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Regolamento

R.R. Lombardia 2/2006

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

Normativa regionaleR.R. Lombardia 2/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento lombardo disciplina concessioni e licenze per l’uso di acque superficiali e sotterranee, uso domestico dei pozzi, risparmio/riuso idrico, canoni, controlli ed estinzione delle utenze. Prevede anche una disciplina transitoria per procedimenti pendenti e regolarizzazioni, ma diverse norme richiamano termini, criteri e importi datati (es. canoni e limiti temporali).

Disciplina regionale delle acque pubbliche, uso domestico, risparmio idrico e riutilizzo

Disciplina dell’uso delle acque pubbliche in Lombardia

Il regolamento attua la legge regionale Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e disciplina l’uso delle acque superficiali e sotterranee, l’uso domestico, il risparmio idrico e il riutilizzo dell’acqua. La disciplina opera solo nel territorio regionale e si coordina con la pianificazione di bacino e regionale in materia idrica.

Ambito di applicazione e esclusioni

L’atto si applica alle acque superficiali e sotterranee considerate pubbliche, compreso l’uso per scambio termico delle acque sotterranee rinvenute a profondità inferiori a 400 metri, purché con temperatura naturale inferiore a 25 °C. Restano esclusi, tra gli altri:

  • acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o singoli edifici;
  • prelievi per scorte antincendio forestali;
  • utilizzi presso lavatoi pubblici non gestiti a fini di lucro;
  • acque minerali e termali;
  • acque calde geotermiche.

Definizioni rilevanti

Il regolamento definisce in modo esteso i principali concetti tecnici e giuridici del settore, tra cui acque destinate al consumo umano, acque sotterranee e superficiali, acquifero freatico e protetto, aree di salvaguardia e di riserva, bilancio idrico, derivazioni, piccole e grandi derivazioni, DMV, piezometro, pozzo, prova di pompaggio, risorse qualificate, salto, portata massima e media, volume di prelievo e zone acquifere omogenee. Le “derivazioni di interesse interregionale” e quelle “interprovinciali” sono individuate secondo criteri territoriali e idrogeologici specifici.

Regime delle derivazioni e tipologie d’uso

L’uso delle acque pubbliche è soggetto a concessione, salvo i casi previsti per l’uso domestico e per le licenze di attingimento. Gli usi concessi comprendono, tra gli altri:

  • potabile;
  • irriguo;
  • idroelettrico;
  • industriale;
  • piscicolo;
  • zootecnico;
  • igienico;
  • antincendio;
  • autolavaggio;
  • lavaggio strade;
  • innaffiamento di verde e aree sportive;
  • scambio termico con pompe di calore;
  • navigazione interna;
  • didattico/scientifico. È ammesso anche un uso non rientrante nelle categorie tipizzate, purché conforme alla normativa vigente e al pubblico interesse, con descrizione espressa nell’istanza, nel disciplinare e nel provvedimento di concessione. Per lo scambio termico, la Giunta regionale doveva individuare entro sei mesi i criteri di deroga sulla reimmissione in falda o nel sottosuolo.

Uso domestico di acque sotterranee

L’uso domestico è definito come l’estrazione di acqua sotterranea da parte del proprietario del fondo, oppure di affittuario o usufruttuario con consenso del proprietario, per usi potabili, igienici, irrigazione di orti e giardini, abbeveraggio del bestiame e scambio termico in pompe di calore, purché destinati al nucleo familiare e non a un’attività economica o lucrativa. Tale uso non è soggetto a concessione né canone se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • non riguarda acque estratte da risorse qualificate;
  • portata massima non superiore a 1 l/s;
  • volume annuo non superiore a 1.500 m³. Prima di iniziare lavori o prelievi, l’interessato deve comunicare alla provincia i dati essenziali dell’utenza. L’uso potabile è ammesso solo se non è possibile usufruire del locale acquedotto e previa comunicazione all’autorità sanitaria. La provincia può vietare o prescrivere integrazioni entro 60 giorni; in mancanza di riscontro l’utenza può essere attivata. Le province effettuano i controlli e ordinano la cessazione delle utenze irregolari.

