tecnici e procedurali e prevede termini per autorizzazioni, adeguamenti e rinnovi.
Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
Disciplina delle acque di prima pioggia e di lavaggio in Lombardia
Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, lo smaltimento delle acque di prima pioggia, delle acque di lavaggio e, in casi particolari, delle acque di seconda pioggia provenienti da superfici esterne con potenziale impatto inquinante. La disciplina opera in attuazione della normativa statale sulle acque e della legge regionale sui servizi locali, definendo ambito, autorizzazioni, criteri tecnici e recapiti ammessi.
Ambito di applicazione e definizioni
La regolamentazione riguarda le acque derivanti da specifiche superfici scolanti e dalle operazioni di lavaggio delle medesime. Per evento meteorico si intende una o più precipitazioni con altezza complessiva di almeno 5 mm, separate da almeno 96 ore da un evento analogo precedente. Sono definite, tra l’altro, acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia, acque di seconda pioggia, acque pluviali, superficie scolante, acque di lavaggio e rete di raccolta delle acque meteoriche.
Superfici e attività soggette a regolamentazione
Sono soggette alle disposizioni del regolamento le acque di prima pioggia provenienti da:
- superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, al netto di coperture e aree a verde, al servizio di attività quali industria petrolifera, chimica, trattamento e rivestimento metalli, concia e tintura pelli e cuoio, pasta carta/carta/cartone, pneumatici, aziende tessili con stampa/tintura/finissaggio, produzione di calcestruzzo, aree intermodali, autofficine e carrozzerie;
- superfici pertinenti a edifici o impianti di deposito rifiuti, centri di raccolta e/o trasformazione, depositi di rottami e veicoli da demolire;
- superfici destinate al carico e alla distribuzione di carburanti e operazioni connesse nelle stazioni di servizio;
- superfici destinate, anche saltuariamente, a deposito, carico, scarico, travaso e movimentazione di sostanze indicate nelle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 al d.lgs. 152/1999. Le acque di lavaggio di tali superfici seguono la stessa disciplina delle acque di prima pioggia. Le acque di seconda pioggia sono soggette al regolamento solo per le superfici di cui alle lettere a) e b), quando l’autorità accerti l’inquinamento da sostanze asportate o in soluzione per percolamento tra materiali o rifiuti depositati.
Autorità competente e coordinamento con l’AIA
L’autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune se il recapito avviene in fognatura; dalla Provincia se il recapito avviene in corpo idrico superficiale o sul suolo/sottosuolo superficiale. Se le attività sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni del regolamento si applicano nell’ambito delle procedure di rilascio, rinnovo e riesame dell’AIA.
Requisiti tecnici per raccolta, separazione e trattamento
Le superfici soggette devono essere impermeabili. Le acque da recapitare in corpo idrico superficiale o sul suolo/sottosuolo devono essere convogliate in vasche di prima pioggia a perfetta tenuta, con capacità non inferiore a 50 m³ per ettaro di superficie scolante. La rete di raccolta deve escludere automaticamente le acque a vasche riempite e va dimensionata considerando eventi di 15 minuti con coefficiente di afflusso pari a 1 per le superfici scolanti e 0,3 per le aree permeabili contigue, escluse aree incolte e agricole. Per superfici contaminate da idrocarburi minerali è ammesso, in alternativa alla separazione delle prime piogge, un trattamento in continuo, progettato sulla portata massima stimata, fermo il rispetto dei limiti di emissione.
Trattamento, scarico e limiti di emissione
Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere trattate secondo le indicazioni dell’autorità competente, separatamente o congiuntamente alle altre acque reflue, per rispettare i limiti di scarico. Durante le precipitazioni, le acque di prima pioggia trattate dirette a corpi idrici superficiali non possono essere scaricate. Le opere di scarico devono consentire il campionamento; se il recapito è sul suolo o nel sottosuolo, devono consentire il prelievo dei campioni durante lo spandimento o la dispersione. L’ordine preferenziale dei recapiti è: fognatura nera o mista; corpo idrico superficiale; solo in mancanza di soluzioni tecnicamente fattibili o economicamente eccessive, suolo o sottosuolo, nel rispetto dei divieti e dei limiti statali. Per gli scarichi derivanti dalle superfici di deposito/manipolazione di sostanze pericolose, si applicano specifiche disposizioni del d.lgs. 152/1999 e il controllo dei limiti avviene all’uscita dell’impianto di trattamento.
Prevenzione dell’inquinamento e gestione delle superfici
Le superfici devono essere mantenute pulite per limitare l’inquinamento delle acque. In caso di versamenti accidentali, la pulizia va eseguita immediatamente, a secco o con materiali inerti assorbenti a seconda che si tratti di solidi/polverulenti o liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti insieme ai rifiuti prodotti dall’attività.
