R.R. Lombardia 6/2006
Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada( BURL del 28 marzo 2006 n. 13, 2° suppl. ord. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento lombardo definisce i requisiti minimi di sicurezza, le misure preventive e di vigilanza, nonché i contenuti e la procedura per l’autorizzazione delle competizioni sportive su strada. Disciplina domanda, nulla osta, tempi di rilascio, scorta e calendario annuale delle gare ciclistiche. È applicabile alle manifestazioni su strada in Lombardia ed è ancora attuale, salvo successive modifiche non riportate.
Requisiti di sicurezza e autorizzazioni per le competizioni sportive su strada in Lombardia
Requisiti di sicurezza e autorizzazioni per le competizioni sportive su strada
Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, le condizioni minime di sicurezza e il contenuto delle autorizzazioni per le competizioni sportive svolte su strada o su area pubblica. La disciplina si applica alle manifestazioni con carattere agonistico e coordina gli adempimenti dei soggetti organizzatori con quelli degli enti proprietari delle strade, nel rispetto del codice della strada.
Ambito di applicazione e definizione di competizione su strada
Sono considerate competizioni sportive su strada o su area pubblica tutte le manifestazioni svolte sul sedime e nella fascia di pertinenza stradale nelle quali emergano elementi oggettivi di carattere agonistico. Il carattere agonistico ricorre almeno quando:
- è previsto un ordine di arrivo o una graduatoria finale, con o senza premi;
- è previsto un tempo massimo per il raggiungimento del traguardo.
Le manifestazioni agonistiche sono distinte, su indicazione dell’ente organizzatore, in:
- eventi di interesse provinciale, interprovinciale e regionale;
- eventi di interesse nazionale e/o internazionale.
Condizioni generali di sicurezza
Le competizioni devono svolgersi in condizioni idonee a tutelare partecipanti, circolazione, cittadini e infrastrutture interessate. Devono quindi essere garantite misure preventive, di controllo, assistenza e vigilanza. Tali misure, salvo diversi accordi con l’ente autorizzante, restano a carico dei richiedenti l’autorizzazione. L’autorizzazione può comunque imporre ulteriori prescrizioni di sicurezza rispetto ai requisiti minimi previsti.
Misure preventive obbligatorie prima della gara
Prima dello svolgimento della competizione il soggetto autorizzato deve adottare una serie di misure preventive. In particolare deve:
- dare pubblicità all’evento almeno 10 giorni prima tramite mezzi di informazione o altre forme di diffusione;
- verificare l’esistenza di un provvedimento valido di regolamentazione temporanea della circolazione;
- effettuare un sopralluogo sull’intero percorso per accertare transitabilità, ostacoli e pericoli;
- informare responsabili delle squadre o concorrenti su punti pericolosi, ostacoli fissi e modalità di segnalazione o protezione;
- se la gara interessa tratti serviti da trasporto pubblico locale in centri urbani ad alta densità di traffico, avvisare le aziende almeno 15 giorni prima;
- adottare misure per impedire la sosta del pubblico in aree pericolose;
- transennare i tratti prima e dopo partenza e arrivo per una lunghezza adeguata alla velocità, al numero dei corridori o alla tipologia della gara;
- collocare materiali protettivi o segnalare adeguatamente i punti più pericolosi, anche tramite personale riconoscibile con indumenti ad alta visibilità e bandierina triangolare gialla per la presegnalazione degli ostacoli.
Controllo, assistenza e vigilanza durante la gara
Durante la competizione devono essere garantite sorveglianza, assistenza sanitaria e vigilanza continuativa. In particolare il soggetto autorizzato deve:
- assicurare sorveglianza di tutto il percorso, con particolare attenzione alle aree di sosta del pubblico e alle intersezioni;
- garantire assistenza sanitaria continua, con almeno un’ambulanza e un medico per gli eventi di interesse provinciale/interprovinciale/regionale, almeno due ambulanze e due medici per gli eventi di interesse nazionale e/o internazionale; per gare con animali è richiesto anche un veterinario;
- per le gare ciclistiche, segnalare inizio e fine carovana con cartelli mobili “inizio gara” e “fine gara”, anche in presenza di scorta di polizia;
- avvisare i concorrenti che, una volta incolmabile il distacco dai primi, non sono più considerati in corsa e devono rispettare la circolazione ordinaria;
- verificare costantemente la percorribilità del tracciato e sospendere subito la gara se necessario;
- per le sole gare ciclistiche, preavvisare il passaggio della carovana almeno 5 minuti prima con strumenti di pubblicità fonica, salvo diverse disposizioni della polizia stradale o della scorta tecnica;
- tutelare strada e manufatti, segnalando immediatamente eventuali danni all’ente proprietario;
- rimuovere subito dopo la manifestazione tutti i cartelli affissi e ripristinare lo stato dei luoghi;
- presidiare le intersezioni interessate dalla gara con personale riconoscibile e bandierine rosse o arancioni, salvo vigilanza delle forze di polizia;
- rispettare rigorosamente il percorso autorizzato; se sopravviene forza maggiore e occorre variare il tracciato, la gara va sospesa, oppure il tratto limitato può essere percorso solo trasferendosi al punto più vicino del percorso autorizzato e rispettando il codice della strada;
- munirsi della polizza assicurativa prevista dal codice della strada.