Perforazioni e controlli sugli acquiferi

Chi realizza manufatti per il controllo piezometrico della falda o della qualità dell’acqua comunica alla provincia ubicazione e caratteristiche costruttive. Se le perforazioni servono ad abbassare la falda per eseguire opere, devono essere allegati relazione tecnica, progetto di massima e cartografia. Trascorsi 30 giorni senza diniego o richieste integrative, i lavori possono iniziare; l’ufficio può prescrivere modalità esecutive particolari. Entro 30 giorni dalla fine dei lavori va trasmessa la stratigrafia. L’eventuale emungimento non è soggetto a concessione né canone.

Misure per il risparmio idrico e il riutilizzo

I progetti di nuova edificazione e di recupero edilizio devono prevedere:

  • dispositivi per ridurre il consumo idrico;
  • rete di adduzione duale;
  • circolazione forzata dell’acqua calda negli edifici condominiali con più di tre unità e nelle unità oltre 100 m²;
  • misuratori di volumi o portate per ogni utente finale;
  • sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche, ove possibile. Le concessioni sono rilasciate verificando la commisurazione della portata al fabbisogno reale; per uso industriale è richiesta relazione tecnica sui cicli di riciclo e riuso, per uso irriguo una relazione tecnico-agronomica. Le acque reflue possono essere riutilizzate nel settore industriale e irriguo secondo il d.m. 185/2003; possono inoltre essere conferite al reticolo irriguo e la Regione può promuovere accordi di programma per il riuso.

Competenza amministrativa

La competenza al rilascio delle concessioni spetta alla Regione per le grandi derivazioni e alle province per le piccole derivazioni; alle province spetta anche il rilascio delle licenze di attingimento. L’istruttoria è curata dalle province per entrambe le categorie, mentre per le derivazioni di interesse interregionale si applicano protocolli d’intesa con le regioni o province confinanti. Il testo richiama inoltre la riallocazione di funzioni in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015, con eccezioni specifiche.

Presentazione della domanda e istruttoria preliminare

La domanda deve indicare in modo dettagliato soggetti, corpi idrici, localizzazione, coordinate, portate, volume, periodo di prelievo, uso, restituzione e, per l’idroelettrico, salto utile e garanzie tecnico-finanziarie. La Direzione regionale definisce la documentazione tecnica minima. Se sono previste più opere per un’unica unità o impianto, va presentata un’unica domanda. L’ufficio istruttore verifica la regolarità entro 60 giorni; può rigettare la domanda o chiedere integrazioni entro termini compresi tra 30 e 60 giorni, prorogabili una sola volta. Il procedimento può essere avviato solo dopo il pagamento di spese istruttorie, pubblicazione e contributo idrografico.

Pubblicità, osservazioni e pareri

La domanda è pubblicata sul BURL e sul sito dell’ente competente; per le acque sotterranee è comunicata anche al proprietario del fondo, se diverso dal richiedente, e affissa all’albo pretorio dei comuni interessati. Domande concorrenti presentate entro 30 giorni possono essere istruite come concorrenti; quelle tardive restano sospese fino alla decisione della prima domanda. Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni entro 30 giorni dal decorso dei termini di pubblicazione. L’istruttoria acquisisce i pareri di autorità di bacino, comuni, autorità idrauliche, ASL, ATO, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, enti di regolazione dei grandi laghi, autorità mineraria e altri soggetti competenti, con possibilità di conferenza di servizi.