Domanda di autorizzazione e contenuti istruttori
La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata all’autorità competente. Se insieme alle acque di prima pioggia e di lavaggio si autorizzano anche altri scarichi reflui, la domanda riguarda l’intero sistema di scarico. La domanda deve contenere informazioni dettagliate su autorizzazioni già possedute, recapito prescelto e motivazione di eventuali deroghe all’ordine preferenziale. Può chiedersi:
- l’autorizzazione sulla base della sola valutazione della conformità impiantistica e del programma di gestione;
- l’applicazione del regolamento solo a parte delle superfici scolanti di cui alle lettere a) e b);
- l’autorizzazione per il trattamento in continuo delle acque contaminate da idrocarburi minerali. Va allegata una relazione tecnica con planimetrie, calcoli e descrizioni di superfici, attività, materie prime, prodotti, reti di raccolta, dispositivi di separazione, vasche, impianti di trattamento, recapiti e, se del caso, motivazioni delle richieste di esenzione parziale o di trattamento alternativo. Le spese istruttorie per rilievi, controlli e sopralluoghi sono a carico del richiedente.
Regime per edifici e installazioni esistenti
Sono considerati esistenti gli edifici e le installazioni già destinati alle attività soggette al regolamento alla data di entrata in vigore, anche se già in esercizio o solo ultimati, purché la loro destinazione fosse già prevista nei permessi di costruire o in D.I.A. efficaci. Per tali situazioni la domanda di autorizzazione va presentata entro un anno dall’entrata in vigore. L’autorità decide entro 90 giorni dalla domanda, potendo chiedere integrazioni o modifiche tecniche con sospensione del termine. Con l’autorizzazione sono fissati i termini per le opere di regolarizzazione e per la messa a punto dei trattamenti, di regola entro 36 mesi, riducibili fino a non meno di 18 mesi per situazioni di particolare gravità. Completate le opere, il soggetto responsabile ne dà comunicazione per il perfezionamento definitivo dell’autorizzazione.
Regime per edifici e installazioni nuovi
Sono nuovi gli edifici e le installazioni per cui, all’entrata in vigore del regolamento, non siano stati ancora rilasciati i permessi di costruire o non sia decorso il termine per l’inizio attività previsto in D.I.A. Per tali casi la domanda va presentata prima dello scarico, secondo la disciplina generale. L’autorità si pronuncia nei medesimi termini previsti per gli edifici esistenti. Può inoltre assegnare un periodo per la messa a punto funzionale degli impianti di trattamento non superiore a 3 mesi dall’attivazione dello scarico, prorogabile eccezionalmente di ulteriori 2 mesi.
Validità, rinnovo e unificazione delle autorizzazioni
L’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio ha validità quadriennale; il rinnovo deve essere chiesto un anno prima della scadenza. Se l’istanza di rinnovo è tempestiva, lo scarico può continuare provvisoriamente nel rispetto della precedente autorizzazione fino al nuovo provvedimento. Quando la stessa autorità autorizza anche gli scarichi reflui, viene rilasciata un’unica autorizzazione per tutti gli scarichi. Se l’impianto era già autorizzato per gli scarichi reflui, la nuova autorizzazione si considera, a tutti gli effetti, nuova autorizzazione. In tali casi si applicano anche le disposizioni del d.lgs. 152/1999, nei limiti di compatibilità.
Superfici a ridotto impatto inquinante
Per le attività di cui alle lettere a) e b), il responsabile può chiedere di non applicare la disciplina sulla separazione e sul trattamento, dichiarando che dall’attività non derivano pericoli di contaminazione tali da inquinare le acque di prima pioggia e di lavaggio. La domanda deve essere motivata e accompagnata dalla descrizione degli accorgimenti operativi predisposti o da predisporre. Se l’autorità accoglie la richiesta, può rilasciare l’autorizzazione senza imporre separazione e trattamento, ma con eventuali prescrizioni e con sistemi di verifica, anche tramite pozzetti per il prelievo. In caso di esito negativo si applica il regime ordinario degli edifici esistenti o nuovi.
Controlli, campionamenti e accertamenti
Gli accertamenti sui limiti di emissione sono di norma eseguiti su campioni istantanei, ferma la possibilità di adottare campionamenti su tempi diversi per rappresentare la variabilità dello scarico. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve approvare direttive per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia. Le spese per sopralluoghi, rilievi, controlli, prelievi e analisi sono a carico del titolare se emerge il mancato rispetto della normativa o dell’autorizzazione. Per i metodi di campionamento e analisi si applicano le regole del d.lgs. 152/1999. Se l’autorizzazione è stata rilasciata sulla base della sola conformità impiantistica e del programma di gestione, il responsabile deve tenere a disposizione la documentazione utile ai controlli.
Adeguamenti finali degli strumenti locali
La Giunta regionale deve adeguare entro 90 giorni il regolamento tipo di igiene locale alle nuove disposizioni. I comuni devono a loro volta adeguare i propri regolamenti di igiene locale entro i successivi 180 giorni.
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