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Legge

L.R. Lombardia 7/2006

Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici

Normativa regionaleL.R. Lombardia 7/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione indicata, modalità e procedure per redigere e approvare testi unici su materie omogenee. Stabilisce effetti abrogativi e di coordinamento dei testi unici, criteri di redazione, composizione del gruppo tecnico e iter di approvazione da parte di Giunta e Consiglio regionale. Non contiene misure temporanee.

Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici

Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici

La legge definisce il quadro procedurale per la redazione e l’approvazione di testi unici regionali, con l’obiettivo di riordinare e semplificare la normativa vigente della Regione. La disciplina riguarda materie o settori omogenei e si concentra sulla formazione di testi coordinati e formalmente semplificati.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento è finalizzato al riordino e alla semplificazione della normativa regionale vigente. Esso si applica alla predisposizione di testi unici relativi a materie o settori omogenei, che devono raccogliere in modo organico la disciplina legislativa regionale pertinente.

Effetti dei testi unici sulla normativa vigente

Ogni testo unico deve contenere l’intera disciplina legislativa regionale vigente nella materia o nel settore considerato. Con la propria entrata in vigore, il testo unico:

  • abroga espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni già vigenti il cui contenuto è stato recepito nel testo unico;
  • abroga anche eventuali altre disposizioni che, pur non trasfuse nel testo, devono comunque essere eliminate;
  • indica espressamente le disposizioni della medesima materia o settore omogeneo che restano in vigore pur non essendo inserite nel testo unico.

Le disposizioni non abrogate espressamente continuano a produrre i propri effetti. Inoltre, le disposizioni del testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non in modo espresso e con puntuale indicazione delle norme interessate; gli interventi successivi sulla materia devono essere realizzati modificando o integrando direttamente il testo unico.

Criteri di redazione dei testi unici

La redazione dei testi unici deve rispettare criteri di specificità, omogeneità e coerenza con il titolo. La materia o il settore devono essere delimitati in modo da ridurre interferenze con altri ambiti normativi. Il testo deve anche:

  • individuare puntualmente il testo vigente delle norme;
  • indicare le disposizioni non inserite ma ancora vigenti nella stessa materia;
  • contenere, in un articolo finale, la formula di abrogazione espressa delle leggi e delle norme confluite nel testo unico;
  • coordinare formalmente le disposizioni vigenti e semplificarne il linguaggio.

Procedura di iniziativa e redazione tecnica

La decisione di predisporre un testo unico è assunta dalla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali con una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi dei consiglieri regionali. Se tale maggioranza non viene raggiunta, la decisione è rimessa al Consiglio regionale sulla base di una risoluzione adottata dalla commissione.

La redazione è affidata a un gruppo di lavoro tecnico composto in modo paritetico da tecnici delle strutture organizzative della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Limiti alle modifiche ammesse in sede di redazione

Nel redigere il testo unico, il gruppo tecnico può apportare soltanto variazioni derivanti da operazioni di coordinamento e aggiornamento espressamente tipizzate. Sono ammesse, in particolare:

  • il coordinamento formale e le modifiche necessarie alla coerenza logica e sistematica, anche per adeguare e semplificare il linguaggio;
  • l’adeguamento di espressioni superate al linguaggio corrente e l’uniformazione terminologica;
  • l’aggiornamento delle denominazioni di organi o uffici e delle competenze;
  • la correzione di errori materiali;
  • l’eliminazione di ridondanze e le modifiche richieste per conformarsi alle sentenze della Corte costituzionale;
  • l’apposizione di rubriche agli articoli, ai capi e alle altre partizioni prive di titolo;
  • l’abrogazione espressa di disposizioni previgenti e di altre disposizioni collegate tacitamente abrogate o non più vigenti;
  • l’aggiornamento dei rinvii normativi divenuti obsoleti;
  • l’adeguamento alla sviluppo delle tecnologie informatiche dei profili sostanziali, organizzativi e procedimentali;
  • il mero recepimento della normativa statale e comunitaria.

Il gruppo di lavoro deve inoltre predisporre la documentazione relativa all’attività svolta.

Approvazione del testo unico

La proposta di testo unico predisposta dal gruppo di lavoro viene approvata dalla Giunta regionale. Successivamente, insieme alla documentazione del gruppo di lavoro e alla relazione, essa è trasmessa al Consiglio regionale per l’approvazione secondo quanto previsto dal regolamento interno consiliare.

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