Relazione istruttoria e criteri decisori

L’ufficio istruttore conclude con una relazione che quantifica la portata concedibile, indica opere, cautele, canoni, eventuali preferenze tra domande concorrenti e, per le grandi derivazioni, confronta le domande in rapporto all’interesse pubblico e agli obiettivi di pianificazione idrica. La decisione finale è assunta dalla Regione o dalla provincia competente. I criteri decisori impongono in particolare:

  • verifica della disponibilità della risorsa e del bilancio idrico;
  • raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale;
  • garanzia del DMV;
  • priorità all’uso potabile e, in caso di scarsità, all’uso irriguo;
  • prevalenza del fabbisogno effettivo e del risparmio idrico;
  • tutela delle zone di rispetto per gli usi potabili verso terzi;
  • limitazioni quinquennali e possibili triplicazioni di canone in aree a scarsa potenzialità idrica, aree a impatto antropico significativo, aree di riserva e acquiferi protetti;
  • applicazione della triplicazione del canone per l’uso di risorse qualificate per usi diversi dal consumo umano.

Deflusso minimo vitale e tutela del corso d’acqua

Il DMV deve essere garantito secondo la pianificazione di settore. Il valore può essere rivisto ogni sei anni e il canone adeguato conseguentemente. Se la portata intercettata è inferiore al DMV, l’acqua va integralmente rilasciata; per i bacini in alveo va comunque garantita a valle una portata minima pari al DMV. Il concessionario deve installare misuratori del DMV, salvo soglie minime esentate, consentire i controlli e apporre un cartello informativo. Il mancato rilascio del DMV costituisce violazione sanzionabile e causa di decadenza.

Restituzione delle acque e manutenzione delle opere

Il disciplinare stabilisce quantità e caratteristiche qualitative dell’acqua restituita. Le restituzioni, specie da impianti idroelettrici, irrigui, potabilizzatori e sondaggi, non devono alterare i parametri del corpo ricettore oltre i limiti compatibili con gli obiettivi di qualità ambientale. Per gli impianti idroelettrici sono previste cautele contro variazioni repentine di portata ed erosioni; possono essere imposti sistemi di demodulazione. Il materiale sedimentato nei dissabbiatori può essere reimmesso nel corso d’acqua solo con modalità tecnicamente compatibili con l’ecosistema.

Cause di diniego della concessione

La domanda deve essere rigettata se non rispettano le prescrizioni su DMV, restituzioni, compatibilità ambientale o se la VIA ha esito negativo. In particolare il diniego è previsto se:

  • la derivazione contrasta con la pianificazione regionale o territoriale;
  • le opere sono incompatibili con l’assetto idraulico;
  • il fabbisogno può essere soddisfatto da reti idriche, irrigue o industriali già esistenti;
  • manca la documentazione urbanistica e gestionale per le zone di salvaguardia delle captazioni potabili;
  • mancano impianti per riciclo, riuso e risparmio quando richiesti;
  • vi è contrasto con il pubblico interesse o con i diritti di terzi.

Contenuto del disciplinare e perfezionamento della concessione

Ogni concessione è regolata da un disciplinare che ne forma parte integrante e contiene uso, quantità, durata, modalità tecniche di captazione e restituzione, rilascio del DMV, misuratori, eventuali piezometri, superficie irrigua servita, garanzie, canone, spese a carico del concessionario, opere per la continuità ecologica e passaggio dell’ittiofauna, sovracanoni per l’idroelettrico, termini di esecuzione dei lavori e identificazione cartellonistica. Prima del rilascio il richiedente deve accettare il disciplinare e versare cauzione o fideiussione, saldare spese, eventuali arretrati, il canone anticipato e, per impianti idroelettrici oltre 30 kW, una fideiussione tecnico-finanziaria aggiuntiva. Solo dopo tali adempimenti la concessione è rilasciata e le domande concorrenti respinte.

Durata, lavori e collaudo

Le concessioni sono temporanee e non superano i limiti dell’art. 21 r.d. 1775/1933; per infrastrutture acquedottistiche e impianti industriali la durata tiene conto dell’ammortamento. Il concessionario presenta il progetto esecutivo, che vale come autorizzazione alle opere salvo titoli edilizi e urbanistici. Per derivazioni idroelettriche e per grandi derivazioni sono previsti collaudo o certificato di conformità; il collaudo è obbligatorio per grandi derivazioni e per piccole derivazioni idroelettriche oltre 220 kW. L’esercizio può iniziare solo dopo gli adempimenti previsti.