Domanda di autorizzazione e nulla osta
La domanda di autorizzazione va presentata all’ente competente almeno 45 giorni prima per le manifestazioni di competenza provinciale e almeno 30 giorni prima per quelle di competenza comunale. Copia della domanda deve essere inviata contestualmente:
- alla questura, per le verifiche di ordine pubblico;
- alla prefettura, per le valutazioni sulla chiusura totale o parziale delle strade;
- a tutti i comuni territorialmente interessati, per eventuali osservazioni.
Per il nulla osta dell’ente proprietario della strada o dell’area pubblica, questi deve limitarsi a valutazioni tecniche sullo stato della strada e sulla compatibilità della manifestazione con sicurezza stradale e conservazione del patrimonio stradale. Se il nulla osta non è già allegato, l’ente autorizzante lo richiede senza oneri per il richiedente; il nulla osta si intende acquisito tacitamente se entro 15 giorni dalla richiesta non arriva un diniego.
Comuni e province definiscono, con proprio atto, contenuti e schema della domanda nel rispetto delle regole regolamentari.
Contenuti dell’autorizzazione
L’autorizzazione deve contenere almeno:
- riferimenti normativi;
- dati del richiedente e della società o gruppo sportivo;
- denominazione e tipologia della gara;
- luogo, data e ora;
- strade interessate;
- estremi dei nulla osta o della loro acquisizione tacita;
- elenco dei comuni interessati e del tragitto alternativo;
- numero dei partecipanti o, se non ancora definibile, quello dell’anno precedente o dell’ultima edizione;
- prescrizioni di sicurezza;
- estremi della polizza RC del richiedente;
- estremi della polizza a favore dei partecipanti e dei veicoli al seguito per le gare di interesse nazionale/internazionale;
- copia delle abilitazioni della scorta tecnica;
- elenco del personale incaricato della sorveglianza.
Per gare con veicoli a motore e velocità superiore a 40 km/h, l’autorizzazione deve inoltre riportare:
- il nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere preventivo del CONI;
- il collaudo del percorso effettuato dagli organi competenti.
Rilascio, diniego e condizioni di efficacia
Il provvedimento di rilascio o di diniego deve essere adottato almeno 7 giorni prima della data prevista per la gara. Il diniego può essere motivato solo da esigenze di sicurezza della circolazione, da valutazioni sull’ordine o sull’incolumità pubblici o dalla concomitanza con un’altra manifestazione.
L’autorizzazione produce effetti solo se è emanata anche l’ordinanza di chiusura delle strade e di limitazione della circolazione prevista dal codice della strada; in mancanza di tale ordinanza la gara non può svolgersi.
Scorta per le gare ciclistiche
Per le competizioni ciclistiche, quando necessario per la sicurezza della circolazione, l’autorizzazione può imporre la scorta da parte di organi di polizia stradale oppure da parte di scorta tecnica composta da soggetti abilitati. In caso di scorta tecnica, i soggetti abilitati sono reperiti a cura del richiedente.
La presenza della scorta può costituire una specifica prescrizione cui è subordinata la validità dell’autorizzazione.
Ulteriori autorizzazioni e adempimenti per strutture e tracciati
Se la competizione si svolge anche solo in parte su itinerari esterni alla pertinenza stradale pubblica, il richiedente deve acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni previste, compresa quella dei proprietari delle aree private interessate.
Se sono previsti palchi, tribune o podi di premiazione su suolo pubblico, alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica di calcolo con schema grafico, firmata da tecnico abilitato, attestante la staticità della struttura.
Calendario annuale delle competizioni ciclistiche
Ogni provincia deve istituire un calendario annuale delle competizioni ciclistiche su strada, comprendente tutte le manifestazioni ciclistiche da svolgersi nell’anno nel territorio provinciale.
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