R.R. Lombardia 5/2006
Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 5 gennaio 2000, n. 1))( BURL del 23 marzo 2006 n. 13, 2° suppl. ord. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il RR Lombardia 10 febbraio 2004, n. 1 su requisiti, graduatorie, assegnazioni, decadenze, locazione temporanea e canone moderato degli alloggi ERP. Aggiorna criteri ISEE/ISE, punteggi per residenza, procedure comunali e gestori, e introduce regole per il programma 2006-2008. Si applica in Lombardia secondo il testo coordinato del regolamento base, come modificato.
Modifiche al regolamento lombardo sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Modifiche al regolamento sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Il provvedimento, della Regione Lombardia, interviene sul regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1, aggiornandone in modo organico la disciplina su accesso, graduatorie, assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le modifiche incidono anche sulla locazione a canone moderato e sul Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2006-2008.
Finalità e ambito applicativo
L’edilizia residenziale pubblica è qualificata come servizio di interesse economico generale e destinata alle famiglie che versano in disagio familiare, abitativo ed economico, per il periodo di permanenza di tale disagio. Per gli alloggi soggetti a canone moderato e rientranti negli interventi di cui al regolamento, bando, graduatoria e gestione possono essere disciplinati da convenzione tra comune e soggetti attuatori, nel rispetto delle competenze comunali e delle regole regionali indicate.
Requisiti di accesso e condizioni economiche
Vengono aggiornati i requisiti economici e patrimoniali per l’accesso agli alloggi ERP. Per gli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), possono accedere i nuclei con ISEE-erp non superiore a 14.000 euro o, in alternativa, con ISE-erp non superiore a 17.000 euro. Per gli alloggi di cui alla lettera b), con canone moderato, il limite è ISEE-erp non superiore a 17.000 euro, salva la possibilità che la convenzione individui un valore minimo di accesso inferiore a 14.000 euro.
La soglia patrimoniale è determinata dalla formula 16.000 euro + (6.000 euro × PSE), con esempi applicativi riportati nell’allegato. È inoltre previsto che al bando possano partecipare anche richiedenti con ISEE-erp superiore al limite, purché l’ISE-erp non superi la soglia indicata nell’allegato.
Situazione familiare, residenza e punteggio in graduatoria
La valutazione delle domande tiene conto della situazione economica e delle condizioni familiari e abitative. Il periodo di residenza sul territorio regionale assume rilievo specifico nella formazione del punteggio e integra l’ISBARC, che diventa ISBARC/R.
La residenza in Lombardia pesa secondo i valori previsti dall’allegato: residenza superiore a 5 anni e fino a 10 anni, valore 40; residenza superiore a 10 anni, valore 85. Il valore è poi combinato con l’indicatore T secondo la formula prevista, al fine di formare la graduatoria comunale. Per chi svolge attività lavorativa in Lombardia da almeno cinque anni, il valore minimo può essere pari a zero.
Sono inoltre aggiornate le regole sulla composizione del nucleo familiare ai fini dell’assegnazione, includendo il nascituro, e sono indicate le superfici utili di riferimento per le diverse tipologie abitative, con possibilità di deroga entro il 10% della superficie massima ammessa. Per gli alloggi fino a 42 mq è ammessa una riduzione massima del 20%; per quelli di superficie superiore, la riduzione massima è del 15%.
Procedura del bando, graduatoria e aggiornamenti
Nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per l’assegnazione dei soli alloggi di risulta resisi disponibili è possibile procedere senza bando secondo la disciplina richiamata; per alloggi di nuova costruzione, recuperati o comunque acquisiti il bando è invece sempre necessario. Nell’anno precedente il termine della legislatura regionale, tali comuni devono comunque procedere mediante bando per consentire la conoscenza del fabbisogno e la programmazione degli interventi.
Prima dell’apertura del bando, il comune deve trasmetterne per via telematica alla direzione generale regionale competente una copia dalla quale risultino le percentuali previste in materia di riserve e priorità. Le domande rinnovate decadono automaticamente dopo il sesto aggiornamento semestrale o il terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva al rinnovo.