Regole speciali per i pozzi

Per le concessioni di acque sotterranee mediante pozzo, dopo la conferenza di servizi l’ufficio autorizza l’escavazione con prescrizioni su perforazione, profondità, falde captabili, prove, tempi, cautele idrogeologiche, prevenzione dell’inquinamento e installazione di piezometri e contalitri. Per pozzi oltre 30 metri va inviata la comunicazione geologica prevista dalla legge n. 464/1984. L’autorizzazione può essere revocata in ogni momento per dissesto idrogeologico, tutela della risorsa o pubblico interesse. Se la perforazione è destinata a uso temporaneo non superiore a un anno o a sonde geotermiche, si applicano regole semplificate e l’uso richiede licenza d’uso e canone.

VIA e valutazione d’incidenza

Se la concessione è soggetta a VIA regionale, il richiedente deposita la documentazione presso l’autorità competente, presso gli enti territoriali interessati e pubblica l’avviso su un quotidiano provinciale. La conferenza di servizi integra anche le valutazioni ambientali e, se necessario, le valutazioni di incidenza per i siti della Rete Natura 2000. Se la VIA è statale, l’istruttoria si conclude solo dopo pronuncia positiva di compatibilità ambientale; in caso di esito negativo la domanda è rigettata.

Varianti e manutenzioni

Le modifiche alle opere o all’esercizio della derivazione richiedono domanda di variante. Se la modifica è sostanziale si segue la procedura ordinaria; se non sostanziale si applica la procedura semplificata con pubblicazione, eventuali pareri, osservazioni dei terzi e decisione finale. L’accoglimento della variante non modifica la scadenza originaria della concessione. Gli interventi di manutenzione straordinaria e gli altri atti rilevanti indicati dal r.d. 1775/1933 richiedono preventiva autorizzazione; gli interventi ordinari con possibili fuori servizio vanno comunicati. La domanda deve essere accompagnata da relazione tecnica e disegni.

Sottensioni e utilizzo di opere preesistenti

Quando una nuova concessione importante è tecnicamente incompatibile con utilizzazioni meno importanti già esistenti, la nuova concessione può essere rilasciata se risponde al miglior uso della risorsa e previa audizione del titolare dell’utenza sottesa. Il nuovo concessionario deve garantire agli utenti preesistenti acqua o energia corrispondente, eseguire a proprie spese le trasformazioni necessarie e può ricevere compensi o indennizzi secondo le condizioni previste. È regolata anche l’ipotesi di nuove concessioni che debbano avvalersi di opere preesistenti afferenti ad altre utenze.

Rinnovo, trasferimento e attingimenti

La domanda di rinnovo va presentata non prima di due anni e non oltre sei mesi prima della scadenza; oltre tali limiti è irricevibile o inammissibile. Il rinnovo è subordinato al permanere dei fini della derivazione, alla compatibilità ambientale e al rispetto di DMV e pianificazione. Per l’uso irriguo si verifica il fabbisogno effettivo e il rinnovo è negato a chi non abbia la proprietà dei terreni, quando richiesta. Il trasferimento dell’utenza è automatico per l’irrigazione in caso di vendita del fondo; per gli altri usi serve nulla osta preventivo dell’autorità concedente. Le licenze di attingimento da acque superficiali sono ammesse entro limiti di portata e volume annuale, con durata non superiore a un anno e possibilità di rinnovo fino a cinque volte.