Assegnazione degli alloggi e ruolo dell’ente gestore
L’assegnazione avviene secondo l’ordine della graduatoria comunale. Il comune trasmette i nominativi agli enti gestori per l’abbinamento delle unità abitative. Gli enti gestori devono inserire nel sistema informatico regionale i dati relativi alla disponibilità dell’alloggio, all’assegnazione e alla stipula del contratto di locazione.
È previsto che, per accelerare i tempi di assegnazione, l’ente gestore possa proporre all’assegnatario un alloggio che richieda minimi interventi di manutenzione o adeguamento alle norme di sicurezza, o entrambi. In tal caso si stipula una convenzione specifica: l’assegnatario anticipa in tutto o in parte le spese, che vengono poi recuperate mediante decurtazione dai canoni futuri, mentre l’ente gestore autorizza e vigila sui lavori. La rinuncia a una o più proposte non comporta preclusioni o decadenze.
Controlli sulle condizioni e cause di decadenza
La permanenza delle condizioni dichiarate in domanda è verificata sulla base delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda. Vengono inoltre rafforzate e specificate le cause di decadenza dall’assegnazione o dalla permanenza nell’alloggio, tra cui:
- gravi danni all’alloggio o alle parti comuni, accertati con sentenza passata in giudicato;
- utilizzo dell’alloggio o delle pertinenze per attività illecite risultanti da provvedimenti giudiziari o di pubblica sicurezza;
- perdita dei requisiti di accesso all’ERP, con eccezione della soglia economica, che può restare fino al doppio per l’ISEE-erp e al triplo per i valori patrimoniali rispetto alla soglia prevista;
- morosità, nel rispetto della disciplina richiamata dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91.
Requisiti relativi ad altre situazioni abitative
Sono aggiornate anche alcune condizioni che incidono sull’accesso o sulla permanenza, tra cui il riferimento alla locazione di immobili situati in comuni con più zone censuarie e la soglia di superficie dell’alloggio posseduto o in locazione, secondo la tabella sostituita nell’allegato. Le superfici considerate sono rapportate al numero dei componenti della famiglia.
Locazione temporanea di alloggi e posti alloggio
Per la locazione temporanea di alloggi e posti alloggio vengono precisati i requisiti di partecipazione. È richiesto che:
- la situazione economica del nucleo familiare di origine non superi il limite ISEE previsto dalla legge finanziaria regionale 2005 richiamata;
- la distanza tra il luogo di residenza della famiglia di origine e il luogo di lavoro, studio o cura non sia inferiore a 30 chilometri.
È inoltre eliminato il riferimento alla residenza in Lombardia ai fini del comma 3 della disciplina sulle locazioni temporanee.
Disciplina del canone moderato e convenzioni
Per gli interventi con canone moderato, il regolamento collega la disciplina del bando e della gestione alla convenzione tra comune e soggetti attuatori. La convenzione può essere stipulata per gli interventi del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2006-2008 e può coinvolgere, come soggetti attuatori, il comune, l’ALER, altri enti pubblici, imprese individuali e società a capitale pubblico o privato, anche cooperative.
È inoltre previsto che, qualora durante la durata dell’intervento il canone moderato risulti superiore a quello di mercato, sia possibile ridurlo aumentando il periodo di ammortamento, purché resti in equilibrio il piano economico-finanziario.
Aggiornamenti dell’allegato tecnico
L’allegato 1 è modificato in più punti, in particolare per:
- il peso della residenza, fissato a 0,3;
- il funzionamento dell’ISBARC/R e i valori attribuiti in base agli anni di residenza in Lombardia;
- i limiti ISE-erp e ISEE-erp per l’accesso;
- la soglia patrimoniale;
- lo schema esemplificativo del calcolo ponderale;
- le modalità di determinazione del canone moderato e la possibilità di riequilibrio del piano economico-finanziario.
Regime temporale e portata pratica
Le modifiche si applicano al regolamento lombardo sull’ERP e si coordinano con il Programma Regionale 2006-2008. Poiché disciplinano requisiti, punteggi, procedure e soglie economiche con riferimento a graduatorie, bandi e interventi specifici, l’atto conserva utilità operativa soprattutto per la lettura del testo coordinato del regolamento base e per gli interventi ancora soggetti a quelle regole.
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