Denunce annuali, misuratori e controlli

Tutti i titolari di derivazioni pubbliche, esclusi gli usi domestici, devono installare e mantenere misuratori e trasmettere la denuncia annuale delle portate, dei volumi e, per l’idroelettrico, dell’energia prodotta. La Giunta regionale stabilisce modelli, termini e criteri tecnici; in via transitoria il termine è fissato al 31 marzo di ogni anno per i dati dell’anno precedente. I nuovi richiedenti, in sede di nuova concessione, rinnovo, variante o adeguamento al DMV, devono installare strumenti di misura approvati dall’autorità concedente sentita ARPA. La violazione comporta sanzioni e può portare a decadenza.

Canoni e agevolazioni

Il canone è determinato sulla base della portata o, per l’idroelettrico e la forza motrice, della potenza nominale media. Sono previste regole specifiche per usi irrigui stagionali, usi promiscui e riduzioni del canone in presenza di restituzioni di qualità invariata. Il regolamento riconosce anche la possibilità di esonero parziale o totale per usi didattici o di valorizzazione della cultura dell’acqua. In mancanza di nuovi canoni, si applica la tabella di equiparazione allegata. Il canone sostituisce inoltre gli oneri per occupazione demaniale connessi alle opere della derivazione.

Estinzione, rinuncia, decadenza e revoca

Le concessioni si estinguono per mancato rinnovo tempestivo, rinuncia, decadenza o revoca. La rinuncia va comunicata per iscritto e produce cessazione del canone alla fine dell’annualità in corso alla ricezione della comunicazione. La decadenza interviene, tra l’altro, per mancato esercizio triennale, cattivo uso, mancato rilascio del DMV, mancato pagamento di due annualità, cessione senza nulla osta e sub-concessione a terzi. Prima della decadenza è necessaria contestazione e diffida, salvo il caso di sub-concessione. La revoca, anche parziale, è possibile per sopravvenuta incompatibilità con gli obiettivi di qualità e valorizzazione del corpo idrico, senza indennizzo salvo riduzione del canone in caso di revoca parziale.

Opere alla cessazione della concessione

Alla cessazione si applicano le regole statali sul passaggio in proprietà delle opere di derivazione o sul ripristino dei luoghi a cura e spese del concessionario. Per i pozzi, in caso di estinzione e di successiva inattività, il concessionario deve chiudere l’opera e ripristinare i luoghi; se il ripristino non è imposto, l’autorità concede misure per evitare l’inquinamento della falda e mantenere il confinamento dell’acqua nel sito originario.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Dall’entrata in vigore del regolamento cessano di avere applicazione le norme statali incompatibili e alcune deliberazioni regionali indicate. I procedimenti di concessione in corso si applicano al nuovo regime, restando salva la previgente normativa sulla competenza, e devono essere conclusi entro cinque anni dall’entrata in vigore. Sono fatti salvi gli atti istruttori compatibili già compiuti. Si disciplinano inoltre:

  • la pubblicazione delle domande già presentate ma non ancora pubblicate;
  • la prosecuzione dei procedimenti già in visita locale;
  • l’adeguamento delle relazioni istruttorie già emesse;
  • la prosecuzione dei prelievi provvisori fino alla conclusione del procedimento. Sono inoltre previste disposizioni speciali per i procedimenti di grandi derivazioni trasferiti dallo Stato e per la regolarizzazione delle piccole derivazioni di acque sotterranee.

Regime transitorio dell’uso domestico

L’articolo sull’uso domestico non si applica alle utenze già in essere all’entrata in vigore del regolamento, salvo regolarizzazione per quelle che non rientrano più nella categoria domestica secondo il nuovo regime. Le province possono riaprire, per non più di dodici mesi, i termini per le autodenunce al solo fine di regolarizzare tali utenze.

Valutazione di obsolescenza

Il regolamento contiene numerose disposizioni ancora strutturalmente rilevanti in materia idrica regionale, ma diversi termini e soglie risultano risalenti e una parte delle previsioni transitorie è ormai esaurita. Nel complesso l’atto resta utile come quadro normativo di settore, quindi non è da considerare interamente obsoleto.

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